Servizi di vendita on line  - BANDI - F.A.Q.

 

008 D 01/02/2008

Riduzione del contributo all'Autorità di vigilanza

  R Dal 1° febbraio sono ridotte le misure dei contributi all'Autorità di vigilanza, come da deliberazione del 24 gennaio 2008, pertanto la documentazione ricevuta prima di tale data e relativamente alle gare NON ancora bandite alla stessa data, è necessario apportare i conseguenti adeguamenti, come segue:
- gare di lavori:
--- ridurre l'importo del contributo al punto VI.3), lettera j); del bando (nelle varie versioni);
--- ridurre l'importo del contributo alla Parte prima, Capo 2, lettera g); del disciplinare di gara;
- gare di progettazione o altri servizi tecnici:
--- ridurre l'importo del contributo al punto VI.3), lettera j); del bando (nelle varie versioni);
--- ridurre l'importo del contributo alla Parte prima, Capo 2, lettera h); del disciplinare di gara.
Si suggerisce altresì di aggiungere alla Parte prima, Capo 2, lettera h); del disciplinare di gara, dopo le parole «sul c/c postale n. 73582561» l'indicazione «(codice IBAN: IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561)»; per i più pignoli la stessa indicazione può essere aggiunta anche al punto VI.3), lettera j); del bando (nelle varie versioni).
007 D 02/01/2008

Quali novità sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di lavori pubblici, tali da influire sulla redazione dei contratti e dei capitolati speciali ?

  R In realtà la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) non ha novellato direttamente alcuna norma del Codice dei contratti, tuttavia, in aperta violazione del principio di tassatività delle modifiche di cui all'articolo 255 dello stesso Codice (principio violato costantemente e peraltro giuridicamente inutile), all’articolo 3, commi 19, 20 e 21, ha previsto il divieto di ricorrere all'arbitrato per tutti i contratti delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e  società interamente possedute o partecipate maggioritariamente da tali soggetti. Tale divieto è efficace dal 1°  luglio 2008 in forza dell'articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007, tuttavia esso è retroattivo (in quanto si applica a tutte le controversie per le quali non sia stato ancora costituito il collegio arbitrale al 30 settembre 2007). L'articolo 241 del Codice dei contratti è pertanto applicabile solo per gli appalti indetti da soggetti diversi da quelli citati (es. società miste con partecipazione pubblica minoritaria, concessionari di lavori pubblici ecc.).
     
006 D 16/02/2007

Ho avuto modo di riscontrare qualche piccola (credo) incongruenza e precisamente:
- al punto III.1.2 del bando di gara, opzione c) il riferimento del  corrispettivo a corpo dovrebbe essere l’art. 45, comma 6 del d.P.R. 554/1999 e per il corrispettivo a misura il riferimento è l’art. 45, comma 7. Si tratta di invertire i commi;
- al punto VI.3 dello stesso bando, la lettera e) (obbligo di indicazione del subappalto) è indicato il riferimento all’art. 73, commi 3 e 4 del d.P.R. n. 554/1999. Credo che non sia corretto anche perché il comma 3 non esiste. L’indicazione corretta dovrebbe essere il comma 2.

  R Verificato non si può che concordare con le osservazioni; pertanto:
- al punto III.1.2 del bando di gara, opzione c) si devono invertire i riferimenti; pertanto il riferimento del  corrispettivo a corpo deve essere modificato da "art. 45, comma 7" ad "art. 45, comma 6" e per il corrispettivo a misura da "art. 45, comma 6" ad "art. 45, comma 7";
- al punto VI.3 dello stesso bando, alla lettera e) (obbligo di indicazione del subappalto) l'espressione "art. 73, commi 3 e 4" deve essere modificata in "art. 73, commi 2 e 3".
     
005 D 04/01/2007

Nei bandi-tipo (e nei disciplinari di gara e lettere di invito), in relazione ai requisiti della documentazione attestante la prestazione della cauzione provvisoria, si usano le espressioni: «... fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;» o anche «tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;».
In effetti la rinuncia all'eccezione ex articolo 1957, comma 2, c.c. è clausola diversa dalla facoltà ex articolo 1944 del c.c. prevista dalla normativa previgente e "assorbita" dalla scheda tecnica ministeriale.

Si chiede se l'assenza di tale clausola esplicita possa portare all'esclusione del concorrente.

  R Riteniamo che la presenza di tale clausola sia essenziale e, contrariamente alla disciplina previgente, non possa ritenersi "assorbita" dalla scheda tecnica ministeriale la quale, anzi, all'articolo 2, stabilisce una scadenza della garanzia che appare contraddittoria con la finalità tutelata dalla rinuncia all'eccezione ex articolo 1957, comma 2, c.c.
Fino all'approvazione dei nuovi modelli ministeriali (che doveva intervenire entro il 1° settembre 2006 ai sensi dell'articolo 252, comma 6, del Codice), coerenti con la nuova normativa, le polizze precedenti devono essere necessariamente integrate con la clausola di cui si discute, a pena di esclusione.
Né gli schemi precedenti possono ritenersi sufficienti in applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 253, comma 3, del Codice, la quale fa salvi i regolamenti previgenti solo per quanto riguarda le materie oggetto della futura regolamentazione ex articolo 5 (alla quale sono estranee le garanzie) e solo nei limiti di compatibilità con il codice.
Premesso che in sede di contenzioso giurisdizionale potrebbe aversi una soluzione diversa, la conclusione sopra illustrata è condivisa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti (deliberazione n. 118 del 19 dicembre 2006).
     
004 D 03/01/2007

Quali modifiche devono essere apportate ai bandi di gara in seguito:

1) all'abrogazione dell'articolo 87, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad opera dell'articolo 1, comma 909, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ?

2) alla modifica dell'articolo 87, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad opera dell'articolo 1, comma 909, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che ha introdotto le parole «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture» ?

  R 1) in seguito all'abrogazione dell'articolo 87, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti, è opportuno che sia soppresso il rigo «- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso che queste devono essere in ogni caso garantite;» nei seguenti files:
- procedure aperte / offerta di prezzo / disciplinare di gara  (serie *_pa_82_*_disciplinare_*), alla Parte seconda, Capo 3, lettera e), sub. e.1);
- procedure ristrette / offerta di prezzo / lettera di invito  (serie *_pr_82_*_invito_*), alla Parte seconda, Capo 3, lettera e), sub. e.1);
- procedure aperte / off. ec. più vant./ disciplinare di gara  (serie *_pa_83_*_disciplinare_*), alla Parte seconda, Capo 3.2, lettera e), sub. e.1);
- procedure ristrette / off. ec. più vant./ lettera di invito (serie *_pa_82_*_disciplinare_*), alla Parte seconda, Capo 3.2, lettera e), sub. e.1);
(si deve peraltro notare che la mancata correzione non comporta problemi in quanto la formulazione proposta già teneva conto della irragionevolezza e sostanziale inapplicabilità della norma ora abrogata);

2) in seguito alla modifica dell'articolo 87, comma 4, del Codice dei contratti, non è necessario alcun adeguamento documentale in quanto si tratta di una norma che riguarda esclusivamente gli appalti di "servizi e forniture» e non gli appalti di lavori.

     
003 D Come ci si deve comportare in relazione all'obbligo di qualità (ISO 9001:2000) nelle gare dove, in ragione dell'importo, sarebbe necessaria l'attestazione S.O.A. nella classifica III (o superiore) e quindi un'attestazione S.O.A. che rechi l'indicazione del possesso della qualità (art. 4 del d.P.R. n. 34 del 2000), ma possono legittimamente partecipare concorrenti raggruppati alcuni dei quali (o al limite tutti) con classifica I o II e che, pertanto, individualmente, non sono obbligati al possesso della qualità ?
Bisogna privilegiare il principio di ampia partecipazione e quindi ammettere tale soluzione, oppure privilegiare il principio della par condicio e, in in questi casi, richiedere il possesso della qualità anche ai concorrenti raggruppati in classifica I o II ?
  R In effetti la questione è complessa in relazione all'obbligo del possesso del sistema di qualità in caso di R.T.I.
Bisogna premettere alcuni punti consolidati:
a) il possesso della qualità è dichiarato dalla S.O.A. in calce al proprio attestato, questo come norma (art. 40, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti); in altri termini gli organismi rilasciano alle imprese i certificati ISO 9001, ma queste li presentano alla S.O.A. affinché possa attestare le classifiche dalla III in su (come noto, le classifiche I e II possono essere ottenute senza qualità); in altri termini la certificazione ISO non deve essere dimostrata alla stazione appaltante bensì alla S.O.A., una volta che la S.O.A. la riporta in calce al proprio attestato e sia in corso di validità, non c'é sindacato da parte della stazione appaltante;
(la questione non riguarda la riduzione del 50% delle garanzie che, per le imprese il cui requisito della qualità non sia attestato dalla S.O.A. in quanto classificate in I o II, devono ovviamente esibire il certificato ISO 9001 alla stazione appaltante)
b) se è legittima la partecipazione ad una gara con la classifica II in assenza di qualità, in astratto apparirebbe legittimo che in una gara di importo superiore a 516 mila euro (620 mila con il bonus del quinto), in presenza di un R.T.I., l'impresa non dotata della qualità possa assumere una frazione di  lavori di importo inferiore alla predetta soglia;
c) tuttavia, aderendo a tale tesi, apparirebbe stravagante che in una gara da 1.000.000 di euro, un concorrente singolo (necessariamente in classifica III) debba partecipare con il requisito della qualità mente un R.T.I. di due imprese (ciascuna in classifica II) possa partecipare senza tale requisito; in disparte ogni questione circa la par condicio (peraltro non irrilevante sul punto), si arriverebbe al risultato, francamente irragionevole, che la stazione appaltante non saprebbe (essendo affidato alla casualità del risultato di gara) se i lavori saranno svolti in qualità oppure no; inoltre sarebbe violato il principio secondo cui un R.T.I. deve avere, seppure sommandoli, i medesimi requisiti richiesti al concorrente singolo; è evidente che se una mandante è sfornita del requisito della qualità, detto principio viene vulnerato;
(C.d.S., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188: «Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle gara, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione»)
d) per giurisprudenza univoca e costante, di primo e di secondo grado, anche se riferita esclusivamente agli appalti di servizi, il requisito della qualità è sempre stato ritenuto un requisito di capacità tecnica ma di natura soggettiva, nel senso che deve essere posseduto direttamente e non può essere oggetto di “cumulo” (peraltro problematico) in sede di raggruppamento (incidentalmente questa è la ragione per cui nei bandi tipo si vieta l’avvalimento del requisito della qualità);
(C.d.S., sez. V, 30 maggio 2005, n. 2756: «Sul piano sostanziale, inoltre, si osserva che la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili»; in termini: sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2569; sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517: «Nel caso di associazioni temporanee di imprese, la garanzia qualitativa presuppone che tutti i soggetti compresi nel raggruppamento abbiano ottenuto l’accertamento prescritto, perché altrimenti verrebbe meno la dimostrazione dell’idoneo livello qualitativo riguardante tutta l’attività dell’esecutore dell’opera»)
e) si potrebbe anche sostenere la soluzione pratica di non citare l’ISO 9001 nei bandi, lasciando il tutto alla norma vigente: se un’impresa partecipa in classifica I o II potrà essere sfornita di qualità, se partecipa in classifica III o superiore sarà automaticamente obbligata alla qualità; in altri termini ci si rimetterebbe interamente all’attestazione S.O.A. senza ulteriore disciplina puntuale negli atti di gara; ovviamente questo accorgimento non è idoneo ad evitare in assoluto il contenzioso, il quale potrebbe aprirsi in sede di gara e non trovare conclusione positiva in assenza di norme procedimentali o ipotesi risolutive rinvenibili negli atti di gara.

Fatte queste premesse, per le gare per le quali sia richiesta al concorrente singolo la classifica III, in quanto superiore a 516 mila euro (620 mila con il bonus del quinto), si possono sostenere ambedue le ipotesi:
1) tutte le imprese del R.T.I. debbono possedere il requisito della qualità anche se legittimamente in possesso di attestazione S.O.A. sfornita di tale annotazione in quanto non obbligatoria fino alla classifica II;
2) qualora un’impresa mandante in R.T.I. possa partecipare utilizzando la classifica I o II, lo può fare presentando l’attestato S.O.A. senza che sia necessario il possesso del requisito della qualità.

Tra le due ipotesi estreme, l’Autorità, con la deliberazione n. 139 del 15 maggio 2002 ha scelto una soluzione intermedia:
- in caso di R.T.I. orizzontale, è applicabile la soluzione 1) (tutte le imprese raggruppate, a prescindere dalla classifica S.O.A., debbono possedere il requisito della qualità);
- in caso di R.T.I. verticale (o di R.T.I. combinata o mista, con riferimento alle mandanti “in verticale” che assumono categorie scorporabili) non è necessario il requisito della qualità, qualora l’importo della categoria scorporabile sia inferiore alla classifica II.

Tale conclusione, per quanto non vincolante per le stazioni appaltanti, appare assistita da una sua ragionevolezza intrinseca per un duplice ordine di ragioni:
- il diverso grado di responsabilità: solidale per le mandanti in orizzontale, limitata per le mandanti in verticale;
- la separazione oggettiva e l’individuabilità della lavorazione scorporabile in ambito di R.T.I. verticale, la confusione e intercambiabilità delle lavorazioni in ambito di R.T.I. orizzontale.
Sul punto pare deporre per l’ipotesi restrittiva T.A.R. Palermo
(T.A.R. Palermo, sezione III, 19 luglio 2005, n. 1250: «Va osservato, infine, che trattandosi di un requisito soggettivo di ammissione, la certificazione in argomento doveva essere posseduta da tutte le componenti dell’ATI sicché alcun rilievo può assumere il fatto che la mandante … abbia prodotto una propria certificazione SOA del sistema di qualità») che, rifacendosi anche alle sentenze del giudice d’appello (riferite queste ultime ad appalti di servizi), in una causa avente per oggetto l’appalto di lavori, ribadisce la necessità del possesso del requisito della qualità per tutte le imprese componenti il R.T.I.; quest’ultima pronuncia, tuttavia, non appare risolutiva dal momento che riguardava un R.T.I. orizzontale, per il quale, allo stato dell’arte, si può agevolmente condividere la tesi che il predetto obbligo debba essere collettivo e generalizzato.

Di rilievo, tuttavia, ancora due pronunce che, seppure sempre riferite agli appalti di servizi, presentano spunti di interesse anche per i lavori: una del giudice d’appello
(C.d.S., sez. V, 30 maggio 2005, n. 2756, già citata) ed una, più recente, del giudice di primo grado (T.A.R. Genova, sezione II, 20 dicembre 2004, n. 858). Con la prima si è sostenuto che «… la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività … è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili »; appare evidente che in caso di R.T.I. verticale, le prestazioni non sono tra loro fungibili (dovendo essere eseguite da imprese con adeguata e specifica qualificazione); la pronuncia pare prestarsi ad una lettura a contrariis, come se dicesse: « … non è necessario che sia posseduto da imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro non fungibili»; la seconda pronuncia avvalora questa lettura: «Dalla natura soggettiva del requisito in esame, pertanto se ne fa conseguire l’imprescindibilità del suo possesso per ciascuna impresa partecipante, con la sola esclusione di quelle facenti parti di ATI verticali, in cui le prestazioni relative allo specifico servizio per cui è prescritto il possesso di certificazioni di qualità sono affidate ad altre imprese del gruppo, sicché sarebbe illogico ed eccessivamente gravoso esigere da esse certificati di qualità relativi a prestazioni che esse non intendono svolgere».

In conclusione appare accettabile la conclusione dell’Autorità; si ritiene dunque che la stazione appaltante, nelle gare per le quali il concorrente singolo debba possedere almeno la classifica III, possa imporre che in caso di R.T.I. tutte le imprese raggruppate in orizzontale debbano possedere il requisito della qualità, mentre ne possano essere esentate le imprese raggruppate mandanti in verticale, che assumono lavori scorporabili che nel bando sono indicati con importi inferiori alla classifica II.
Riteniamo pertanto preferibile che al punto III.2.3) dei bandi di gara relativi ad importi superiori a 516.000 euro, la lettera c), relativa al requisito della qualità, sia riformulata come segue:
(appalto con una sola categoria, senza categorie scorporabili)
c) sistema di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità, nel settore EA28, categorie pertinenti; anche per tutte le imprese raggruppate;
(appalto con categorie scorporabili)
c) sistema di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità, nel settore EA28, categorie pertinenti; anche per tutte le imprese raggruppate ad eccezione delle mandanti assuntrici di lavori delle categorie scorporabili per le quali sia sufficiente la qualificazione in classifica II;

     
002 D Quale funzione hanno i bandi nella versione «light» presenti per le serie relative agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e quali differenze vi sono tra questi e le versioni normali ?
  R Tra le versioni "normali" per l'Albo e quelle "light" non vi è alcuna differenza né di contenuti né di merito. Si tratta di versioni che di diverso hanno solo il layout: la prima racchiude il testo nelle tabelle di Word, la seconda non usa le tabelle (se non nei casi eccezionali dove sono necessarie) ma le tabulazioni. Le due versioni rispondono esclusivamente ad esigenze pratiche: le abitudini degli operatori non sono univoche, qualcuno preferisce utilizzare le tabelle (per certi versi più comode nei taglia e incolla), qualcuno preferisce il testo libero.
     
001 D Perché tra i capitolati è prevista anche la versione relativa agli "appalti integrati" quando tale fattispecie è stata sospesa fino al 31 gennaio 2007 dall'emendamento Di Pietro (articolo 253, comma 1-ter del Codice, introdotto dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006) ?
  R In disparte ogni considerazione circa l'efficacia del rinvio al 31 gennaio 2007 dell'applicabilità degli articoli 3, comma 7, 53 commi 2 e 3, del Codice, anche a voler condividere questa conclusione, lo stesso articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006, al comma 2, secondo periodo recita «A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007»; ne deriva che, pur nell'ambiguità (a dir poco) della disposizione è comunque ancora ammesso il ricorso all'appalto integrato almeno nelle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994.