| 008 | D |
01/02/2008 Riduzione del contributo all'Autorità di vigilanza |
| R | Dal 1° febbraio sono
ridotte le misure dei contributi all'Autorità di vigilanza, come da
deliberazione del 24 gennaio 2008, pertanto la documentazione
ricevuta prima di tale data e relativamente alle gare NON ancora bandite
alla stessa data, è necessario apportare i conseguenti adeguamenti, come
segue: - gare di lavori: --- ridurre l'importo del contributo al punto VI.3), lettera j); del bando (nelle varie versioni); --- ridurre l'importo del contributo alla Parte prima, Capo 2, lettera g); del disciplinare di gara; - gare di progettazione o altri servizi tecnici: --- ridurre l'importo del contributo al punto VI.3), lettera j); del bando (nelle varie versioni); --- ridurre l'importo del contributo alla Parte prima, Capo 2, lettera h); del disciplinare di gara. Si suggerisce altresì di aggiungere alla Parte prima, Capo 2, lettera h); del disciplinare di gara, dopo le parole «sul c/c postale n. 73582561» l'indicazione «(codice IBAN: IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561)»; per i più pignoli la stessa indicazione può essere aggiunta anche al punto VI.3), lettera j); del bando (nelle varie versioni). |
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| 007 | D |
02/01/2008 Quali novità sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di lavori pubblici, tali da influire sulla redazione dei contratti e dei capitolati speciali ? |
| R | In realtà la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) non ha novellato direttamente alcuna norma del Codice dei contratti, tuttavia, in aperta violazione del principio di tassatività delle modifiche di cui all'articolo 255 dello stesso Codice (principio violato costantemente e peraltro giuridicamente inutile), all’articolo 3, commi 19, 20 e 21, ha previsto il divieto di ricorrere all'arbitrato per tutti i contratti delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e società interamente possedute o partecipate maggioritariamente da tali soggetti. Tale divieto è efficace dal 1° luglio 2008 in forza dell'articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007, tuttavia esso è retroattivo (in quanto si applica a tutte le controversie per le quali non sia stato ancora costituito il collegio arbitrale al 30 settembre 2007). L'articolo 241 del Codice dei contratti è pertanto applicabile solo per gli appalti indetti da soggetti diversi da quelli citati (es. società miste con partecipazione pubblica minoritaria, concessionari di lavori pubblici ecc.). | |
| 006 | D |
16/02/2007 Ho avuto modo di riscontrare
qualche piccola (credo) incongruenza e precisamente: |
| R | Verificato non si può
che concordare con le osservazioni; pertanto: - al punto III.1.2 del bando di gara, opzione c) si devono invertire i riferimenti; pertanto il riferimento del corrispettivo a corpo deve essere modificato da "art. 45, comma 7" ad "art. 45, comma 6" e per il corrispettivo a misura da "art. 45, comma 6" ad "art. 45, comma 7"; - al punto VI.3 dello stesso bando, alla lettera e) (obbligo di indicazione del subappalto) l'espressione "art. 73, commi 3 e 4" deve essere modificata in "art. 73, commi 2 e 3". |
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| 005 | D |
04/01/2007 Nei bandi-tipo (e
nei disciplinari di gara e lettere di invito), in relazione ai requisiti
della documentazione attestante la prestazione della cauzione
provvisoria, si usano le espressioni: «... fideiussione conforme allo
schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile;» o anche «tali condizioni si intendono
soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di
cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che
sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;». Si chiede se l'assenza di tale clausola esplicita possa portare all'esclusione del concorrente. |
| R | Riteniamo che la
presenza di tale clausola sia essenziale e, contrariamente alla
disciplina previgente, non possa ritenersi "assorbita" dalla scheda
tecnica ministeriale la quale, anzi, all'articolo 2, stabilisce una
scadenza della garanzia che appare contraddittoria con la finalità
tutelata dalla rinuncia all'eccezione
ex articolo 1957,
comma 2, c.c. Fino all'approvazione dei nuovi modelli ministeriali (che doveva intervenire entro il 1° settembre 2006 ai sensi dell'articolo 252, comma 6, del Codice), coerenti con la nuova normativa, le polizze precedenti devono essere necessariamente integrate con la clausola di cui si discute, a pena di esclusione. Né gli schemi precedenti possono ritenersi sufficienti in applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 253, comma 3, del Codice, la quale fa salvi i regolamenti previgenti solo per quanto riguarda le materie oggetto della futura regolamentazione ex articolo 5 (alla quale sono estranee le garanzie) e solo nei limiti di compatibilità con il codice. Premesso che in sede di contenzioso giurisdizionale potrebbe aversi una soluzione diversa, la conclusione sopra illustrata è condivisa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti (deliberazione n. 118 del 19 dicembre 2006). |
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| 004 | D |
03/01/2007 Quali modifiche devono essere apportate ai bandi di gara in seguito: 1) all'abrogazione dell'articolo 87, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad opera dell'articolo 1, comma 909, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ? 2) alla modifica dell'articolo 87, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad opera dell'articolo 1, comma 909, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che ha introdotto le parole «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture» ? |
| R | 1) in
seguito all'abrogazione dell'articolo
87, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti, è opportuno che
sia soppresso il rigo «- il rispetto delle norme vigenti in tema di
sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso che queste devono essere in
ogni caso garantite;» nei seguenti files: - procedure aperte / offerta di prezzo / disciplinare di gara (serie *_pa_82_*_disciplinare_*), alla Parte seconda, Capo 3, lettera e), sub. e.1); - procedure ristrette / offerta di prezzo / lettera di invito (serie *_pr_82_*_invito_*), alla Parte seconda, Capo 3, lettera e), sub. e.1); - procedure aperte / off. ec. più vant./ disciplinare di gara (serie *_pa_83_*_disciplinare_*), alla Parte seconda, Capo 3.2, lettera e), sub. e.1); - procedure ristrette / off. ec. più vant./ lettera di invito (serie *_pa_82_*_disciplinare_*), alla Parte seconda, Capo 3.2, lettera e), sub. e.1); (si deve peraltro notare che la mancata correzione non comporta problemi in quanto la formulazione proposta già teneva conto della irragionevolezza e sostanziale inapplicabilità della norma ora abrogata); 2) in seguito alla modifica dell'articolo 87, comma 4, del Codice dei contratti, non è necessario alcun adeguamento documentale in quanto si tratta di una norma che riguarda esclusivamente gli appalti di "servizi e forniture» e non gli appalti di lavori. |
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| 003 | D | Come ci
si deve comportare in relazione all'obbligo di qualità (ISO 9001:2000)
nelle gare dove, in ragione dell'importo, sarebbe necessaria
l'attestazione S.O.A. nella classifica III (o superiore) e quindi
un'attestazione S.O.A. che rechi l'indicazione del possesso della
qualità (art. 4 del
d.P.R. n. 34 del 2000), ma possono legittimamente partecipare
concorrenti raggruppati alcuni dei quali (o al limite tutti) con
classifica I o II e che, pertanto, individualmente, non sono obbligati
al possesso della qualità ? Bisogna privilegiare il principio di ampia partecipazione e quindi ammettere tale soluzione, oppure privilegiare il principio della par condicio e, in in questi casi, richiedere il possesso della qualità anche ai concorrenti raggruppati in classifica I o II ? |
| R | In
effetti la questione è complessa in relazione all'obbligo del possesso
del sistema di qualità in caso di R.T.I. Bisogna premettere alcuni punti consolidati: a) il possesso della qualità è dichiarato dalla S.O.A. in calce al proprio attestato, questo come norma (art. 40, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti); in altri termini gli organismi rilasciano alle imprese i certificati ISO 9001, ma queste li presentano alla S.O.A. affinché possa attestare le classifiche dalla III in su (come noto, le classifiche I e II possono essere ottenute senza qualità); in altri termini la certificazione ISO non deve essere dimostrata alla stazione appaltante bensì alla S.O.A., una volta che la S.O.A. la riporta in calce al proprio attestato e sia in corso di validità, non c'é sindacato da parte della stazione appaltante; (la questione non riguarda la riduzione del 50% delle garanzie che, per le imprese il cui requisito della qualità non sia attestato dalla S.O.A. in quanto classificate in I o II, devono ovviamente esibire il certificato ISO 9001 alla stazione appaltante) b) se è legittima la partecipazione ad una gara con la classifica II in assenza di qualità, in astratto apparirebbe legittimo che in una gara di importo superiore a 516 mila euro (620 mila con il bonus del quinto), in presenza di un R.T.I., l'impresa non dotata della qualità possa assumere una frazione di lavori di importo inferiore alla predetta soglia; c) tuttavia, aderendo a tale tesi, apparirebbe stravagante che in una gara da 1.000.000 di euro, un concorrente singolo (necessariamente in classifica III) debba partecipare con il requisito della qualità mente un R.T.I. di due imprese (ciascuna in classifica II) possa partecipare senza tale requisito; in disparte ogni questione circa la par condicio (peraltro non irrilevante sul punto), si arriverebbe al risultato, francamente irragionevole, che la stazione appaltante non saprebbe (essendo affidato alla casualità del risultato di gara) se i lavori saranno svolti in qualità oppure no; inoltre sarebbe violato il principio secondo cui un R.T.I. deve avere, seppure sommandoli, i medesimi requisiti richiesti al concorrente singolo; è evidente che se una mandante è sfornita del requisito della qualità, detto principio viene vulnerato; (C.d.S., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188: «Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle gara, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione») d) per giurisprudenza univoca e costante, di primo e di secondo grado, anche se riferita esclusivamente agli appalti di servizi, il requisito della qualità è sempre stato ritenuto un requisito di capacità tecnica ma di natura soggettiva, nel senso che deve essere posseduto direttamente e non può essere oggetto di “cumulo” (peraltro problematico) in sede di raggruppamento (incidentalmente questa è la ragione per cui nei bandi tipo si vieta l’avvalimento del requisito della qualità); (C.d.S., sez. V, 30 maggio 2005, n. 2756: «Sul piano sostanziale, inoltre, si osserva che la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili»; in termini: sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2569; sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517: «Nel caso di associazioni temporanee di imprese, la garanzia qualitativa presuppone che tutti i soggetti compresi nel raggruppamento abbiano ottenuto l’accertamento prescritto, perché altrimenti verrebbe meno la dimostrazione dell’idoneo livello qualitativo riguardante tutta l’attività dell’esecutore dell’opera») e) si potrebbe anche sostenere la soluzione pratica di non citare l’ISO 9001 nei bandi, lasciando il tutto alla norma vigente: se un’impresa partecipa in classifica I o II potrà essere sfornita di qualità, se partecipa in classifica III o superiore sarà automaticamente obbligata alla qualità; in altri termini ci si rimetterebbe interamente all’attestazione S.O.A. senza ulteriore disciplina puntuale negli atti di gara; ovviamente questo accorgimento non è idoneo ad evitare in assoluto il contenzioso, il quale potrebbe aprirsi in sede di gara e non trovare conclusione positiva in assenza di norme procedimentali o ipotesi risolutive rinvenibili negli atti di gara. Fatte queste premesse, per le gare per
le quali sia richiesta al concorrente singolo la classifica III, in
quanto superiore a 516 mila euro (620 mila con il bonus del
quinto), si possono sostenere ambedue le ipotesi: |
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| 002 | D | Quale funzione hanno i bandi nella versione «light» presenti per le serie relative agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e quali differenze vi sono tra questi e le versioni normali ? |
| R | Tra le versioni "normali" per l'Albo e quelle "light" non vi è alcuna differenza né di contenuti né di merito. Si tratta di versioni che di diverso hanno solo il layout: la prima racchiude il testo nelle tabelle di Word, la seconda non usa le tabelle (se non nei casi eccezionali dove sono necessarie) ma le tabulazioni. Le due versioni rispondono esclusivamente ad esigenze pratiche: le abitudini degli operatori non sono univoche, qualcuno preferisce utilizzare le tabelle (per certi versi più comode nei taglia e incolla), qualcuno preferisce il testo libero. | |
| 001 | D | Perché tra i capitolati è prevista anche la versione relativa agli "appalti integrati" quando tale fattispecie è stata sospesa fino al 31 gennaio 2007 dall'emendamento Di Pietro (articolo 253, comma 1-ter del Codice, introdotto dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006) ? |
| R | In disparte ogni considerazione circa l'efficacia del rinvio al 31 gennaio 2007 dell'applicabilità degli articoli 3, comma 7, 53 commi 2 e 3, del Codice, anche a voler condividere questa conclusione, lo stesso articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006, al comma 2, secondo periodo recita «A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007»; ne deriva che, pur nell'ambiguità (a dir poco) della disposizione è comunque ancora ammesso il ricorso all'appalto integrato almeno nelle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994. |