AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 4 del 26 luglio 2006
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori
pubblici. D.P.R. 222/2003.
Art. 131 d.lgs. n. 163/2006
(G.U. n. 185 del 10 agosto 2006)
L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
IL CONSIGLIO
Premessa
Da parte di stazioni appaltanti ed associazioni di categoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’applicazione del DPR 222/2003. Diversi dubbi interpretativi sono stati evidenziati soprattutto in riferimento all’art. 7 di detto DPR 222, riguardante la stima dei costi della sicurezza.
I quesiti sono stati posti in particolare su:
- l’attualità del metodo di calcolo dei costi della sicurezza già proposto dall’Autorità nella determinazione n. 2/2001;
- l’ascrivibilità del costo delle opere provvisionali (e in particolare dei ponteggi) ai costi della sicurezza.
Alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza degli argomenti relativi
alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri, l’Autorità ha ravvisato l’esigenza
di un nuovo pronunciamento sulla materia, già oggetto di numerose determinazioni
(determinazioni nn. 12/99, 37/2000, 2/2001, 11/2001, 2/2003).
Allo scopo di pervenire ad una interpretazione condivisa sui temi sollevati nei
quesiti e sulle altre problematiche derivanti dall’entrata in vigore del D.P.R.
222/2003, il Consiglio dell’Autorità ha deciso di procedere a una audizione
delle rappresentanze delle categorie e degli organi istituzionali interessati
alla tematica.
All’audizione, tenutasi nei giorni 22 e 23 marzo 2006, hanno preso parte i
rappresentanti delle seguenti amministrazioni ed associazioni: i Ministeri della
Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Infrastrutture e Trasporti,
la Commissione Salute delle Regioni e Province Autonome, i Consigli Nazionali
degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e dei Periti edili e
industriali, l’ANCE, le associazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL,
FILLEA-CGIL.
In sede di audizione, i soggetti cointeressati hanno espresso il proprio avviso sulle questioni in argomento, anche attraverso la produzione di memorie scritte; tra gli altri, il rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha presentato un documento contenente le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/2003” redatte di concerto dal “Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro” della Commissione Salute e dal Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici” di ITACA, organi di coordinamento della suddetta Conferenza. Tale documento ha già avuto ampia diffusione tramite le riviste specializzate ed è stato accolto favorevolmente dagli operatori del settore.
Inquadramento normativo
Sulla sicurezza nei cantieri – materia al centro dell’attenzione dell’opinione
pubblica anche a seguito dei tragici incidenti che frequentemente si ripetono -
le disposizioni contenute nel D.P.R. 222/03 costituiscono l’attuazione della
previsione dell’art. 31 comma 1 della legge 109/94 e s.m. e rappresentano lo
snodo attuale di una lunga evoluzione normativa, nella quale il concetto di
costo della sicurezza ha assunto diverse configurazioni e si è prestato a
molteplici interpretazioni.
Si è passati, infatti, da un regime in cui si ponevano a carico dell’impresa le
incombenze concernenti la sicurezza dei lavoratori sul cantiere (v. l’art. 18
comma 8 della legge 55/90) al diverso sistema, nel quale i costi della sicurezza
sono stati esclusi dal ribasso d’asta e gli stessi margini di sicurezza sono
stati ampliati, allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di
protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro
ordinamento.
La sicurezza dei lavoratori è infatti materia di elevata rilevanza sociale che
trova fondamento nella Costituzione (art. 32 e art. 41, comma 2) e nel diritto
comunitario. Come significativo fattore di garanzia del diritto alla salute,
costituisce bene inderogabile a rilevanza pubblicistica e in quanto tale
sottratto alla disponibilità di chiunque ne debba determinare i suoi contenuti
in applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti.
Coerentemente a tali principi, la legge 415/98, modificativa della 109/94, per
quanto riguarda i lavori pubblici, e il d.lgs. 528/99, di modifica del d.lgs.
494/96, per tutte le tipologie di lavori, hanno introdotto nella normativa
nazionale la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e della salute dei
lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli
apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti
nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, è sottratto alla competizione
del mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante
esclusione dallo sconto o ribasso d’asta.
Pertanto, i costi della sicurezza, nel caso di lavori pubblici, debbono essere
preventivamente quantificati già nella fase progettuale, evidenziati in modo
distinto nei bandi di gara (cfr. art. 31 della legge 109/94 e s.m.) ed esclusi
dal ribasso, come ricordato.
L’art. 12 del d.lgs. 494/96 e l’art. 41 del D.P.R. 554/99 hanno indicato la
stima dei costi della sicurezza come uno degli elementi essenziali del piano di
sicurezza e coordinamento (PSC), che, come è noto, è di competenza del
coordinatore della progettazione nominato dalla S.A. e fa parte dei documenti
contrattuali.
Anche il piano operativo di sicurezza (POS) ovvero il piano sostitutivo (PSS),
nei casi in cui è richiesto, fanno parte dei documenti contrattuali. In assenza
dei piani di sicurezza previsti dalla norma i contratti di appalto o concessione
sono nulli.
La definizione dei costi della sicurezza previsti nei piani, quindi, in base alle norme citate e alla luce dell’art. 31 comma 2 della legge 109/94, ha valenza contrattuale.
Occorre inoltre evidenziare che l’art. 31 prevede che vadano “evidenziati nei
bandi di gara” per l’esclusione dal ribasso anche i costi derivanti dal POS e
dal PSS, nonostante tali documenti vengano redatti dopo l’aggiudicazione a cura
dell’impresa aggiudicataria.
I contenuti di detto art. 31 della legge 109/94 sono stati riprodotti
integralmente nell’art. 131 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato
con il d.lgs. n. 163 del 12/04/2006 (in vigore dal 1° luglio 2006), che, in
parte qua, ha sostituito l’art. 31.
Tuttavia il comma 1 dell’art. 131 prevede, come sostanziale diversità rispetto
all’art. 31, l’autorizzazione al Governo di introdurre le modifiche “…
necessarie al testo del D.P.R. 222/2003.”
Sulla base delle norme sopra richiamate, sono state elaborate in ambito tecnico e giuridico interpretazioni non univoche su cosa debba intendersi nello specifico per “costo della sicurezza” e, soprattutto, sui relativi criteri di computo.
La riflessione a riguardo, in ogni modo, non poteva né può prescindere da alcune disposizioni della normativa dei lavori pubblici.
In primis, l’art. 34 del D.P.R. 554/99, in base al quale la composizione del
prezzo unitario di ogni lavorazione comprende una aliquota “percentuale per le
spese relative alla sicurezza” (comma 2, lett. b).
Anche nella redazione dei prezziari ufficiali tradizionalmente la spesa per
eseguire in sicurezza ogni singola lavorazione è stata inclusa nel prezzo
unitario della lavorazione stessa.
L’art. 34 del Regolamento 554/99 andava letto in collegamento con l’art. 5 del
Capitolato generale sui ll.pp. di cui al D.M. n. 145/2000.
Quest’ultimo elenca le voci comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell’appaltatore: tra queste sono riferibili in senso lato alla sicurezza quelle
di cui alle lettere “a”, “c” ed “i”
Dall’art. 5 discende(va) dunque che le spese per opere provvisionali e per
quant’altro sia direttamente strumentale all’esecuzione dei lavori, così come
quelle per l’impianto e la manutenzione del cantiere e il suo adeguamento al
D.lgs. 626/94, erano da corrispondere all’appaltatore col prezzo contrattuale,
mediante le spese generali e, quindi, soggette a ribasso.
Le due norme succitate delineavano pertanto una distinzione: da un lato, i costi
imputabili alla sicurezza in senso stretto, inclusi nei prezzi unitari delle
varie lavorazioni, da evidenziare nei bandi ed esclusi dal ribasso; dall’altro,
altre voci di spesa riferibili alla sicurezza (ponteggi, allestimento cantiere,
etc.), che per il nesso di strumentalità con l’esecuzione dei lavori, erano
tuttavia inclusi nelle spese generali e dunque assoggettati a ribasso d’asta
Un contributo su tali aspetti è stato offerto dall’Autorità con le
determinazioni nn. 37/2000 e 2/2001 con le quali è stato proposto un metodo di
calcolo dei costi della sicurezza applicabile sino all’entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 31 comma 1 della legge 109/94 e s.m. e dunque da
intendersi come metodo interlocutorio.
L’Autorità aveva indicato come le spese complessive della sicurezza (Scs)
derivino dalla somma dei costi “diretti” (SRPi) - relativi alle misure e
procedure di sicurezza obbligatoriamente previste per ogni singola lavorazione e
pertanto già valutati nella determinazione dei prezzi unitari compresi nei
relativi elenchi - e dei costi "speciali" (SSS) - riferiti alle misure di
sicurezza relative allo specifico cantiere non comprese nei costi diretti di cui
sopra.
Per la stima dei costi diretti, l’Autorità aveva quindi previsto che dai prezzi
unitari relativi alle varie lavorazioni venisse scorporata una quota afferente
alla sicurezza, in una misura percentuale variabile da determinarsi
analiticamente.
Per il calcolo dei costi speciali, invece, il progettista della sicurezza era
tenuto ad effettuare un computo metrico estimativo.
Il metodo di calcolo dei costi della sicurezza nel DPR n. 222 del 3 luglio 2003
Il contesto normativo prima brevemente descritto è stato innovato ad opera del
citato DPR n. 222/2003 - riguardante i “contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili” – con cui è stato approvato il Regolamento di
attuazione, in virtù della doppia delega ex art. 31 comma 1, legge 109/94 ed ex
art. 22 del d.lgs. 528/99.
Il suo ambito di applicazione comprende sia i lavori privati, sia i lavori
pubblici ed è volto a disciplinare i contenuti minimi dei piani di sicurezza.
Esso dunque rappresenta un livello minimo inderogabile di regolamentazione,
applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall’opera pubblica complessa al
modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri
della ragionevolezza e della proporzionalità ed adeguatezza.
In particolare il tema della stima dei costi derivanti dai piani di sicurezza è
affrontato nell’art. 7 del regolamento in questione.
Questa norma contiene al comma 1 una elencazione dei costi che “vanno stimati
nei costi della sicurezza” nei casi in cui vige l’obbligo di redigere il PSC ai
sensi del D.lgs. 494/96.
Tale elenco comprende:
- gli apprestamenti previsti nel PSC;
- le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per le sole lavorazioni interferenti;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva; - le eventuali procedure “speciali” per la sicurezza;
- i sovraccosti connessi al coordinamento temporale tra le diverse fasi esecutive e le diverse imprese e all’uso comune di apprestamenti, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva, nonché gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere (impianti di terra, antincendio, evacuazione fumi).
Si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e non
alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori.
La formulazione della norma non consente interpretazioni che lascino margini per
integrare o ridurre detto elenco, in sede applicativa.
Esso deve quindi considerarsi tassativo.
Nel comma 3, inoltre, il predetto art. 7 stabilisce che “la stima dovrà essere
congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini
di mercato”.
Non trova più spazio, quindi, la prassi - praticata in passato - di stimare i
costi della sicurezza mediante l’applicazione di percentuali sull’importo
complessivo dei lavori. E’ richiesto invece al coordinatore per la progettazione
l’impegno di calcolare i costi della sicurezza mediante un accurato computo
metrico estimativo fondato sulle proprie scelte progettuali.
Il metodo di calcolo dei costi della sicurezza da escludere dal ribasso si può ricavare dal D.P.R. 222 attraverso una lettura esegetica delle disposizioni contenute nell’art. 7.
Sotto questo profilo l’interpretazione fornita dalla Conferenza delle Regioni, assunta peraltro in conformità al parere dell’UOC Unità Operativa di Coordinamento presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, costituisce un valido contributo.
L’impostazione contenuta nel predetto documento (per brevità, documento ITACA) è fondata sui seguenti assunti:
- in base a una lettura combinata dell’art. 12 comma 1 del D.lgs. 494/96 e dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/03 non tutti i costi della sicurezza devono essere stimati nel PSC, ma solo quelli elencati nel citato art. 7;
- in base all’art. 7 comma 4 dello stesso regolamento e alle altre disposizioni succitate, sono esclusi dal ribasso in sede di gara solo i costi della sicurezza preventivamente stimati nel PSC;
- a norma dell’art. 5 del D.M. 145/2000, rientrano tra le spese generali una parte delle spese “di sicurezza” necessarie all’assolvimento degli obblighi del D.lgs. 626/94, in particolare quelle legate all’adeguamento del cantiere (vd. Parere UOC Ministero Infrastrutture).
Partendo da tali assunti, il documento ITACA opera una distinzione tra i costi della sicurezza a cui l’impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel PSC per lo specifico cantiere (per brevità, costi della sicurezza “contrattuali”) e costi della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del Titolo IV del D.lgs. 626/94 per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell’appalto (costi della sicurezza“ex lege”).
I costi della sicurezza “contrattuali” vanno riconosciuti integralmente all’appaltatore, in quanto derivanti dall’ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell’impresa, che deve conformarsi alle indicazioni del PSC.
Secondo il documento ITACA, quindi, il PSC in base al disposto dell’art. 7 comma
1 deve comprendere soltanto le spese connesse al coordinamento delle attività
nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle
degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza
dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Non sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza ex lege, quelli
intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi
unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché
i cosiddetti “costi generali” per l’adeguamento dell’impresa al D.lgs. 626/94,
ossia la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, etc..
E’ chiaro, altresì, che per la stima dei costi di sicurezza contrattuali il
progettista della sicurezza dovrà procedere mediante computo metrico.
Il documento si sofferma anche sui costi derivanti dal Piano Operativo di
Sicurezza redatto dall’impresa. Come piano complementare e di dettaglio del PSC,
il POS non dà luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli stimati nel PSC.
Essendo anche equiparato al documento di valutazione dei rischi della singola
impresa previsto dall’art. 4 del D.lgs. 626/94, esso contiene le scelte relative
a misure e a procedure di prevenzione (DPI, formazione, sorveglianza sanitaria,
etc.) i cui costi sono indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non sono
a carico del committente.
L’interpretazione proposta dal documento ITACA appare per larga parte aderente
al nuovo quadro normativo, così come innovato dal regolamento 222/03.
Difatti, nel nuovo assetto introdotto dal D.P.R. 222 vige l’obbligo di
evidenziare nel PSC e conseguentemente escludere dal ribasso di gara soltanto i
costi della sicurezza contrattuali.
Nell’elenco tassativo di cui all’art. 7 comma 1, infatti, non sono comprese le
voci riconducibili ai cd. costi ex lege, quali, ad esempio, i DPI necessari
all’esecuzione ordinaria delle varie lavorazioni, la formazione dei lavoratori,
ecc.
Lo stesso documento ITACA pone poi la questione se, in base al disposto
dell’art. 31 comma 2 della legge 109/94 (oggi
art. 131 del d.lgs. 163/2006),
tutti i costi della sicurezza debbano essere esclusi dal ribasso.
Il problema riguarda in particolare il POS, per il quale il comma 2 dell’art. 31
(riprodotto nell’art. 131) prevede che – al pari che per il PSC e il PSS - “i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta”.
Tale norma viene interpretata nel senso che la Stazione appaltante deve stimare
ed evidenziare nel bando per l’esclusione dal ribasso di gara unicamente i costi
della sicurezza individuati nel PSC ossia quelli contrattuali, mentre i restanti
costi della sicurezza - ossia quelli relativi alla tutela fisica dei lavoratori
nell’esecuzione delle singole lavorazioni e quelli relativi all’organizzazione
dell’impresa, connessi alla mera osservanza delle norme in materia di sicurezza
- che non sono compresi nell’elenco di cui all’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222,
dovrebbero anch’essi essere esclusi dal ribasso.
Tuttavia secondo questa tesi non compete alla S.A. stimarne analiticamente
l’importo, ma solo “evidenziarli nei bandi di gara”. Spetterebbe invece alle
singole imprese concorrenti effettuarne la stima analitica estrapolandoli dal
costo delle singole lavorazioni (con l’utilizzo dei prezziari specialistici per
la sicurezza già predisposti dalle Regioni) ed escluderli dal ribasso in sede
d’offerta.
Le stazioni appaltanti dovranno verificare la congruità delle offerte delle
imprese con riguardo ai costi di sicurezza evidenziati da queste, per accertare
che sia stata correttamente valutata la quota relativa alla sicurezza e che non
sia assoggettata al ribasso.
In riferimento a questi ultimi assunti, il rimedio proposto da ITACA non trova
piena copertura normativa e potrebbe tra l’altro comportare un aggravio del
procedimento di gara.
Quanto alla verifica della congruità, l’art. 87 del Codice 163/06 espressamente
prevede (comma 2 lett. e) che le giustificazioni possono riguardare, tra
l’altro, il rispetto delle norme in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
Questa Autorità ritiene dunque che la verifica sulla circostanza che il ribasso
offerto lasci inalterata la sicurezza ex lege potrà essere effettuata dalla
stazione appaltante nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario, ovvero nei
confronti della successiva offerta, nel caso in cui l’offerente primo
classificato non riuscisse a dimostrare la congruità del suo ribasso, e così
via.
Tale metodo è inoltre applicabile anche nei casi in cui il committente optasse
per l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del
Codice n. 163: infatti, anche per gli appalti sotto soglia, ogni stazione
appaltante (cfr. art. 86, comma 3 e art. 87, comma 1) esercita la
discrezionalità di valutare la congruità dell’offerta, compresa quella che
presenti il ribasso che per difetto più si avvicina alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 di detto Codice.
Inoltre, secondo il principio di effettività, sul coordinatore della sicurezza
per la fase dell’esecuzione (CSE) grava l’obbligo di verificare, da un lato, la
costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e
dall’altro, il rispetto da parte dell’esecutore di tutti gli altri obblighi
generali della sicurezza (ex lege) che, in quanto a carico dell’esecutore
stesso, non fanno parte del PSC.
Quanto poi alla estrapolazione dal costo delle singole lavorazioni, nel vigente
ordinamento vanno esclusi dal ribasso i costi per la sicurezza riferiti alle
esigenze dello specifico cantiere ex art. 7 del D.P.R. 222/2003, con la
conseguenza che non vi sarebbe per le SS.AA. l’obbligo di individuare una
componente di costo riferibile alla sicurezza nel prezzo unitario di ciascuna
lavorazione e di escluderla dal ribasso. (Sotto questo profilo, è significativo
il raffronto tra l’art. 34 del Regolamento e la nuova disciplina dell’allegato
XXI del Codice – valida, però, per i soli lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi ex legge n. 443/2001 - che, all’art. 15,
non menziona tra le componenti del prezzo unitario delle lavorazioni la quota
riferita alla sicurezza).
E’ evidente, altresì, che l’individuazione e la stima dei costi della sicurezza
è adempimento che attiene alla competenza esclusiva della S.A., nel quadro della
predeterminazione del corrispettivo della prestazione che è propria del
contratto d’appalto.
L’impresa quindi non può provvedere o comunque partecipare alla definizione
della parte del prezzo da escludere dal ribasso d’asta (ad esempio, con
l’individuazione dei costi derivanti dal POS o dal PSS). Tanto è vero che il DPR
222 tra i contenuti minimi rispettivamente del PSS e del POS esclude
espressamente, o quantomeno non prevede, la stima dei relativi costi (cfr. art.
7 co. 2, art. 5 co. 1 e art. 6 co. 1 del DPR 222/03).
Ciò non esclude, peraltro, che l’impresa possa influenzare la determinazione del
costo della sicurezza, attraverso le modifiche che la stessa eventualmente
propone al piano di sicurezza ai sensi dell’art. 131 comma 2 (prima della
stipula del contratto, ossia in sede di POS) e comma 4 (prima dell’inizio dei
lavori ovvero in corso d’opera) a condizione che tali modifiche siano approvate
dalla stazione appaltante.
In sintesi, può dunque verificarsi – dopo che la S.A., attraverso il coordinatore per la progettazione, abbia provveduto a calcolare i costi della sicurezza in sede di PSC – che:
- la sola impresa aggiudicataria presenti in sede di POS proposte di adeguamento del PSC in rapporto alla propria tecnologia ed organizzazione di cantiere - e conseguentemente anche dei relativi costi di sicurezza, già calcolati dalla S.A. - purché tali modifiche siano destinate a migliorare la sicurezza dei lavoratori.
L’Amministrazione, nel valutare le proposte dell’impresa aggiudicataria, può modificare la stima dei costi della sicurezza effettuata in sede di PSC, ma con parziali e limitate variazioni, eventualmente anche in detrazione.
Il costo degli apprestamenti
In rapporto alla seconda questione di cui in premessa, si pone poi la
problematica relativa al costo delle opere provvisionali e degli apprestamenti.
Nel D.P.R. 222/2003 il riferimento agli apprestamenti è contenuto nelle seguenti
norme:
- l’art. 1 comma 1 lett. c) laddove sono definiti apprestamenti “le opere provvisionali necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere”;
- l’art. 7 comma 1 che, nell’elencare i costi afferenti alla sicurezza per i cantieri ove è prevista la redazione del PSC, alla lett. a) stabilisce che “… nei costi della sicurezza vanno stimati …. i costi degli apprestamenti previsti nel PSC …”;
- l’allegato 1, ove è contenuto l’elenco, definito “indicativo e non esauriente”, degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, e in particolare il 1° capoverso che indica le voci comprese nella categoria degli apprestamenti.
Confrontando dette disposizioni con l’art. 5 del D.M. 145/2000 sopra ricordato,
si coglie il contenuto innovativo del Regolamento 222.
Stando alla portata letterale della legge, infatti, alcune voci di costo che in
base al D.M. n. 145 afferivano alle spese generali di cantiere a carico
dell’impresa, rientrando ora tra gli “apprestamenti” in forza dell’elencazione
contenuta nell’allegato I, 1° cpv del D.P.R. 222, sono integralmente
riconducibili al costo della sicurezza e devono essere escluse dal ribasso.
Ci si riferisce in particolare ai mezzi e servizi di protezione collettiva
connessi agli obblighi della legge 626/94, alle recinzioni di cantiere, nonché
alle opere provvisionali propriamente dette (ponteggi, trabattelli, etc.) e i
baraccamenti di cantiere (bagni, spogliatoi, refettori etc.).
Si veda al riguardo l’elenco contenuto all’art. 7 comma 1, e in particolare la
lett. a) laddove è stabilito che “…nei costi della sicurezza vanno stimati …. i
costi degli apprestamenti previsti nel PSC …”.
Oggi infatti la normativa, con il citato allegato 1 al DPR 222, definisce
apprestamenti, con elencazione esemplificativa, “i ponteggi, i trabattelli, gli
impalcati, le passerelle, le andatoie”, oltre che “i bagni, i refettori, gli
spogliatoi …” etc., tutti elementi che, benché destinati funzionalmente a
servizio delle attività di costruzione o di altre attività connesse, devono
garantire prioritariamente, attraverso le loro caratteristiche intrinseche
nonché in forza delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei
requisiti di sicurezza e di igiene.
Sotto questo profilo, quindi, la formulazione dell’art. 7 differisce dalla
disposizione dell’art. 5 lett. c) del D.M. 145/2000, in base alla quale, come
sopra ricordato, le spese per le opere provvisionali erano comprese nel prezzo
delle lavorazioni, a carico dell’esecutore e assoggettate a ribasso. In altri
termini, quindi, erano ascritte alle cd. “spese generali”.
Altrettanto dicasi delle voci di cui alle lettere a) ed i) dell’art. 5.
Si rileva, inoltre, che anche il documento della Conferenza delle Regioni
concorda con la tesi di ricondurre i costi degli apprestamenti, e in particolare
delle opere provvisionali, tra i costi della sicurezza, alla luce dell’art. 7
comma 1 del DPR 222/2003; pur sottolineando, al riguardo, il discrimine
costituito dall’inserimento nel PSC, per cui potrebbero afferire integralmente
alla sicurezza solo gli apprestamenti previsti dal progettista della sicurezza
in base alla sua discrezionalità tecnica.
Premesso quanto sopra, la traslazione tra gli oneri di sicurezza di alcune voci
prima considerate “spese generali” potrebbe però determinare alcuni dubbi
applicativi, nonché problemi di coerenza con la normativa esistente.
Per un primo aspetto, posto che la componente relativa alle spese generali inclusa nei prezzi unitari è sempre calcolata in base ad una percentuale compresa tra il 13 e il 15% (cfr. art. 34 del D.P.R. 554/99), oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei baraccamenti dall’ambito delle S.G. a quello della sicurezza può comportare l’esigenza di rideterminare l’incidenza delle spese generali su valori percentuali inferiori a quelli fissati dalla norma, onde evitare di pagare due volte le stesse spese.
In secondo luogo, si pone il problema di imputare il costo delle attrezzature
che svolgono una funzione sostitutiva delle opere provvisionali (ponti mobili,
cestelli), ma che in base alla legge sono da considerare spese generali.
Al riguardo si ritiene che, ove l’impresa, in variazione alle previsioni del PSC
e dietro espressa autorizzazione della S.A., adotti un macchinario in luogo di
un ponteggio, la conseguente variazione di costo dovrà essere considerata alla
stregua di quanto indicato nella parte finale del precedente paragrafo.
Inoltre, è stata prospettata la questione relativa alla esatta portata della
disposizione di cui alla lett. c) del richiamato art. 1 del D.P.R. 222/2003, che
classifica come apprestamenti “le opere provvisionali necessarie ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”
In particolare, si tratta di chiarire se l’elemento teleologico racchiuso
nell’alinea “… ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori” valga in qualche modo a restringere il campo delle opere
provvisionali imputabili alla sicurezza.
In altri termini, si tratta di verificare se le opere provvisionali, tra cui i
ponteggi, debbano integralmente afferire alla sicurezza ed i relativi costi
essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad operare la prassi precedente
di assoggettare a ribasso quanto meno il costo delle opere provvisionali
strettamente strumentali all’esecuzione delle varie lavorazioni.
Difatti, attraverso una esegesi della disposizione ora indicata, tra gli
apprestamenti rientrerebbero solo le opere provvisionali necessarie “ai fini
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” in cantiere,
cosicché, non subendo modificazione – ad esempio - la distinzione tra ponteggi
“di servizio” e ponteggi “di sicurezza”, solo questi ultimi sarebbero computati
tra gli oneri di sicurezza.
Tale interpretazione, per quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe
però di non agevole applicazione, per la difficoltà di definire un discrimine
netto tra quanto (un apprestamento o parte di esso) è destinato in prevalenza a
garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre
funzioni.
Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso.
Questo nuovo orientamento del legislatore, distaccandosi da quello risalente al Dm 145/2000, sembra peraltro coerente con la generale evoluzione del quadro normativo verso un consolidamento e rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri.
La sicurezza e le varianti
Il DPR 222, all’art. 7 nel comma 5, dispone espressamente che anche nel caso di
varianti in corso d’opera è necessario stimare i costi della sicurezza,
adottando i medesimi criteri che si applicano nella fase di progettazione dei
lavori od opere.
Pertanto nel caso di varianti le relative perizie, ai sensi dell’art. 134, comma
9 del DPR 554/99, dovranno essere corredate anche del PSC ed a questi fini il
RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di
quello relativo all’individuazione del costo della sicurezza compreso
nell’importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso.
In taluni casi, invece, la variazione progettuale in corso d’opera è generata
proprio dalla necessità di migliorare il PSC rispetto alla primitiva stesura
facente parte del progetto appaltato, sia che esso contenga una vera e propria
carenza di previsione - in caso di previsione parziale delle misure di sicurezza
o sottostima dei relativi costi - sia che esso necessiti di meri assestamenti o
correttivi di dettaglio; ciò si ricava dall’art. 131 comma 4 del Codice dei
contratti n. 163/2006.
Altre problematiche in tema di sicurezza – Implementazione del Casellario
informatico
Sono state inoltre esaminate altre questioni riguardanti le azioni di contrasto
da parte dei soggetti istituzionali nei confronti del grave fenomeno degli
infortuni sul lavoro.
In generale è stato osservato che una efficace politica di prevenzione degli
incidenti e di tutela dell’integrità dei lavoratori si scontra con la resistenza
da parte di alcuni operatori del settore alla “effettiva” applicazione delle
norme di legge e delle regole di sicurezza contenute nei piani.
Sotto questo profilo, in una logica di contrasto di comportamenti irregolari,
l’Autorità ritiene necessario che le SS.AA. attendano alla selezione dei
contraenti anche in base a criteri di provata affidabilità nella prevenzione
degli incidenti e di capacità ad eseguire i lavori in sicurezza.
In questo senso, i poteri delle SS.AA. sono delimitati dall’art. 75 comma 1
lett. e) del D.P.R. 554/99 (oggi art. 38, comma 1, lett. e del Codice degli
appalti n. 163/2006), in base al quale tra le cause d’esclusione dalle gare
d’appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici è compreso l’“aver commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio”.
Tale circostanza, come è noto, configura un requisito di ordine generale e di
affidabilità per poter contrattare con la P.A., ed è soggetto a una verifica di
tipo dinamico da parte delle SS.AA. in occasione di ogni singola gara (si veda
anche l’art. 3 del d.lgs. 494/96 e s.m., che affida al committente l’onere di
verificare “l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici”)
In coerenza con le citate disposizioni, il Regolamento sulla qualificazione n.
34/2000, all’art. 27, comma 2 prevede che nel Casellario informatico presso
l’Osservatorio siano annotati tra l’altro: “p) eventuali episodi di grave
negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali,
anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli
obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti”
.
In ordine ai presupposti per l’iscrizione nel Casellario di detta annotazione,
l’Autorità con successive determinazioni n. 16-23/2001, n. 10/03, n. 13/2003 e
n. 1/05, ha complessivamente affermato che:
- l’accertamento della esistenza e della gravità della violazione compete alla Stazione appaltante;
- detto accertamento è di natura discrezionale e comporta l’obbligo di motivazione;
- la S.A. può desumere la “gravità” della violazione dalla specifica tipologia dell’infrazione commessa, sulla base del tipo di sanzione penale (arresto o ammenda) irrogata, dell’eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle eventuali altre conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro).
- per gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, ma anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e al d.lgs. 19 novembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri.
In rapporto agli obbiettivi sopra indicati emerge l’esigenza di incrementare la
pubblicità - tramite l’Osservatorio – delle notizie circa la affidabilità delle
imprese sotto il profilo della sicurezza e di implementare il Casellario
informatico con le annotazioni riguardanti le infrazioni delle norme sulla
sicurezza e delle disposizioni contenute nei piani.
Nell’attuale corpus normativo “la grave negligenza” e “la grave inadempienza
contrattuale” in tema di sicurezza di cui all’art. 27 comma 1 lett. p) del
Regolamento 34/2000 trova risonanza in alcune altre disposizioni legislative e
regolamentari.
In primo luogo, l’art. 31 comma 3 della legge 109/94, modificata dalla legge
415/98, oggi riprodotto nell’art. 131 del codice degli appalti, ove è sancito
che“le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto”.
Al contempo, l’art. 127 comma 2 del DPR 554/99 – e analogamente l’art. 5 del D.lgs. 494/96 e s.m.i. – che consente al coordinatore per l’esecuzione, al ricorrere di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, di assumere diversi provvedimenti, graduati in rapporto alla valutazione del caso concreto ed in particolare:
d) proporre alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Se ne deduce che sia la fattispecie di cui all’art. 131 del Codice 163 che
quelle di cui all’art 127 del regolamento 554/99 possono integrare gli estremi
per l’iscrizione nel casellario informatico delle imprese ex art. 27 del D.P.R.
34/2000.
Tuttavia, allo stato attuale, sono oggetto di comunicazione al Casellario da
parte delle Stazioni appaltanti solo le infrazioni che hanno già determinato la
risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 31 comma 3 della legge 109/94.
Nella prassi si è quindi determinata una applicazione riduttiva della norma,
rispetto alla più ampia formulazione dello stesso art. 27 o del citato art. 75
del D.P.R. 554/99, atteso che la gravità dell’infrazione è spesso da collegare
alla recidività della stessa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità ritiene che:
- il DPR 222 del 3 luglio 2003 disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e rappresenta il livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall’opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalità ed adeguatezza;
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nel redigere il PSC esercita un’attività amministrativa di discrezionalità tecnica;
- sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere (costi della sicurezza “contrattuali” nel senso sopra indicato);
- la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato;
- i costi della sicurezza inseriti nel PSC sono evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta; inoltre su tali costi non sono ammesse le giustificazioni a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 163 del 12.4.2006;
- in sede di valutazione della congruità delle offerte, la stazione appaltante deve procedere, ai sensi dell’art. 86 comma 3 e dall’art. 87, comma 2, lett. e) del Codice n. 163/2006, alla verifica del rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
- gli apprestamenti di cui all’art 7 comma 1, elencati nell’all. 1 del DPR 222/2003, sono ricompresi negli oneri della sicurezza ed i relativi costi non sono soggetti a ribasso d’asta;
- il coordinatore della sicurezza per la fase dell’esecuzione (CSE) ha l’obbligo di verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e dall’altro, il rispetto da parte dell’esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (ex lege) che, in quanto a carico dell’esecutore stesso, non fanno parte del PSC; il RUP vigila, verificando che tali adempimenti a carico del CSE siano effettivamente assolti, compresi tutti quelli indicati nell’art. 127 del DPR 554/99;
- nel caso di varianti in corso d’opera, le relative perizie, ai sensi dell’art. 134, comma 9 del DPR 554/99 dovranno essere corredate anche del PSC e a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all’individuazione del costo della sicurezza compreso nell’importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso;
- le stazioni appaltanti devono acquisire le segnalazioni, i verbali e gli ordini di servizio emessi dal CSE, al fine di valutare, ai sensi dell’art. 127 del DPR 554/99 (e dell’art. 5 del d.lgs. 494/96 e s.m.), se ricorrano le condizioni per la sospensione dei lavori o per l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o per la risoluzione dell’appalto;
- le reiterate infrazioni agli obblighi della sicurezza costituiscono un valido presupposto per avviare la risoluzione del contratto, secondo la procedura dell’art. 119 del medesimo DPR 554/99 (oggi, art. 136 del d.lgs. n. 163/2006);
- le stazioni appaltanti devono inviare all’Osservatorio, per l’annotazione nel Casellario informatico, copia di tutte le segnalazioni riguardanti le infrazioni in fatto di sicurezza prodotte dal coordinatore (CSE), che siano seguite da risoluzione del contratto o anche dalla sola sospensione dei lavori;
- tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza.
I Consiglieri
Il Presidente