AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007
Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
della legge 4 agosto 2006, n. 248.
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
A seguito dell’entrata in vigore della
legge n. 248/2006, di conversione del
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, sono pervenuti all’Autorità numerosi
quesiti da parte delle Associazioni di Categoria, Ordini ed Albi
Professionali e stazioni appaltanti circa il regime dei compensi
professionali per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Data la rilevanza delle questioni prospettate, l’Autorità ha proceduto ad
effettuare apposite audizioni con i rappresentanti degli Ordini
Professionali, dell’Organizzazione delle Società di Ingegneria e con i
rappresentanti delle stazioni appaltanti e del Ministero della Giustizia.
In particolare, alcuni Ordini Professionali hanno rilevato l’inapplicabilità
della abolizione dei minimi inderogabili delle tariffe professionali,
disposta dall’articolo 2, della legge n. 248/06, agli appalti rientranti
nell’ambito applicativo del D.lgs. 163/2006 (d’ora innanzi “Codice”).
Le stazioni appaltanti hanno rappresentato difficoltà applicative in
relazione alle modalità di valutazione delle offerte anomale e chiesto
chiarimenti circa la possibilità di continuare ad applicare agli affidamenti
in questione il comma 12-bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo
1989 n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
che consente di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20%. Inoltre, hanno
segnalato gli elevati ribassi registrati nelle prime gare effettuate
applicando la suindicata nuova normativa.
Ritenuto in diritto
In data 4 luglio 2006 è stato pubblicato il decreto legge 223/2006 che, all’articolo 2, comma 1, ha disposto che “……sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;…..”.
In sede di conversione del suddetto decreto, da parte della legge 4 agosto 2006, n. 248, la disposizione è stata così modificata alla lettera a): l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero …..”. Inoltre, è stata aggiunta al comma 2 del medesimo articolo 1, la seguente disposizione: “nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”.
L’articolo 92, comma 2, ultimo periodo del Codice, entrato in vigore il 1
luglio 2006, dispone che: “I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.”
Disposizioni analoghe sono contenute nell’articolo 92, comma 4, nell’ultimo
periodo del comma 3, dell’articolo 53, del Codice stesso.
Appare evidente come le disposizioni sopra citate disciplinano in modo
confliggente il regime dei corrispettivi per le attività libero
professionali ed intellettuali. Tuttavia, poiché le due fonti normative
citate sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi, detta antinomia
deve essere risolta ricorrendo al criterio cronologico previsto
dall’articolo 15, delle disposizioni preliminari del Codice Civile, dalla
cui applicazione deriva che l’articolo 2, del D.L. 223/2006, convertito
nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute
nel D.lgs. 163/2006 per sopravvenuta regolamentazione della materia già
disciplinata da fonte anteriore (si veda una prima conferma, se pure
indiretta, nella giurisprudenza in T.A.R. Marche, 19/07/2006, n. 632).
Né si può sostenere che le disposizioni citate del D.lgs. 163/2006 costituiscano norma speciale rispetto all’articolo 2, della legge 248/2006. Dal punto di vista oggettivo, infatti, le “attività libero professionali e intellettuali” cui si riferisce il decreto Bersani, sono tutte le attività professionali o servizi professionali, compresi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, nonché le attività tecnico-amministrative connesse; tale interpretazione è confermata dal diritto comunitario, i cui principi sono richiamati nella disposizione in esame, ed in particolare dall’articolo 50, del Trattato che precisa che i servizi comprendono, tra l’altro, le attività di libera professione. Inoltre, l’affidamento di tali servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici è disciplinato dalle direttive comunitarie di settore.
Peraltro, a favore di tale interpretazione depone anche il comma 2, dell’articolo 2, della legge 248/2006, che fa esplicito riferimento alle procedure ad evidenza pubblica.
Né può condurre a conclusioni diverse il divieto di abrogazione implicita contenuto nell’articolo 255, comma 1, del Codice: sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza 13 gennaio 1972, n. 4) hanno precisato che il fatto stesso che tali clausole “di resistenza” siano disposte da fonti subordinate alla Costituzione porta ad escludere che le norme cui si riferiscono possano resistere agli effetti abrogativi determinati da leggi incompatibili. Nessuna fonte subcostituzionale può infatti attribuirsi potenzialità normative maggiori a quelle peculiari del tipo a cui appartiene.
Pertanto, in considerazione delle innovazioni legislative sopra
richiamate, sono da considerare implicitamente abrogati l’ultimo periodo del
comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92, del Codice (i corrispettivi
determinati ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 04/04/2001
sono minimi inderogabili) e l’ultimo periodo del
comma 3, dell’art. 53 (le
spese di progettazione esecutiva sono minimi inderogabili).
Attualmente,
l’applicazione di tale ultima disposizione è sospesa fino al 1 agosto 2007,
per effetto del D.lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Tuttavia, può considerarsi
implicitamente abrogata la identica disposizione, applicabile fino al 1
agosto 2007, contenuta nell’articolo 19, comma 1-ter, della legge 109/94.
Per quanto riguarda il DPR 21 dicembre 1999 n. 554, le disposizioni
di cui all’art. 62, e quelle di cui all’art. 210, che prevedono
rispettivamente che “la quota del corrispettivo complessivo riferita alla
progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di
prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali…..” e che
“ i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della
stazione appaltante per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli
atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli
ingegneri ed architetti….” si devono intendere nel senso che gli importi
così determinati non sono più da considerare come minimi inderogabili.
Stante, quindi, l’asserita applicabilità dell’articolo 2, della legge
248/2006, anche al settore degli affidamenti di servizi di ingegneria e di
architettura disciplinati dal Codice, si ritiene opportuno affrontare le
problematiche applicative derivanti dall’abrogazione dei minimi tariffari.
Innanzitutto, va precisato che la questione qui trattata non
riguarda gli incarichi di progettazione interna all’amministrazione, in
quanto i dipendenti non percepiscono un compenso professionale per le
attività richieste dall’amministrazione stessa, ma un mero compenso
incentivante. Quindi le previsioni del codice dei contratti (art. 92, comma
5) in merito alla percentuale da destinare ai dipendenti interni
all’amministrazione per le attività di progettazione, direzione lavori e
collaudo rimangono in vigore.
Per quanto riguarda, poi, l’importo stimato da porre a base di gara, si deve anzitutto ribadire quanto già affermato nella determinazione di questa Autorità 19 gennaio 2006, n. 1, circa la necessità che le stazioni appaltanti indichino nelle procedure di conferimento degli incarichi gli elementi essenziali della prestazione ed in particolare l’importo stimato, dovendosi ritenere insufficiente il semplice richiamo all’applicazione delle tariffe professionali da effettuarsi ex post, ancor più alla luce dell’abrogazione dei minimi tariffari.
Si deve, poi, tenere presente che prima dell’entrata in vigore della legge 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per legge, le gare per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto sulle spese per l’espletamento dell’incarico. Con l’abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l’intero importo della prestazione (onorario più le spese).
Per quanto riguarda le modalità di definizione dell’importo stimato dell’appalto, l’articolo 2, comma 2, della legge 248/2006, indica quale criterio per individuare l’importo da porre a base di gara le vigenti tariffe “ove motivatamente ritenute adeguate”. Al riguardo si deve richiamare il principio di adeguatezza previsto dal secondo comma, dell’articolo 2233, del Codice Civile, che stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Ciò significa che per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta applicando il D.M. 4 aprile 2001, che è richiamato dall’articolo 253, comma 17, del Codice e la cui validità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352 del 2006.
In relazione alla questione dell’applicabilità del comma 12-bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 - disposizione citata espressamente dall’articolo 92, comma 4, del Codice - si ritiene che la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non abbia più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l’importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).
Sono state, poi, segnalate ulteriori problematiche connesse alla liberalizzazione delle tariffe e segnatamente, gli elevati ribassi e la valutazione delle offerte anomale.
Si deve premettere che le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di ingegneria ed architettura sia con il criterio del prezzo più basso che con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se tale ultimo criterio appare più indicato in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede spesso la valutazione aspetti qualitativi ed innovativi.
Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, che ad oggi è pienamente utilizzabile stante la abolizione dei minimi tariffari, si rammenta che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è possibile, ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del Codice, procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo il criterio previsto nell’articolo 86, comma 1, del Codice. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria si deve invece sempre applicare la procedura di valutazione delle offerte anomale prevista dagli articoli 86-88, del Codice.
In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si applica per i contratti di qualsiasi importo, l’articolo 86,
comma 2, sulla valutazione della congruità delle offerte. Sempre in
relazione a tale criterio di aggiudicazione, al fine di evitare le
problematiche rilevate in fase di scelta dell’esecutore della prestazione
professionale, si suggerisce alle stazioni appaltanti di utilizzare i
fattori ponderali indicati dal
comma 3, dell’art. 64, del DPR 554/99, anche
per gli appalti soprasoglia, ove possibile.
Si ritiene, infine, utile fornire alcune indicazioni circa gli aspetti
procedurali delle gare per i servizi di architettura ed ingegneria, a
seguito dell’entrata in vigore del Codice.
Per i servizi tecnici di importo inferiore ad euro 100.000, l’articolo 91,
comma 2, del Codice dispone che detti incarichi possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ad
operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche
finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per
l’affidamento di contratti di pari importo mediante le procedure aperta,
ristretta o negoziata con bando, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e
secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
(articolo 57, comma 6, del Codice) previa selezione di almeno cinque
operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti
idonei; l’affidamento all’operatore economico che ha offerto le condizioni
più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo si rinvia alle
indicazioni formulate da questa Autorità con la citata determinazione
19.1.2006, n. 1.
Per completezza del tema in esame, si pone, infine, la rilevante questione
dell’applicabilità agli incarichi di progettazione dell’art. 125, del D.lgs.
163/2006, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture “in
economia”, e in particolare della parte finale del comma 11, che per servizi
(e forniture) di importo inferiore a 20.000 euro, consente, l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
In merito a ciò, in linea generale, si osserva che difficilmente i servizi
tecnici in materia di lavori pubblici possano essere ricompresi tout court
tra i servizi in economia, sia perché l’affidamento dei servizi tecnici è
sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si
diversificano a seconda che l’importo stimato del compenso superi o meno la
soglia di 100.000 euro, sia perché l’acquisizione in economia deve essere
preceduta dall’assunzione di specifico provvedimento interno da parte di
ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da
acquisire con lo speciale metodo dell’economia, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze e in relazione all’oggetto ovvero in riferimento
coerente alle categorie indicate dal comma 10, del detto art. 125.
Fermi restando tali limiti, dal combinato disposto degli articoli 91, comma
2, e 125, comma 11, del Codice, non si può tuttavia escludere che una
stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed
attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina
della propria attività contrattuale, anche l’affidamento in economia dei
servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a
20.000 euro, in base all’articolo 125, comma 11, del Codice, procedere alla
scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso
sull’importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto del
Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile
del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la
commessa.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
a) E’ dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari
disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli
affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs.
163/2006;
b) Ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti
disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del
comma 2,
dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del
comma 3,
dell’art. 53;
c) Ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il
corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente
in vigore;
d) E’ dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis,
dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
e) Ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro
possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91,
comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di
almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero
soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da
questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;
f) Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le
stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e
125, comma 11, del
Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per
la disciplina dell’attività contrattuale in economia.
Il Presidente: Alfonso M. Rossi Brigante