LAVORI PUBBLICI - 004

TARIFFE PROFESSIONALI DEROGABILI
Dalla sentenza sugli spedizionieri doganali riflessi immediati per tutti gli onorari fissati per legge quali le tariffe minime per le prestazioni professionali.
I compensi vincolanti violano i princìpi del Trattato europeo, gli ordini professionali sono equiparati ad associazioni di imprese a prescindere dall'apparenza di disciplina pubblica

La sentenza della Corte di Giustizia europea del 18 giugno 1998, nella causa C-35/96 (relativa alle tariffe minime obbligatorie e inderogabili stabilite per gli spedizionieri doganali) costituisce un colpo decisivo al sistema italiano di tariffe obbligatorie per gli spedizionieri doganali e, come si vedrà, a tutto il sistema delle tariffe professionali (sempre difese dagli ordini e dalle associazioni come minime, obbligatorie e inderogabili). Nella causa tra la Commissione europea e lo Stato italiano i giudici del Lussemburgo hanno dato ragione alla prima, stabilendo l’incompatibilità della legge che impone al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (Cnsd) di fissare un tariffario vincolante, con l’ordinamento comunitario in materia di libero mercato e concorrenza e in particolare con gli articoli 5 e 85 del Trattato europeo.
La pronuncia conclude un contenzioso aperto dal 1992 tra la Commissione e lo stato italiano in materia di tariffe di spedizione finito davanti alla Corte di Giustizia europea per le inadempienze del governo italiano.
Se oggetto di causa era solo la norma legislativa che conferisce il potere di fissare le tariffe al Cnsd (ente di diritto pubblico, composto da membri eletti tra i membri dei Consigli compartimentali) essa travolge tutto il sistema basato sugli stessi meccanismi, in particolare per quanto ci interessa travolge le tariffe professionali (ancorché stabilite con legge) che gli ordini ed collegi sono tenuti a far osservare con l'applicazione di sanzioni disciplinari per le violazioni delle tariffe medesime, così come è previsto per gli spedizionieri doganali (non a caso la stessa Corte pone l'esempio di avvocati, geometri e interpreti).

La Corte ha preso atto che il tariffario del Cnsd è stato approvato dal ministero delle Finanze con decreto 6 luglio 1988 (e addirittura pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) e successivamente aggiornato. Si nota come tale procedura solo apparentemente è dissimile dalle tariffe di geometri, ingegneri e architetti, approvate per legge (n. 143 e n. 144 del 1949) e poi aggiornate mediante decreti ministeriali, in quanto anche l'operato del Cnsd istituisce e aggiorna le tariffe in base all'obbligo legislativo imposto dall'articolo 14, lettera d), della legge n. 1612 del 1960; quindi la diversa forma di istituzione delle tariffe non è determinante per differenziare i comportamenti o le conseguenze rispetto alle varie professioni.

Il primo problema che la Corte ha affrontato è la qualificazione come ’"impresa" dello spedizioniere (professionista), vicenda peraltro già commentata dall'autorità Antitrust italiana, e quindi si configuri una violazione dell’articolo 85 del Trattato europeo che vieta tutti gli "accordi tra imprese" che comportino distorsioni della concorrenza. All’udienza il Governo italiano ha sostenuto che lo spedizioniere, poiché esercita una professione liberale, non può essere considerato un’impresa. La Corte ha respinto questa eccezione osservando che «l’attività degli spedizionieri doganali presenta natura economica». Anche lo status di diritto pubblico del Consiglio nazionale non esenta dal rispetto dell’articolo 85 del Trattato, che si applica agli accordi fra imprese, ma anche «alle decisioni di associazioni di imprese». Non essendo i membri del Consiglio esperti indipendenti, le decisioni di fissare una tariffa «uniforme e vincolante» limitano la concorrenza e «possono incidere sugli scambi intracomunitari», in favorendo abusivamente la divisione dei mercati nazionali. Anche la Repubblica italiana viene riconosciuta responsabile non solo di non aver impedito un accordo in contrasto con il Trattato europeo, ma di aver contribuito a garantirne l’osservanza, visto che il tariffario è stato approvato per decreto e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee incidono sull’ordinamento delle professioni in Italia (come in altri paesi con ordinamenti professionali simili). Trattandosi di una sentenza, quindi di una pronuncia relativa e limitata al caso di specie, lo Stato italiano deve darvi esecuzione espellendo dall’ordinamento giuridico la norma incompatibile con il Trattato. In caso contrario, la Comunità potrà irrogare sanzioni pecuniarie anche rilevanti a norma dell’articolo 171 del Trattato.
Ma si deve ricordare che la nostra Corte costituzionale ha riconosciuto alle sentenze della Corte di giustizia pronunciate al termine di una procedura di inadempimento la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate. L’articolo 85 del Trattato, che è stato dichiarato violato con la disposizione in materia di tariffe obbligatorie, è dotato di efficacia diretta, pertanto siamo nel campo della cosiddetta "cosa interpretata" con valore erga omnes. Il giudice italiano, come pure la Pubblica amministrazione, devono quindi disapplicare la norma interna in contrasto con la norma comunitaria, dotata di supremazia.
Conseguentemente, il singolo cui venisse applicato il tariffario obbligatorio da parte degli spedizionieri doganali, potrà agire in giudizio davanti al giudice nazionale invocando l’applicazione dell’articolo 85 del Trattato Cee. I privati potranno inoltre agire per chiedere il risarcimento dei danni subìti a causa della norma illegittima.
I cittadini che ritenessero altri tariffari obbligatori, previsti dalla legislazione italiana, contrari all’articolo 85 del Trattato, potranno presentare un ricorso ai giudici nazionali o alla Commissione europea perché accerti tali illegittimità. Anche l’Autorità garante per la concorrenza del mercato è autorizzata a verificare direttamente la contrarietà di norme e pratiche italiane rispetto all’articolo 85.
Sul piano del dibattito politico e legislativo, come ha riconosciuto il Governo italiano durante il processo, la sentenza pone taluni punti fermi relativi all’ordinamento delle libere professioni regolamentate. I liberi professionisti, in quanto imprenditori, e gli Ordini professionali, in quanto associazioni di imprese, per le attività non relative all’esercizio diretto di potestà pubbliche, dovranno fare i conti con le norme di concorrenza. Dunque non più tariffe obbligatorie, non più la possibilità di giustificare pratiche contrarie alla concorrenza dietro il paravento di talune prerogative pubbliche esercitate.
La sentenza non pone in discussione le altre funzioni degli Ordini professionali, tuttavia non ci si può nascondere che si va sempre più verso una separazione dell’esercizio delle prerogative pubbliche rispetto alla rappresentanza degli interessi degli associati.