TARIFFE PROFESSIONALI DEROGABILI
Dalla sentenza sugli spedizionieri doganali riflessi immediati per tutti gli onorari
fissati per legge quali le tariffe minime per le prestazioni professionali.
I compensi vincolanti violano i princìpi del Trattato europeo, gli ordini professionali
sono equiparati ad associazioni di imprese a prescindere dall'apparenza di disciplina
pubblica
La sentenza della Corte di Giustizia
europea del 18 giugno 1998, nella causa C-35/96 (relativa alle tariffe minime
obbligatorie e inderogabili stabilite per gli spedizionieri doganali) costituisce un colpo
decisivo al sistema italiano di tariffe obbligatorie per gli spedizionieri doganali e,
come si vedrà, a tutto il sistema delle tariffe professionali (sempre difese dagli ordini
e dalle associazioni come minime, obbligatorie e inderogabili). Nella causa tra la
Commissione europea e lo Stato italiano i giudici del Lussemburgo hanno dato ragione alla
prima, stabilendo lincompatibilità della legge che impone al Consiglio nazionale
degli spedizionieri doganali (Cnsd) di fissare un tariffario vincolante, con
lordinamento comunitario in materia di libero mercato e concorrenza e in particolare
con gli articoli 5 e 85 del Trattato europeo.
La pronuncia conclude un contenzioso aperto dal 1992 tra la Commissione e lo stato
italiano in materia di tariffe di spedizione finito davanti alla Corte di Giustizia
europea per le inadempienze del governo italiano.
Se oggetto di causa era solo la norma legislativa che conferisce il potere di fissare le
tariffe al Cnsd (ente di diritto pubblico, composto da membri eletti tra i membri dei
Consigli compartimentali) essa travolge tutto il sistema basato sugli stessi meccanismi,
in particolare per quanto ci interessa travolge le tariffe professionali (ancorché
stabilite con legge) che gli ordini ed collegi sono tenuti a far osservare con
l'applicazione di sanzioni disciplinari per le violazioni delle tariffe medesime, così
come è previsto per gli spedizionieri doganali (non a caso la stessa Corte pone l'esempio
di avvocati, geometri e interpreti).
La Corte ha preso atto che il tariffario del Cnsd è stato approvato dal ministero delle Finanze con decreto 6 luglio 1988 (e addirittura pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) e successivamente aggiornato. Si nota come tale procedura solo apparentemente è dissimile dalle tariffe di geometri, ingegneri e architetti, approvate per legge (n. 143 e n. 144 del 1949) e poi aggiornate mediante decreti ministeriali, in quanto anche l'operato del Cnsd istituisce e aggiorna le tariffe in base all'obbligo legislativo imposto dall'articolo 14, lettera d), della legge n. 1612 del 1960; quindi la diversa forma di istituzione delle tariffe non è determinante per differenziare i comportamenti o le conseguenze rispetto alle varie professioni.
Il primo problema che la Corte ha affrontato è la qualificazione come "impresa" dello spedizioniere (professionista), vicenda peraltro già commentata dall'autorità Antitrust italiana, e quindi si configuri una violazione dellarticolo 85 del Trattato europeo che vieta tutti gli "accordi tra imprese" che comportino distorsioni della concorrenza. Alludienza il Governo italiano ha sostenuto che lo spedizioniere, poiché esercita una professione liberale, non può essere considerato unimpresa. La Corte ha respinto questa eccezione osservando che «lattività degli spedizionieri doganali presenta natura economica». Anche lo status di diritto pubblico del Consiglio nazionale non esenta dal rispetto dellarticolo 85 del Trattato, che si applica agli accordi fra imprese, ma anche «alle decisioni di associazioni di imprese». Non essendo i membri del Consiglio esperti indipendenti, le decisioni di fissare una tariffa «uniforme e vincolante» limitano la concorrenza e «possono incidere sugli scambi intracomunitari», in favorendo abusivamente la divisione dei mercati nazionali. Anche la Repubblica italiana viene riconosciuta responsabile non solo di non aver impedito un accordo in contrasto con il Trattato europeo, ma di aver contribuito a garantirne losservanza, visto che il tariffario è stato approvato per decreto e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee incidono
sullordinamento delle professioni in Italia (come in altri paesi con ordinamenti
professionali simili). Trattandosi di una sentenza, quindi di una pronuncia relativa e
limitata al caso di specie, lo Stato italiano deve darvi esecuzione espellendo
dallordinamento giuridico la norma incompatibile con il Trattato. In caso contrario,
la Comunità potrà irrogare sanzioni pecuniarie anche rilevanti a norma
dellarticolo 171 del Trattato.
Ma si deve ricordare che la nostra Corte costituzionale ha riconosciuto alle sentenze
della Corte di giustizia pronunciate al termine di una procedura di inadempimento la
stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate. Larticolo 85 del
Trattato, che è stato dichiarato violato con la disposizione in materia di tariffe
obbligatorie, è dotato di efficacia diretta, pertanto siamo nel campo della cosiddetta
"cosa interpretata" con valore erga omnes. Il giudice italiano, come pure la
Pubblica amministrazione, devono quindi disapplicare la norma interna in contrasto con la
norma comunitaria, dotata di supremazia.
Conseguentemente, il singolo cui venisse applicato il tariffario obbligatorio da parte
degli spedizionieri doganali, potrà agire in giudizio davanti al giudice nazionale
invocando lapplicazione dellarticolo 85 del Trattato Cee. I privati potranno
inoltre agire per chiedere il risarcimento dei danni subìti a causa della norma
illegittima.
I cittadini che ritenessero altri tariffari obbligatori, previsti dalla legislazione
italiana, contrari allarticolo 85 del Trattato, potranno presentare un ricorso ai
giudici nazionali o alla Commissione europea perché accerti tali illegittimità. Anche
lAutorità garante per la concorrenza del mercato è autorizzata a verificare
direttamente la contrarietà di norme e pratiche italiane rispetto allarticolo 85.
Sul piano del dibattito politico e legislativo, come ha riconosciuto il Governo italiano
durante il processo, la sentenza pone taluni punti fermi relativi allordinamento
delle libere professioni regolamentate. I liberi professionisti, in quanto imprenditori, e
gli Ordini professionali, in quanto associazioni di imprese, per le attività non relative
allesercizio diretto di potestà pubbliche, dovranno fare i conti con le norme di
concorrenza. Dunque non più tariffe obbligatorie, non più la possibilità di
giustificare pratiche contrarie alla concorrenza dietro il paravento di talune prerogative
pubbliche esercitate.
La sentenza non pone in discussione le altre funzioni degli Ordini professionali, tuttavia
non ci si può nascondere che si va sempre più verso una separazione dellesercizio
delle prerogative pubbliche rispetto alla rappresentanza degli interessi degli associati.