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Direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2,
55 e 95, vista la proposta della Commissione(1), visto
il parere del Comitato economico e sociale
europeo(2), visto il parere del Comitato delle
regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato(4), visto il progetto comune
approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di
conciliazione, considerando quanto segue: (1) In
occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che
operano nel settore delle telecomunicazioni(5), necessarie per
rispondere alle esigenze di semplificazione e di
modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che
dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro
verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è
opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione
della direttiva. La presente direttiva si basa sulla
giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla
giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che
chiarisce le possibilità per gli enti aggiudicatori di
soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro
in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano
collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano agli enti
aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta, siano
espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali
di cui al considerando 9. (2) Un importante motivo per
introdurre norme che coordino le procedure di aggiudicazione
degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità
nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in
questione in vari modi, partecipando al loro capitale sociale
o inserendo propri rappresentanti nei loro organi
amministrativi, direttivi o di vigilanza. (3) Un'altra
delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che
operano in questi settori è il carattere chiuso dei mercati in
cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati
membri di diritti speciali o esclusivi, per
l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di
reti che forniscono il servizio in questione. (4) La
normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE)
n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle
modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle
imprese di trasporti aerei(6) e il regolamento (CEE) n.
3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo
all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a
talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore
dei trasporti aerei(7), mirano ad introdurre un maggior grado
di concorrenza tra i vettori aerei che forniscono servizi di
trasporto aereo al pubblico. Non è, pertanto, opportuno
includere tali enti nell'ambito di applicazione della presente
direttiva. Vista la concorrenza esistente nei trasporti
marittimi comunitari, sarebbe ugualmente inappropriato
sottoporre gli appalti di tale settore alle norme della
presente direttiva. (5) Nel campo di applicazione della
direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di
enti aggiudicatori che operano nel settore delle
telecomunicazioni. Per aprire tale settore delle
telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo,
descritto nella quarta relazione sull'attuazione della
regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni del 25
novembre 1998. Una delle sue conseguenze è stata
l'introduzione di una concorrenza effettiva, di fatto e di
diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa
situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco dei servizi
di telecomunicazione(8) che possono già essere esclusi dal
campo d'applicazione di tale direttiva, in forza del suo
articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla
settima relazione sull'attuazione della normativa in materia
di telecomunicazioni del 26 novembre 2001. Non è dunque più
necessario regolare gli acquisti degli enti che operano in
questo settore. (6) Di conseguenza, viene meno l'esigenza
di mantenere il comitato consultivo per gli appalti di
telecomunicazioni, istituito dalla direttiva 90/531/CEE del
Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e degli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni(9). (7) Tuttavia, è
opportuno continuare a sorvegliare gli sviluppi nel settore
delle telecomunicazioni e riesaminare la situazione nel
momento in cui si constatasse il venir meno di una concorrenza
effettiva in detto settore. (8) La direttiva 93/38/CEE
esclude dal suo campo di applicazione l'acquisizione di
servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile,
radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite. Tali
esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto
che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti,
in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di
servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e
dell'esistenza di diritti speciali o esclusivi. L'introduzione
di una concorrenza effettiva nel settore delle
telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque
necessario far rientrare l'aggiudicazione di tali servizi di
telecomunicazioni nel campo di applicazione della presente
direttiva. (9) Al fine di assicurare l'apertura alla
concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento
comunitario per gli appalti con valore superiore ad una certa
soglia. Tale coordinamento è fondato sui requisiti desumibili
dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dall'articolo 97
del trattato Euratom, vale a dire il principio di parità di
trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è
che una particolare espressione, il principio di mutuo
riconoscimento, il principio di proporzionalità, nonché il
principio di trasparenza. In considerazione della natura dei
settori interessati da tale coordinamento, quest'ultimo, pur
continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi,
dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e
permettere la massima flessibilità. Per gli appalti
pubblici il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare
l'applicazione di disposizioni di coordinamento comunitario, è
opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di
giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi dei
trattati citati. (10) La necessità di garantire l'effettiva
liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio
nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli
appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali esige che gli enti interessati siano
definiti in modo diverso dal riferimento alla loro
qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata
la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore
pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe
inoltre far sì che, a norma dell'articolo 295 del trattato,
sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente
negli Stati membri. (11) Gli Stati membri dovrebbero
assicurare che la partecipazione, in veste di offerente, di un
ente disciplinato dal diritto pubblico a una procedura di
aggiudicazione di un appalto non provochi distorsioni della
concorrenza nei confronti di offerenti privati. (12)
Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze
connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La
presente direttiva chiarisce dunque in che modo gli enti
aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la
possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore
rapporto qualità/prezzo. (13) Nessuna disposizione della
presente direttiva vieta di imporre o di applicare misure
necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della
sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o
alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica
dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure
siano conformi al trattato. (14) La decisione 94/800/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a
nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza,
degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round
(1986-1994)(10), ha approvato in particolare l'accordo sugli
appalti pubblici, di seguito denominato "l'Accordo", al fine
di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e
doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed
espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli
impegni internazionali che la Comunità si assume accettando
l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti
dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo.
Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che
gli enti aggiudicatori contemplati dall'Accordo, che si
conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse
disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi
firmatari dell'Accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre
opportuno che la presente direttiva garantisca agli operatori
economici della Comunità condizioni di partecipazione agli
appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui
godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari
dell'Accordo. (15) Prima dell'avvio di una procedura di
aggiudicazione di un appalto, gli enti aggiudicatori possono,
avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare
consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione
del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non
abbiano l'effetto di impedire la concorrenza. (16) Vista la
diversità che presentano gli appalti di lavori, è opportuno
che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia
l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di
appalti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La
presente direttiva non è intesa a prescrivere
un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti. La
decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta
dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed
economici, che possono essere definiti dalle legislazioni
nazionali. Un appalto dovrebbe essere considerato appalto
di lavori soltanto se il suo oggetto riguarda specificamente
nell'esecuzione delle attività di cui all'allegato XII, anche
se l'appalto include la prestazione di altri servizi necessari
per l'esecuzione di dette attività. Gli appalti di servizi,
segnatamente nel settore dei servizi di gestione immobiliare,
possono in talune circostanze comprendere dei lavori.
Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto
principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una
conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto
che detti lavori facciano parte dell'appalto non può
giustificare la qualificazione dell'appalto come appalto di
lavori. Ai fini del calcolo del valore stimato di un
appalto di lavori, è opportuno basarsi sul valore dei lavori
stessi, nonché, se del caso, sul valore stimato delle
forniture e dei servizi che gli enti aggiudicatori mettono a
disposizione dei contraenti, purché detti servizi o forniture
siano necessari all'esecuzione dei lavori in questione. Si
dovrebbe intendere che, ai fini del presente paragrafo, i
servizi interessati sono quelli prestati dagli enti
aggiudicatori tramite il loro personale. D'altro canto il
calcolo del valore degli appalti di servizi, a prescindere che
siano stati messi a disposizione o meno del contraente per
l'esecuzione ulteriore dei lavori, segue le norme applicabili
agli appalti di servizi. (17) Per applicare le norme
procedurali previste dalla presente direttiva e a fini di
controllo, il modo migliore di definire il settore dei servizi
è quello di suddividerli in categorie corrispondenti a voci
particolari di una classificazione comune, e di raggrupparli
in due allegati, XVII A e XVII B, a seconda del regime cui
sono soggetti. Quanto ai servizi di cui all'allegato XVII B,
le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero
far salva l'applicazione delle specifiche norme comunitarie ai
servizi in questione. (18) Per quanto concerne agli appalti
di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva
dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, ad
appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa
consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita
degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi
dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale
periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una
piena applicazione della presente direttiva. A questo
proposito è opportuno definire le modalità di osservazione.
Tali modalità dovrebbero nel contempo consentire
l'applicazione integrale della presente direttiva. Tale
meccanismo dovrebbe contemporaneamente permettere agli
interessati di avere accesso alle informazioni in
materia. (19) È necessario evitare ostacoli alla libera
circolazione dei servizi. I prestatori di servizi possono,
pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La
presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare
l'applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle
condizioni di esercizio di un'attività o di una professione,
purché siano compatibili con il diritto comunitario. (20)
Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante
sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della
concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in
particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante
dal loro utilizzo. Gli enti aggiudicatori possono far uso
delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro
utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla
presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di
non discriminazione e di trasparenza. A tal fine, la
presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in
particolare nell'ambito di un accordo quadro o nei casi in cui
è stato utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, può
assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente,
a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di
comunicazione scelti dall'ente aggiudicatore conformemente
all'articolo 48. (21) Tenuto conto della rapida espansione
dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin
d'ora norme adeguate per consentire agli enti aggiudicatori di
trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti
sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema
dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti
di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti
l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde
garantire l'equo trattamento degli operatori economici che
desiderassero farne parte. A qualsiasi operatore economico che
presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri
e che soddisfa i criteri di selezione dovrebbe essere
consentito di partecipare a detto sistema. Questa tecnica di
acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre,
grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e
alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un
ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi
elettronici disponibili, e, quindi di assicurare
un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante
un'ampia concorrenza. (22) Poiché l'uso della tecnica delle
aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre
introdurre una definizione comunitaria di dette aste e
regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si
svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal
fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino
soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui
specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può
avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture,
lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario
altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa
essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il
ricorso alle aste elettroniche consente agli enti
aggiudicatori di chiedere agli offerenti di presentare nuovi
prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito
all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di
migliorare elementi delle offerte diversi dal prezzo. Per
garantire il rispetto del principio di trasparenza possono
essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che
possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo
elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte
dell'ente aggiudicatore, ossia solo gli elementi
quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre
o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che
implicano una valutazione di elementi non quantificabili non
dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza
taluni appalti di lavori e di servizi che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori,
non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. (23) In
alcuni Stati membri sono state sviluppate tecniche di
centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni
aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di
aggiudicare appalti/concludere accordi quadro per altri enti
aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato il volume degli
acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della
commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione
comunitaria di centrale di committenza destinata agli enti
aggiudicatori. Occorre altresì fissare le condizioni in base
alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e
di parità di trattamento, gli enti aggiudicatori che
acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad
una centrale di committenza possono essere considerati in
linea con la presente direttiva. (24) Al fine di tener
conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre
lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la
possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a centrali
di committenza, a sistemi dinamici di acquisizione o ad aste
elettroniche, quali sono definiti e disciplinati dalla
presente direttiva. (25) È necessario dare una definizione
appropriata della nozione di diritti speciali o esclusivi. Da
questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa
avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o
aeroportuali, di una procedura per l'esproprio per pubblica
utilità o per l'uso della proprietà privata, o possa usare,
per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e
lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé
un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente
direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua
potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta
gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi
concessi da un'autorità competente dello Stato membro
interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o
speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non
possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli
concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche
mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese
in base a criteri obiettivi, proporzionali e non
discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino
tali criteri la possibilità di beneficiarne. (26) È
opportuno che gli enti aggiudicatori applichino procedure
comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività
relative all'acqua e che tali procedure vengano applicate
anche quando un'autorità aggiudicatrice ai sensi della
presente direttiva aggiudica appalti per proprie attività
riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio
nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue.
Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli
appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua,
data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al
luogo di utilizzazione. (27) Taluni enti che forniscono
servizi di trasporto pubblico mediante autobus erano già
esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE.
Tali enti dovrebbero essere esclusi anche dal campo
d'applicazione della presente direttiva. Per evitare il
moltiplicarsi di regimi particolari applicabili solo a taluni
settori, è opportuno che la procedura generale, che consente
di tenere conto degli effetti dell'apertura alla concorrenza,
si applichi anche a tutti gli enti che forniscono servizi di
trasporto mediante autobus diversi da quelli esclusi dal campo
di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù
dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa. (28) Tenuto
conto dell'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunità e del fatto che detti servizi sono
forniti tramite una rete da amministrazioni aggiudicatrici, da
imprese pubbliche e da altre imprese, occorre prevedere che
gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che
forniscono servizi postali siano sottoposti alle norme della
presente direttiva, comprese quelle dell'articolo 30 che, pur
salvaguardando l'applicazione dei principi enunciati nel
considerando 9, istituiscano un quadro favorevole a pratiche
commerciali leali e consentano maggiore flessibilità rispetto
a quella offerta dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi(11). Per la definizione delle attività di cui
trattasi, occorre tenere conto delle disposizioni della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio(12). A prescindere
dal loro statuto giuridico gli enti che forniscono servizi
postali non sono attualmente soggetti alle norme stabilite
nella direttiva 93/38/CEE. Pertanto l'adeguamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti alle norme della
presente direttiva potrebbe richiedere più tempo per questi
enti rispetto agli enti già soggetti a dette norme, che
dovranno semplicemente adeguare le loro procedure alle
modifiche apportate dalla presente direttiva. Occorre pertanto
permettere l'applicazione differita della presente direttiva
in funzione dei tempi necessari a detto adeguamento.
Considerata la diversità delle situazioni degli enti
interessati, occorre consentire agli Stati membri di prevedere
un periodo transitorio per l'applicazione della presente
direttiva agli enti aggiudicatori che operano nel settore dei
servizi postali. (29) È possibile procedere
all'aggiudicazione di appalti per venir incontro a necessità
inerenti a varie attività, che possono essere soggette a
regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime
giuridico applicabile a un unico appalto destinato a
contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme
applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per
determinare l'attività cui l'appalto è principalmente
destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui
l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente
aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo degli
appalti e della fissazione del capitolato d'oneri. In taluni
casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario
destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si
dispone di informazioni che consentano di valutare i
rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi
oggettivamente impossibile determinare l'attività cui
l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere
quali norme si debbano applicare in siffatti casi. (30)
Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è
necessario semplificare l'attuazione della presente direttiva,
in particolare semplificando le soglie e applicando a tutti
gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui
operano, le norme in materia di informazioni da dare ai
partecipanti sulle decisioni adottate in relazione alle
procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati.
Inoltre, nell'ambito dell'unione monetaria tali soglie
dovrebbero essere espresse in euro, in modo da semplificare
l'applicazione di queste disposizioni pur garantendo il
rispetto delle soglie previste dall'Accordo, espresse in
diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva si dovrebbe
prevedere la revisione periodica delle soglie espresse in euro
al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali
variazioni del valore dell'euro rispetto al diritto speciale
di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi
di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di
servizi. (31) Occorrerebbe tener conto dei casi in cui la
presente direttiva potrebbe non essere necessariamente
applicata per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato o di
riservatezza o a causa dell'applicabilità di norme specifiche
in materia di aggiudicazione degli appalti quali quelle
derivanti da accordi internazionali, quelle riguardanti lo
stazionamento di truppe o le norme proprie agli organismi
internazionali. (32) È opportuno escludere taluni appalti
di servizi, forniture e lavori attribuiti a un'impresa
collegata la cui attività principale consista nel prestare
tali servizi, forniture o lavori al gruppo cui appartiene,
invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere
taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un
ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti
aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente
direttiva e di cui essa faccia parte. Tuttavia, è appropriato
evitare che tale esclusione provochi distorsioni di
concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures che sono
collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un
insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda
i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte
della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali
perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti
senza indizioni di gara, la composizione di tali
joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste
ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte. (33)
Nell'ambito dei servizi, gli appalti relativi all'acquisto o
alla locazione di beni immobili o a diritti su tali beni
presentano caratteristiche particolari che rendono
inappropriata l'applicazione delle norme sugli
appalti. (34) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono
di solito prestati da organi o persone selezionate o designate
secondo modalità che possono essere disciplinate da norme di
aggiudicazione degli appalti. (35) In conformità
dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente
direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari; in particolare non sono
contemplate le operazioni di approvvigionamento in denaro o
capitale degli enti aggiudicatori. (36) La presente
direttiva dovrebbe coprire la fornitura dei servizi soltanto
se basata sugli appalti. (37) A norma dell'articolo 163 del
trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo
tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi
scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, e
l'apertura degli appalti di servizi contribuisce al
conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di
programmi di ricerca e sviluppo non dovrebbe essere oggetto
della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i
contratti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli
i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente
aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria
attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia
interamente retribuita da tale ente. (38) Per evitare il
moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni
settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui
all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12
della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi(13), che disciplina gli
enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o
l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili
solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette
l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza.
Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE
della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo
sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o
dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce
nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo
2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del
Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non
sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o
esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b),
di detta direttiva(14) della decisione 97/367/CE della
Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo
sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o
estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel
Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera b), punto i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio
e che gli enti che esercitano tale attività non sono da
considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di
diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 3, lettera b), della menzionata direttiva(15), della
decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, in
seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime
speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva
93/38/CEE(16) e della decisione 2004/73/CE della Commissione
relativa alla domanda della Germania di fare ricorso al regime
speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva
93/38/CEE(17). (39) L'occupazione e le condizioni di lavoro
sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i
cittadini e contribuiscono all'inserimento nella società. In
questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro
protetti contribuiscono efficacemente a promuovere
l'inserimento od il reinserimento dei disabili nel mercato del
lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in
grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza
normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati
membri possano riservare la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o
riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi
di lavoro protetti. (40) La presente direttiva non dovrebbe
essere applicata agli appalti destinati a permettere la
prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 3 a
7 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione
organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato
membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente
esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È
dunque opportuno introdurre una procedura, applicabile a tutti
i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di
prendere in considerazione gli effetti di una apertura alla
concorrenza attuale o futura. Tale procedura dovrebbe offrire
certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato
procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in
tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario
in materia. (41) L'esposizione diretta alla concorrenza
dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo
conto delle caratteristiche specifiche del settore
interessato. L'attuazione e l'applicazione della pertinente
legislazione comunitaria, che apre l'accesso a un determinato
settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti
per presumere che vi sia libero accesso al mercato in
questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere
specificata in un allegato che la Commissione potrà
aggiornare. Nel farlo, la Commissione terrà conto in
particolare della possibile adozione di misure che comportino
una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da
quelli per i quali una legislazione è già menzionata
nell'allegato XI, ad esempio quella per il settore dei
trasporti ferroviari. Se dall'attuazione della pertinente
legislazione comunitaria non consegue il libero accesso a un
determinato mercato, occorre dimostrare che tale accesso è
libero di fatto e di diritto. A tal fine l'applicazione da
parte di uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva
94/22/CE che liberalizza un determinato settore, a un altro
settore come quello del carbone, è una circostanza di cui
tenere conto ai fini dell'articolo 30. (42) Le specifiche
tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere
l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo
scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte
che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto
le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in
termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di
riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima,
alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni
equivalenti che soddisfano i requisiti degli enti
aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza
dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti
aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti
dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti
aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso
l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale
decisione. Gli enti aggiudicatori che desiderano definire
requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un
determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche
ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli
effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di
servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligati, le
specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come
l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura
(multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i
requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in
base a informazioni scientifiche mediante un processo cui
possano partecipare le parti interessate, quali gli organi
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia
accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni
qualvolta ciò sia possibile, gli enti aggiudicatori dovrebbero
definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei
criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una
progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche
tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché
tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti
dai requisiti fissati dall'amministrazione
aggiudicatrice. (43) Per favorire l'accesso delle piccole e
medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere
disposizioni in materia di subappalto. (44) Le condizioni
di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente
direttiva a condizione che non siano, direttamente o
indirettamente, discriminatorie e siano indicate nell'avviso
con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Esse
possono, in particolare, essere elaborate per favorire la
formazione professionale nel cantiere, l'occupazione di
persone con particolari difficoltà di inserimento, la lotta
contro la disoccupazione o la tutela dell'ambiente. A titolo
di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi -
applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere
disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di
formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in
sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione
nazionale, e di assumere un numero di persone disabili
superiore a quello stabilito dalla legislazione
nazionale. (45) Durante l'esecuzione di un appalto si
applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti
collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia
di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali
norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto
comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui
lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro
Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva
96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi(18), stabilisce le condizioni
minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei
confronti dei lavoratori distaccati. Qualora il diritto
nazionale preveda disposizioni in tal senso, il mancato
rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa
grave o un reato che incide sulla moralità professionale
dell'operatore economico, e che può comportare l'esclusione di
quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un
appalto. (46) Tenendo conto dei nuovi sviluppi nelle
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle
semplificazioni che esse possono apportare nella pubblicità
degli appalti e in termini di efficacia e di trasparenza delle
procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi
elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio di
informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie
adottate dovrebbero essere compatibili con quelle usate dagli
altri Stati membri. (47) L'uso di mezzi elettronici
determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere
una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi
elettronici a condizione tuttavia che essi siano compatibili
con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello
comunitario. È tuttavia necessario far sì che l'effetto
cumulativo delle riduzioni dei termini non porti a termini
eccessivamente brevi. (48) Nel quadro della presente
direttiva, alle trasmissioni di informazioni per via
elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999,
relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche(19) e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(Direttiva sul commercio elettronico)(20). Le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili
ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e
riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette
direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione
elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione,
delle domande di qualificazione nonché dei piani e progetti
dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo
scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare,
della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato
in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di
sistemi di accreditamento facoltativi potrebbe costituire un
quadro favorevole al miglioramento del livello dei servizi di
certificazione fornito per questi dispositivi. (49) È
opportuno che i partecipanti ad una procedura di
aggiudicazione siano informati delle decisioni relative alla
conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione di un
appalto o all'abbandono della procedura entro limiti di tempo
che siano sufficientemente brevi, in modo da non rendere la
presentazione delle domande di riesame impossibile; tale
informazione dovrebbe essere data il più rapidamente possibile
ed in generale entro 15 giorni dalla decisione. (50) È
opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori che fissano
criteri di selezione nell'ambito di una procedura aperta
dovrebbero attenersi a norme e criteri oggettivi, così come
oggettivi dovrebbero essere i criteri di selezione nelle
procedure ristrette e negoziate. Queste norme e criteri
oggettivi, così come i criteri di selezione, non dovrebbero
necessariamente comportare ponderazioni. (51) Occorre tener
conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi
in cui un operatore economico si avvalga delle capacità
economiche, finanziarie o tecniche di altri enti, a
prescindere dalla natura giuridica del legame tra quest'ultimo
e detti enti, al fine di soddisfare i criteri di selezione o,
nell'ambito di sistemi di qualificazione, a sostegno della sua
domanda di qualificazione. In quest'ultimo caso spetta
all'operatore economico provare che disporrà effettivamente di
detti mezzi durante tutta la durata di validità della
qualificazione. Ai fini di detta qualificazione, un ente
aggiudicatore può quindi determinare il livello di requisiti
da raggiungere e in particolare può richiedere, ad esempio
quando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di
un altro ente, l'impegno, se necessario solidale, di
quest'ultimo ente. I sistemi di qualificazione dovrebbero
essere gestiti conformemente a norme e criteri oggettivi che,
a scelta degli enti aggiudicatori, possono riguardare le
capacità degli operatori economici e/o le caratteristiche dei
lavori, forniture o servizi contemplati dal sistema. Ai fini
della qualificazione, gli enti aggiudicatori possono eseguire
loro propri test al fine di valutare le caratteristiche dei
lavori, forniture o servizi in questione, segnatamente in
termini di compatibilità e sicurezza. (52) Le norme
comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi,
certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica
formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso
di una particolare qualifica per partecipare a una procedura
d'appalto o a un concorso di progettazione. (53) Nei casi
appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di
gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto è
giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può
essere richiesta l'applicazione di tali misure o sistemi. I
sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro
registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il
regolamento (CE) n. 761/2001) (EMAS)(21), possono dimostrare
la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare
l'appalto. Inoltre, come mezzo di prova alternativo ai sistemi
di gestione ambientale registrati dovrebbe essere accettata la
descrizione delle misure applicate dall'operatore economico
per assicurare lo stesso livello di tutela ambientale. (54)
Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a
operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione
criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di
frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità
europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a
elementi di prova incontestabili al riguardo, occorre lasciare
a questi ultimi la scelta di decidere se applicare o meno i
criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1,
della direttiva 2004/18/CE. L'obbligo di applicare l'articolo
45, paragrafo 1, dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici. Se del
caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero chiedere a
coloro che richiedono la qualifica, e ai candidati o offerenti
di fornire i documenti appropriati e, quando abbiano dubbi
sulla situazione personale di detti operatori economici,
possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti
dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti
operatori economici dovrebbe intervenire non appena
l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una
sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al
diritto nazionale e avente carattere definitivoche le
conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto
nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato
rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti
pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto
di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti
equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla
moralità professionale dell'operatore economico o una colpa
grave. Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che
attuano le direttive 2000/78/CE(22) e 76/207/CEE(23) in
materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato
oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente
effetti equivalenti, può essere considerato un reato che
incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o
come una colpa grave. (55) L'aggiudicazione dell'appalto
deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che
garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino
una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto
l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: "il prezzo
più basso" e "l'offerta economicamente più vantaggiosa". Al
fine di garantire il rispetto del principio della parità di
trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è
opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza -
di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a
qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei
criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta
economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi agli enti
aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la
ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e
questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a
conoscenza quando preparano le loro offerte. Gli enti
aggiudicatori possono derogare all'indicazione della
ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente
motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando
detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente,
in particolare a causa della complessità dell'appalto. In
questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di
importanza di tali criteri. Quando gli enti aggiudicatori
scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente
più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per
determinare quella che presenta il miglior rapporto
qualità/prezzo. A tal fine dovrebbero stabilire i criteri
economici e qualitativi che, nel loro insieme, dovrebbero
consentire di determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'ente aggiudicatore. La determinazione di
tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi
dovrebbero consentire di valutare il livello di prestazione
che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto
dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché
di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al
fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di
aggiudicazione dovrebbero consentire di paragonare le offerte
e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono
soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e
qualitativi, come quelli relativi al rispetto dei requisiti
ambientali, possono consentire all'ente aggiudicatore di
rispondere alle necessità del pubblico interessato, quali
espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni
un ente aggiudicatore può utilizzare criteri volti a
soddisfare esigenze sociali, segnatamente in risposta alle
necessità - definiti nelle specifiche dell'appalto - di
categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui
appartengono i beneficiari/utenti dei lavori, delle forniture
e dei servizi oggetto dell'appalto. (56) I criteri di
aggiudicazione devono far salva l'applicazione di norme
nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come gli
onorari di architetti, ingegneri e avvocati. (57) Al
computo dei termini di cui alla presente direttiva si dovrebbe
applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del
Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme
applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai
termini(24). (58) La presente direttiva dovrebbe far salvi
gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli
Stati membri nonché l'applicazione delle norme del trattato e,
in particolare, degli articoli 81 e 86. (59) La presente
direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati
membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione
della direttiva 93/38/CEE indicati all'allegato XXV. (60)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze d'esecuzione conferite alla
Commissione(25), HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
INDICE >SPAZIO PER
TABELLA>
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI
APPALTI E I CONCORSI DI PROGETTAZIONE CAPO
I Definizioni Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini
della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al
presente articolo. 2. a) Gli "appalti di forniture, di
lavori e di servizi" sono contratti a titolo oneroso, conclusi
per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi. b) Gli "appalti di
lavori" sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori
relativi a una delle attività di cui all'allegato XII o di
un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente
aggiudicatore. Per "opera" si intende il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica. c) Gli "appalti
di forniture" sono appalti diversi da quelli di cui alla
lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto avente per
oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione è considerato un
"appalto di forniture". d) Gli "appalti di servizi" sono
appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi
per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato
XVII. Un appalto avente per oggetto tanto dei prodotti
quanto dei servizi ai sensi dell'allegato XVII è considerato
un "appalto di servizi" quando il valore dei servizi in
questione supera quello dei prodotti oggetto
dell'appalto. Un appalto avente per oggetto dei servizi di
cui all'allegato XVII e che preveda attività ai sensi
dell'allegato XII solo a titolo accessorio rispetto
all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto
di servizi. 3. a) La "concessione di lavori" è un contratto
che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di
lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori
consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale
diritto accompagnato da un prezzo. b) La "concessione di
servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche
di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente
nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo. 4. Un "accordo quadro" è un
accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori di cui
all'articolo 2, paragrafo 2 e uno o più operatori economici e
il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli
appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare
per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità
previste. 5. Un "sistema dinamico di acquisizione" è un
processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti
di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia
presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato
d'oneri. 6. Un' "asta elettronica" è un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di
conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno
per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di
lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 7.
I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di
servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente
aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera
a) o b), o un raggruppamento di tali persone e/o enti che
offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori
e/o opere, prodotti o servizi. Il termine "operatore
economico" comprende l'imprenditore, il fornitore, il
prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per
semplificare il testo. Un "offerente" è l'operatore
economico che presenta un'offerta, e un "candidato" è colui
che sollecita un invito a partecipare ad una procedura
ristretta o negoziata. 8. Per "centrale di committenza"
s'intende un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a) o un'autorità aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE
che: - acquista forniture e/o servizi destinati ad enti
aggiudicatori o - aggiudica appalti pubblici o conclude
accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad
enti aggiudicatori. 9. Le "procedure aperte, ristrette o
negoziate" sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli
enti aggiudicatori e nelle quali: a) riguardo alle
procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato
può presentare un'offerta; b) riguardo alle procedure
ristrette, ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e possono presentare un'offerta solo i candidati
invitati dall'ente aggiudicatore; c) riguardo alle
procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta gli
operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più
di essi le condizioni dell'appalto; 10. i "concorsi di
progettazione" sono le procedure intese a fornire all'ente
aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione
territoriale, dell'urbanistica dell'architettura,
dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base
ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 11. I
termini "scritto" o "per iscritto" designano un'espressione
che consiste in parole o cifre che può essere letta,
riprodotta e comunicata. Tale espressione può includere
informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici. 12. Un "mezzo elettronico" è un mezzo che
utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione
(compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei
dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la
ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici. 13. Il "Vocabolario comune per gli
appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"),
designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti
pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici
(CPV)(26), assicurando nel contempo la corrispondenza con le
altre nomenclature esistenti. Nel caso di interpretazioni
divergenti riguardo al campo di applicazione della presente
direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la
nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato
XII o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato XVII, avrà la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura
CPC.
CAPO II Campo d'applicazione: definizione delle
attività e degli enti interessati Sezione
1 Enti Articolo 2 Enti aggiudicatori 1. Ai fini
della presente direttiva, s'intende per: a)
"amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le
associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici
territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" s'intende
qualsiasi organismo: - istituito per soddisfare
specificamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale, - dotato di
personalità giuridica, e - la cui attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure
la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza
sia costituito da membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico; b) "imprese pubbliche": le
imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che
disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante
è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa: -
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto
dall'impresa, oppure - controllano la maggioranza dei voti
cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure -
hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa. 2. La presente direttiva si applica agli enti
aggiudicatori: a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli
articoli da 3 a 7; b) che non essendo amministrazioni
aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro
attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da
3 a 7 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi
concessi loro dall'autorità competente di uno Stato
membro. 3. Ai fini della presente direttiva, i "diritti
speciali o esclusivi" sono diritti, concessi da un'autorità
competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto
di riservare a uno o più enti l'esercizio di una attività di
cui agli articoli da 3 a 7 e di incidere sostanzialmente sulla
capacità di altri enti di esercitare tale
attività.
Sezione 2 Attività Articolo 3 Gas,
energia termica ed elettricità 1. Per quanto riguarda il
gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle
seguenti attività: a) la messa a disposizione o gestione di
reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico
in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di gas o di energia termica; oppure b)
l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica. 2.
L'alimentazione con gas o energia termica di reti che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se: a) la
produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente
interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una
attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente
articolo o dagli articoli da 4 a 7; e b) l'alimentazione
della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale
produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato
dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni,
compreso l'anno in corso. 3. Per quanto riguarda
l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti
attività: a) la messa a disposizione o la gestione di reti
fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in
connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione
di elettricità; oppure b) l'alimentazione di tali reti con
l'elettricità. 4. L'alimentazione con elettricità di reti
che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al paragrafo 3 se: a) la
produzione di elettricità da parte dell'ente interessato
avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di
un'attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente
articolo o dagli articoli da 4 a 7; e b) l'alimentazione
della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente
e non supera il 30% della produzione totale di energia
dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni,
compreso l'anno in corso.
Articolo 4 Acqua 1. La
presente direttiva si applica alle seguenti attività: a) la
messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con
la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua
potabile, o b) l'alimentazione di tali reti con acqua
potabile. 2. La presente direttiva si applica anche agli
appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che
esercitano un'attività di cui al paragrafo 1, e che: a)
riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione,
drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato
all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del
20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali
progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o b)
riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque
reflue. 3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se: a) la
produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato
avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di
una attività non prevista dagli articoli da 3 a 7; e b)
l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale
d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi
tre anni, compreso l'anno in corso.
Articolo
5 Servizi di trasporto 1. La presente direttiva si
applica alle attività relative alla messa a disposizione o
alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al
pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario,
filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o
cavo. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una
rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative
stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali
le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità
di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio. 2.
La presente direttiva non si applica agli enti che forniscono
un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico i
quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva
93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della
stessa.
Articolo 6 Servizi postali 1. La presente
direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di
servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2,
lettera c), altri servizi diversi dai servizi postali. 2.
Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva
97/67/CE, si intende per: a) "invio postale": un invio
indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene
preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli
invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri,
cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti
merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal
loro peso; b) "servizi postali": servizi consistenti nella
raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii
postali. Tali servizi comprendono: - "servizi postali
riservati": servizi postali riservati o che possono esserlo ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, - "altri
servizi postali": servizi postali che possono non essere
riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE
e c) "altri servizi diversi dai servizi postali": servizi
forniti nei seguenti ambiti: - servizi di gestione di
servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi
successivi all'invio, come i "mailroom management
services"), - servizi speciali connessi e effettuati
interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per
via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione
degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica
registrata), - servizi di spedizione diversi da quelli di
cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari,
privi di indirizzo, - servizi finanziari, quali definiti
nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo
24, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i
trasferimenti da conti correnti postali, - servizi di
filatelia, e - servizi logistici (servizi che associano la
consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non
connesse ai servizi postali), a condizione che tali servizi
siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai
sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le
condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, non siano
soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti ai suddetti
trattini.
Articolo 7 Disposizioni riguardanti
prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi nonché porti e aeroporti La presente
direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento
di un'area geografica, ai seguenti fini: a) prospezione o
estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili
solidi, oppure b) messa a disposizione di aeroporti, porti
marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai
vettori aerei, marittimi e fluviali.
Articolo
8 Elenchi di enti aggiudicatori Gli elenchi, non
limitativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente
direttiva figurano negli allegati da I a X. Gli Stati membri
notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni
intervenute nei loro elenchi.
Articolo 9 Appalti che
riguardano più attività 1. Ad un appalto destinato
all'esercizio di più attività si applicano le norme relative
alla principale attività cui è destinato. Tuttavia la
scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e
l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere
effettuata al fine di escludere detto appalto dall'ambito di
applicazione della presente direttiva o, dove applicabile,
della direttiva 2004/18/CE. 2. Se una delle attività cui è
destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e
l'altra dalla citata direttiva 2004/18/CE, se è oggettivamente
impossibile stabilire a quale attività sia principalmente
destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata
direttiva 2004/18/CE. 3. Se una delle attività cui è
destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e
un'altra attività non è disciplinata né dalla presente
direttiva né dalla citata direttiva 2004/18/CE e se è
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività
l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato ai
sensi della presente direttiva.
CAPO III Principi
generali Articolo 10 Principi per l'aggiudicazione degli
appalti Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori
economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio
e agiscono con trasparenza.
TITOLO II DISPOSIZIONI
RELATIVE AGLI APPALTI CAPO I Disposizioni
generali Articolo 11 Operatori economici 1. I
candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello
Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a
fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere
respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello
Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero
dovuto essere persone fisiche o persone
giuridiche. Tuttavia, per gli appalti di servizi e di
lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano
anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione,
alle persone giuridiche può essere imposto di indicare,
nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire
la prestazione per l'appalto di cui trattasi. 2. I
raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a
presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione
di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti
aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di
operatori economici abbiano una forma giuridica specifica;
tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di
assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia
stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia
necessaria per la buona esecuzione
dell'appalto.
Articolo 12 Condizioni relative agli
accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del
Commercio In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle
loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che
concedono agli operatori economici dei paesi terzi in
applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si
consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti
pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale
Accordo.
Articolo 13 Riservatezza 1. All'atto
della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori
economici interessati, della qualificazione e della selezione
degli operatori economici e dell'aggiudicazione degli appalti,
gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare
la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 2.
Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in
particolare quelle relative agli obblighi in materia di
pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei
candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli
articoli 43 e 49, e conformemente alla legislazione nazionale
cui è soggetto l'ente aggiudicatore, quest'ultimo non rivela
informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi
considerate riservate; tali informazioni comprendono in
particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti
riservati delle offerte.
Articolo 14 Accordi
quadro 1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un
accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente
direttiva. 2. Gli enti aggiudicatori, quando hanno
aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva,
possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i), se
aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro. 3.
Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la
presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono
applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i). 4. Gli enti
aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in
modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la
concorrenza.
Articolo 15 Sistemi dinamici di
acquisizione 1. Gli Stati membri possono prevedere la
possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a sistemi
dinamici di acquisizione. 2. Per istituire un sistema
dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori seguono le
norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino
all'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di
detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di
selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa
conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative
possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione
che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per
l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti
nell'ambito del medesimo gli enti aggiudicatori utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo
48, paragrafi da 2 a 5. 3. Ai fini dell'istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori: a)
pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un
sistema dinamico di acquisizione; b) precisano nel
capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti
previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le
informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché gli accordi e le
specifiche tecniche di connessione; c) offrono per via
elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a
conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo
al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e
indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il
quale è possibile consultare tali documenti. 4. Gli enti
aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico per
tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la
possibilità di presentare un'offerta indicativa e di essere
ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Essi portano a termine la valutazione dell'offerta entro 15
giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta
indicativa. Possono tuttavia prolungare la valutazione a
condizione che nel frattempo non si indica alcuna gara. Gli
enti aggiudicatori informano al più presto l'offerente di cui
al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema
dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta
indicativa. 5. Ogni appalto specifico dovrebbe essere
oggetto di una gara. Prima di procedere a detta gara gli enti
aggiudicatori pubblicano un bando di gara semplificato e
invitano tutti gli operatori economici interessati a
presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo
4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a
decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato.
Gli enti aggiudicatori procedono all'indizione della gara
soltanto dopo aver valutato tutte le offerte indicative
introdotte entro questo termine. 6. Gli enti aggiudicatori
invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare
un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel
quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine
sufficiente per la presentazione delle offerte. Essi
aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la
migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione
enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema
dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel
primo comma. 7. La durata di un sistema dinamico di
acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi
eccezionali debitamente giustificati. Gli enti
aggiudicatori non possono ricorrere a detto sistema in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Non
possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o dei partecipanti al sistema contributi di
carattere amministrativo.
CAPO II Soglie ed
esclusioni Sezione 1 Soglie Articolo 16 Importi
delle soglie degli appalti La presente direttiva si applica
agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di
cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30
concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
è pari o superiore alle soglie seguenti: a) 499000 EUR per
quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi; b)
6242000 EUR per quanto riguarda gli appalti di
lavori.
Articolo 17 Metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi
dinamici di acquisizione 1. Il calcolo del valore stimato
di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto
dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore. Questo calcolo
tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali
del contratto. Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o
pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel
calcolo del valore stimato dell'appalto. 2. Gli enti
aggiudicatori non possono eludere l'applicazione della
presente direttiva suddividendo i progetti d'opera o i
progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo
di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo
particolari del valore stimato degli appalti. 3. Per gli
accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il
valore stimato da prendere in considerazione è il valore
massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti
previsti durante l'intera durata dell'accordo o del
sistema. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, gli
enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti
di lavori il valore dei lavori stessi nonché di tutte le
forniture o di tutti i servizi che sono necessari
all'esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione
dell'imprenditore. 5. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto
di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di
lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o
servizi dell'applicazione della presente direttiva. 6. a)
Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi
può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per
lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato
della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei
lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16,
la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun
lotto. Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a
tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto
dell'IVA sia inferiore a 80000 EUR per i servizi o a 1 milione
di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti
non superi il 20% del valore complessivo di tutti i
lotti. b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione
dell'articolo 16 si tiene conto del valore stimato della
totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti
è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la
presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun
lotto. Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a
tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto
dell'IVA sia inferiore a 80000 EUR, purché il valore cumulato
di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della
totalità dei lotti. 7. Se gli appalti di forniture o di
servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come
base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il
valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso
tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine
di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di
valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi
al contratto iniziale, oppure b) il valore stimato
complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei
dodici mesi successivi alla prima consegna, o dell'esercizio
finanziario se questo è superiore a dodici mesi. 8. Il
calcolo del valore stimato di un appalto che include sia
servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e
delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale
calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e
installazione. 9. Per gli appalti di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il
calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: a)
per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima è pari o
inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la
durata dell'appalto oppure, se questa è superiore a dodici
mesi, il valore complessivo compreso l'importo stimato del
valore residuo; b) per gli appalti a durata indeterminata
o se questa non può essere definita, il valore mensile
moltiplicato per 48. 10. Ai fini del calcolo del valore
stimato degli appalti di servizi si tiene conto, se del caso,
dei seguenti importi: a) servizi assicurativi: il premio da
pagare e altre forme di rimunerazione; b) servizi bancari
e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli
interessi e altre forme di rimunerazione; c) ppalti
riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da
pagare e altre forme di rimunerazione. 11. Per gli appalti
di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da
assumere come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto è il seguente: a) se si tratta di un appalto a
durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore
complessivo dell'appalto per l'intera sua durata; b) se si
tratta di un appalto a durata indeterminata o superiore a 48:
mesi il valore mensile moltiplicato per 48.
Sezione
2 Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un
regime particolare SOTTOSEZIONE 1 Articolo
18 Concessioni di lavori e di servizi La presente
direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di
servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o
più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la
concessione ha per oggetto l'esercizio di dette
attività.
SOTTOSEZIONE 2 Esclusioni riguardanti
tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di
appalto Articolo 19 Appalti aggiudicati a scopo di
rivendita o di locazione a terzi 1. La presente direttiva
non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o
di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di
alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la
locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti
possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse
condizioni dell'ente aggiudicatore. 2. Gli enti
aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta,
tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano
escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può
pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di
prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la
Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che
gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le
informazioni.
Articolo 20 Appalti aggiudicati per
fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per
'esercizio di un'attività in un paese terzo 1. La presente
direttiva non si applica agli appalti che gli enti
aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio
delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per
l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze
che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di
un'area geografica all'interno della Comunità. 2. Gli enti
aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta,
qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del
paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo
d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che
considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il
carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori
possono far valere quando comunicano le
informazioni.
Articolo 21 Appalti segreti o che
esigono particolari misure di sicurezza La presente
direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli
Stati membri quando la loro esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
vigenti nello Stato membro di cui trattasi, quando ciò è
necessario ai fini della tutela degli interessi essenziali
della sicurezza di tale Stato.
Articolo 22 Appalti
aggiudicati in forza di norme internazionali La presente
direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme
procedurali differenti e aggiudicati in base: a) ad un
accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra
uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante
forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione
destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di
un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene
comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato
consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 68;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno
Stato membro o di un paese terzo; c) alla particolare
procedura di un'organizzazione internazionale.
Articolo
23 Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata ad una
joint-venture ad un ente aggiudicatore facente parte di una
joint-venture 1. Ai fini del presente articolo "impresa
collegata" è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della
settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno
1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del
trattato e relativa ai conti consolidati(27)(28), o, nel caso
di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su
cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, lettera b), o che possa esercitare
un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come
quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra
impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione
finanziaria ovvero di norme interne. 2. Alle condizioni
previste dal paragrafo 3, la presente direttiva non si applica
agli appalti aggiudicati: a) da un ente aggiudicatore a
un'impresa collegata, o b) da una joint-venture, composta
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere
un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 7, presso
un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. 3.
Il paragrafo 2 si applica: a) agli appalti di servizi
purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei
servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese
cui è collegata; b) agli appalti di forniture purché
almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture
provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle
imprese cui è collegata; c) agli appalti di lavori purché
almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga
dalla fornitura di tali lavori alle imprese cui è
collegata. Se, a causa della data della costituzione o di
inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato
degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa
dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che
probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a),
b) o c). Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore
forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le
suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del
fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di
servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese
collegate. 4. La presente direttiva non si applica agli
appalti aggiudicati: a) da una joint-venture, composta
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere
attività di cui agli articoli da 3 a 7, a uno di tali enti
aggiudicatori, oppure b) da un ente aggiudicatore a una
joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia
stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi
almeno negli ultimi tre anni e che l'atto costitutivo della
joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la
compongono ne faranno parte per almeno lo stesso
periodo. 5. Gli enti aggiudicatori notificano alla
Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni
relative all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2,
3 e 4: a) i nomi delle imprese o delle joint-venture
interessate; b) la natura e il valore degli appalti
considerati; c) gli elementi che la Commissione può
giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente
aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti
sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal
presente articolo.
SOTTOSEZIONE 3 Esclusioni
riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti
di servizi Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi
esclusi dall'ambito di applicazione della presente
direttiva La presente direttiva non si applica agli appalti
di servizi: a) aventi per oggetto l'acquisto o la
locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie,
di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i contratti di
servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisto o di locazione
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione della presente direttiva; b) concernenti i
servizi d'arbitrato e di conciliazione; c) concernenti
servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari, in particolare transazioni degli enti
aggiudicatori per reperire mezzi finanziari o capitali; d)
concernenti i contratti di lavoro; e) concernenti servizi
di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li
usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la
prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'ente
aggiudicatore.
Articolo 25 Appalti di servizi
aggiudicati in base a un diritto esclusivo La presente
direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a
un ente, esso stesso amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o a un'associazione
di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché
tali disposizioni siano compatibili con il
trattato.
SOTTOSEZIONE 4 Esclusioni riguardanti
taluni enti aggiudicatori Articolo 26 Appalti
aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di
acqua e per la fornitura i energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia La presente direttiva non si
applica: a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se
aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano le attività
di cui all'articolo 4, paragrafo 1; b) agli appalti per la
fornitura di energia o di combustibili destinati alla
produzione di energia, se aggiudicati da enti aggiudicatori
che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
all'articolo 3, paragrafo 3 o all'articolo 7, lettera
a).
SOTTOSEZIONE 5 Appalti sottoposti a un regime
speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza
procedura generale in caso di esposizione diretta alla
concorrenza Articolo 27 Appalti sottoposti a un regime
speciale Fatto salvo l'articolo 30 il Regno dei Paesi
Bassi, il Regno Unito e la Repubblica d'Austria e la
Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi
di autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni
ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE,
97/367/CEE, 2002/205/CE e 2004/73/CE: a) osservi i principi
di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di
appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto
riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli
operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare
appalti; b) comunichi alla Commissione, alle condizioni
definite dalla decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13
maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti
aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della
prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale,
carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla
Commissione informazioni relative agli appalti da essi
aggiudicati(29), le informazioni relative all'aggiudicazione
degli appalti.
Articolo 28 Appalti riservati Gli
Stati membri possono riservare la partecipazione alle
procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori
protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi
di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori
interessati è composta di disabili i quali, in ragione della
natura o della gravità del loro handicap, non possono
esercitare un'attività professionale in condizioni
normali. Il bando di gara menziona il presente
articolo.
Articolo 29 Appalti e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza 1. Gli Stati membri
possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di
acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad
una centrale di committenza. 2. Gli enti aggiudicatori che
acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad
una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1,
paragrafo 8, sono considerati in linea con la presente
direttiva a condizione che detta centrale abbia rispettato la
presente direttiva o, ove opportuno, la direttiva
2004/90/CE.
Articolo 30 Procedura per stabilire se
una determinata attività è direttamente esposta alla
concorrenza 1. Gli appalti destinati a permettere la
prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non
sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro
in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta
alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. 2. Ai
fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività è
direttam
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