REGOLAMENTO (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005,
 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE

(G.U.C.E.  n. L 257 dell'1 ottobre 2005)

(abrogato dal Regolamento  n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, e l’articolo 63, paragrafo 1,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 36, paragrafo 1, l’articolo 58, paragrafo 2, l’articolo 64, paragrafo 2 e l’articolo 70, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quando segue:

(1) La direttiva 2004/17/CE prevede che gli appalti ai quali si applica siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I bandi e gli avvisi di pubblicazione devono contenere le informazioni stabilite da tale direttiva, in particolare negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII e XIX.

(2) La direttiva 2004/18/CE prevede che gli appalti ai quali si applica siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I bandi e gli avvisi di pubblicazione devono contenere le informazioni stabilite da tale direttiva, in particolare nell’allegato VII.

(3) Le direttive del Consiglio 92/50/CEE, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, 93/37/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e 93/38/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quali modificate dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, stabilivano i modelli di formulari per la pubblicazione di tali bandi e avvisi.

(4) Poiché le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2004/18/CE e la direttiva 93/38/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/17/CE, occorre stabilire un’unica serie di formulari standard aggiornati che tengano conto delle informazioni richieste a norma di tali direttive e siano disponibili in formati accessibili elettronicamente.

(5) Gli Stati membri devono recepire le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in diritto interno entro il 31 gennaio 2006. È tuttavia possibile che alcuni Stati membri recepiscano queste direttive prima dello scadere di tale termine. È pertanto opportuno che, negli Stati membri in cui le misure nazionali di attuazione entrano in vigore prima della scadenza del termine di attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/18/CE applichino i modelli di formulari stabiliti nel presente regolamento, a partire dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2004/17/CE ed al più tardi dal 1 febbraio 2006, i modelli di formulari che figurano negli allegati da IV a IX, XII e XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 41 a 44 e 63 di tale direttiva.

Art. 2

Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2004/18/CE ed al più tardi dal 1 febbraio 2006, i modelli di formulari che figurano negli allegati I, II, III e VIII a XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 35, 36, 58, 64, 69 e 70 di tale direttiva.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2005.

Allegati

(si veda la versione originale in pdf)