REGOLAMENTO (CE) n .
2083/2005 del
19 dicembre 2005
Regolamento della Commissione
che modifica le direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti
(G.U.U.E. 20 dicembre
2005, n. L 333)
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in
particolare l'articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l'articolo
78,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE del 22 dicembre
1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le
materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali
dell’Uruguay Round (1986-1994) [3] il Consiglio ha approvato l’accordo sugli
appalti pubblici ripreso all’allegato 4 di detta decisione (di seguito
"l’accordo"). Secondo tale accordo, esso si applica agli appalti che
raggiungono o superano gli importi (di seguito "soglie") fissati
nell’accordo ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l’altro, l’obiettivo di
permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che
le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A
questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l’accordo
devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l’alto o verso il
basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro,
arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all’accordo. Gli
importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai
controvalori delle soglie dell’accordo ricalcolate per il periodo 1o gennaio
2006-
31 dicembre 2007. Pertanto è necessario rivederli.
(3) Per ridurre il numero di soglie da
rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie
che non derivano dall’accordo a quelle da esso derivanti. Occorre pertanto
correggerle.
(4) Tali modificazioni fanno salve le norme
nazionali d’attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne
prevedono l’applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate
in dette direttive.
(5) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
vanno modificate di conseguenza,
La direttiva 2004/17/CE è così modificata:
1) L'articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «473.000 EUR» è sostituito da «422.000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «5.923.000 EUR» è sostituito da «5.278.000 EUR».
2) L'articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l'importo «473.000 EUR» è sostituito da «422.000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l'importo «473.000 EUR» è sostituito da «422.000 EUR».
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1) L'articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «154.000 EUR» è sostituito da «137.000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «236.000 EUR» è sostituito da «211.000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «5.923.000 EUR» è sostituito da «5.278.000 EUR».
2) Il testo dell'articolo 8, primo paragrafo è modificato come segue:
a) alla lettera a), l'importo «5.923.000 EUR» è sostituito da «5.278.000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «154.000 EUR» è sostituito da «211.000 EUR».
3) All'articolo 56, l'importo
«5.923.000 EUR» è sostituito da «5.278.000 EUR».
4) All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5.923.000 EUR» è
sostituito da «5.278.000 EUR».
5) L'articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
Il regolamento (CEE) n. 1874/2004 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2006.a) alla lettera a), l'importo «154.000 EUR» è sostituito da «137.000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «236.000 EUR» è sostituito da «211.000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «236.000 EUR» è sostituito da «211.000 EUR».
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.
Per la Commissione: Charlie McCreevy (Membro della Commissione)