REGOLAMENTO (CE) n .
1422/2007 del
4 dicembre 2007
che modifica le direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti
(G.U.U.E. 5 dicembre
2007, n. L 317)
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in
particolare l'articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l'articolo
78,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (di seguito «accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo.
(4) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,
La direttiva 2004/17/CE è così modificata:
1) L'articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «422.000 EUR» è sostituito da «412.000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «5.278.000 EUR» è sostituito da «5.150.000 EUR».
2) L'articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l'importo «422.000 EUR» è sostituito da «412.000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l'importo «422.000 EUR» è sostituito da «412.000 EUR».
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1) L'articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «137.000 EUR» è sostituito da «133.000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «211.000 EUR» è sostituito da «206.000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «5.278.000 EUR» è sostituito da «5.150.000 EUR».
2) Il testo dell'articolo 8, primo paragrafo è modificato come segue:
a) alla lettera a), l'importo «5.278.000 EUR» è sostituito da «5.150.000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «211.000 EUR» è sostituito da «206.000 EUR».
3) All'articolo 56, l'importo
«5.278.000 EUR» è sostituito da «5.150.000 EUR».
4) All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5.278.000 EUR» è
sostituito da «5.150.000 EUR».
5) L'articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «137.000 EUR» è sostituito da «133.000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «211.000 EUR» è sostituito da «206.000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «211.000 EUR» è sostituito da «206.000 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.