LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000, n. 1
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998

Art. 1 Disposizioni comuni

1. In attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità;
d) polizia amministrativa.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;
b) completezza, omogeneità ed unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee ed un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro conferite;
e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali

3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l’organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale.

4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni di vigilanza e controllo.

5. Annualmente, il documento di programmazione economico - finanziaria regionale individua le priorità delle politiche d’intervento della Regione per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega.

6. La Regione può avvalersi, per l’attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal d.lgs. 112/1998, con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità ai modelli di programmazione comunitaria.

8. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico-operative per l’attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità devono comunque garantire:

a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali a livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;
b) l’unicità di responsabilità per progetti che si caratterizzano per l’approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;
c) l’azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale, volta all’armonizzazione, alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure;
d) la disponibilità di strumenti di assistenza, consulenza e accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli interventi;
e) il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell’aria.

9. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza, per le materie di propria competenza, il ruolo dell’autonomia dei privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

10. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le autonomie funzionali svolgono e coordinano l’attuazione delle attività e dei servizi di propria competenza promuovendo e valorizzando l’apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento alle strutture rappresentative della società civile e agli organismi senza finalità di lucro.

11. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui affidare, a seguito di valutazioni che ne rilevino l’opportunità in termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di qualità, la gestione delle funzioni e dei compiti di propria competenza ai sensi di quanto previsto ai commi 9 e 10. Non possono essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, l’esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali.

da 12. a 42. (omissis)

da 43. a 45. (abrogati dall'articolo 100, comma 1, legge regionale n. 15 del 2007)

da 46. a 49. (omissis)

50. Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le attività dell’osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al fine di consentire la valutazione delle attività di competenza dei soggetti titolari delle funzioni stesse.

51. Nella realizzazione del SIR, la Giunta regionale definisce l’architettura, le applicazioni, le modalità di sviluppo e di gestione dei sottosistemi informativi nell’ambito dell’area economica e delle attività produttive, della scuola e del sistema formativo integrato, del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l’accesso alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promovendone anche la costituzione e l’implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l’accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione d’intesa con l’AIPA.

52. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l'accessi alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promovendone anche la costituzione e l'implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Ragione d'intesa con l'AIPA.

52-bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri deliberati dal Consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. nella disciplina delle forme di incentivazione la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che:

a) favorisce l'integrazione dei comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni;
b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle  unioni di comuni già costituite;
c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione;

la corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest'ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia e alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2001)

52-ter. (omissis)

52-quater. E' costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel d.P.R. n. 194 del 1996, al fine di garantire l'efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2001)

52-quinquies. (omissis)

Art. 2 Sviluppo economico ed attività produttive

da 1. a 67. (omissis)

da 68. a 72. (abrogati dall'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2003)

da 73. a 80. (omissis)

81. (abrogato dall'articolo 22, comma 4, legge regionale n. 24 del 2004)

82. (omissis)

83. (abrogato dall'articolo 22, comma 4, legge regionale n. 24 del 2004)

da 84. a 89. (abrogati dall'articolo 57, comma 4, legge regionale n. 26 del 2003)

da 90. a 106. (omissis)

da 107. a 109. (abrogati dall'articolo 100, comma 2, legge regionale n. 15 del 2007)

110. (omissis)

Art. 3 Territorio, ambiente ed infrastrutture

1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “territorio e urbanistica”, “edilizia residenziale pubblica”, “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”, “risorse idriche e difesa del suolo”, “lavori pubblici”, “viabilità”, “trasporti” e “protezione civile”.

2. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) adozione e approvazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e varianti;
b) adozione e approvazione del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti;
c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;
d) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla lett. c), nonchè con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;
e) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti;
f) espressione del parere previsto nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;
g) procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecnico-operative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione e per la redazione dello studio previsto dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
h) emanazione di direttive concernenti le zone sismiche e loro individuazione, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;
i) assunzione dei provvedimenti di natura paesistica contemplati all’art. 2 della l.r. 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);
j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piano sono erogati per il 50% in parti uguali fra le Provincie e per il 50% sono ripartiti fra le Province in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente;
(lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2001)
k) gestione coordinata dei sistemi informativi territoriali, quali il sistema informativo in materia di beni ambientali (SIBA), il centro di documentazione paesistica (CDP), il mosaico degli strumenti urbanistici e il sistema informativo relativo alla valutazione di impatto ambientale (SILVIA);
l) emanazione di nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;
m) repressione di opere abusive e annullamento di concessioni edilizie illegittime, di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come sostituiti dagli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150).

2-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l'elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convezioni contenenti criteri e modalità inerenti all'erogazione della spesa.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2001)

3. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale e in particolare:

a) l’approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui ai commi da 25 a 40, secondo le procedure ivi previste;
b) la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e relative varianti, nonchè dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale;
c) l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia, di cui alla vigente legislazione, ad esclusione di quanto previsto dalla lett. m) del comma 2.

4. Si considerano di interesse sovracomunale le funzioni che riguardano l’intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni.

5. Le funzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), sono esercitate dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi del comma 36.

6. Nell’esercizio delle funzioni trasferite la provincia assicura il confronto con i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali e funzionali, attraverso appositi strumenti di concertazione.

7. In ciascuna provincia è istituita una conferenza dei comuni e delle comunità montane, avente funzioni consultive e propositive nell’ambito delle materie trasferite alle province attinenti il territorio e l’urbanistica.

8. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti; alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto il presidente della provincia, il vice presidente e l’assessore competente, se delegato.

9. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia.

10. Il regolamento di cui al comma 9 prevede anche la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.

11. La conferenza assume le proprie determinazioni sulla base di voto ponderato, in relazione all’estensione territoriale e alla consistenza demografica, da disciplinare puntualmente in sede di regolamento.

12. Al fine di procedere all’elezione del presidente e all’approvazione del regolamento per il funzionamento della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all’approvazione del regolamento le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali presenti.

13. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti; tali funzioni vengono esercitate secondo le procedure di cui ai commi successivi. Restano ferme le funzioni già trasferite ai comuni dalla l.r. 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).

14. Il comune, nell’esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare un’adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell’azione amministrativa, disponendo la tempestiva pubblicazione su almeno un quotidiano o un periodico a diffusione locale di appositi avvisi riguardanti:

a) l’avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale e delle sue varianti, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse possa presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche;
b) l’avvenuta adozione del piano e delle sue varianti, nonché il deposito presso la segreteria comunale, volto a consentire la loro conoscenza e la presentazione di osservazioni;
c) l’efficacia del piano e delle sue varianti ai sensi del comma 21.

15. Il comune, oltre a quanto previsto dal comma 14, può avvalersi di ulteriori mezzi di informazione anche di tipo radiotelevisivo o telematico.

16. Il comune promuove, inoltre, la partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee forme di consultazione pubblica.

17. Al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e proposte, il comune, in sede di predisposizione del piano regolatore generale e sue varianti generali, indice la consultazione con la Regione, la provincia e le altre amministrazioni interessate.

18. Il comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla provincia competente per territorio il piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con il comune interessato, la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento; decorso tale termine il comune decide sulle osservazioni e procede all’approvazione in via definitiva.

19. Nel caso in cui la provincia ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto di cui al comma 18, elementi di incompatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento, il comune procede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva; qualora il comune non provveda ai necessari adeguamenti, interviene in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale o l’assessore competente, se delegato, mediante la nomina di un commissario ad acta.

20. Il comune, una volta definitivamente approvato il piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale, provvede a depositarlo immediatamente nella segreteria comunale, dandone pubblico avviso, e a trasmetterlo, per conoscenza, alla provincia e alla Giunta regionale.

21. L’efficacia del piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero del piano attuativo di interesse sovracomunale, decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURL, da effettuarsi a cura del comune.

22. Dalla data di cui al comma 5 sono abrogati i commi da 2 a 5 dell’art. 27 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), nonché i commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. 23/1997.

23. Un commissario ad acta, di cui all’albo previsto dall'art. 14 della l.r. 23/1997, interviene in via sostitutiva nei termini e con le modalità previste all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della legge stessa, nel caso in cui, sulla base di osservazioni precedentemente presentate, sia stata eccepita la violazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 1150/1942, riguardanti:

a) la compatibilità del piano regolatore generale o sue varianti con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale, a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla provincia, ai sensi del comma 18;
b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere paesistico-ambientale ed idrogeologico;
c) il rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) (ora parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), il parere della competente Soprintendenza.

24. Alla l.r. 23/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5 e 6 dell’art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

5. Le varianti di cui al presente capo sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell’avviso di deposito, da effettuasi a cura del comune.
6. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 5, deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 4 e dei relativi elaborati tecnici;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di deposito della variante;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e degli elaborati tecnici della variante.”.

b) I commi 2 e 3 dell’art. 5 sono sostituiti dai seguenti:

2. Le rettifiche, di cui al presente capo, sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, trasmette, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e dei relativi elaborati tecnici;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di deposito della deliberazione di rettificazione;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di rettificazione e degli elaborati del piano regolatore generale eventualmente modificati.”.

c) Al comma 2 dell’art. 6 le parole “Nei casi previsti dall’art. 2, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi previsti dall’art. 2, commi 1 e 2”.

d) Il comma 4 dell’art. 10 è sostituito dal seguente:

4. Qualora il parere di cui al comma 3 sia negativo, il consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide sulle osservazioni ed opposizioni ed introduce le eventuali modifiche richieste. In caso di inerzia del comune nell’assunzione degli atti di sua competenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 in quanto compatibili”.

e) I commi 2 e 3 dell’art. 12 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il regolamento edilizio è immediatamente depositato presso la segreteria comunale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del regolamento edilizio;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di deposito del regolamento edilizio;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e del relativo regolamento edilizio”
.

25. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in attuazione degli artt. 14 e 15 della legge 142/1990, nonché ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 112/1998, provvede, in base alle proposte dei comuni e degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), e con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela territoriale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale; il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di piano paesistico - ambientale, ai sensi dell’art. 1-bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) (articolo abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - n.d.r.) , fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) relativamente ai piani di coordinamento dei parchi.

26. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui all’art. 57 del d.lgs. 112/1998 ed in particolare contiene:

a) l’indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area vasta;
b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio ivi comprese quelle allocate nel sottosuolo;
(lettera così modificata dall'articolo 56 della legge regionale n. 26 del 2003)
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

27. Il piano territoriale di coordinamento provinciale può avere, previa intesa tra la provincia e i comuni interessati, contenuti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 26 e, in particolare, può individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni non risolvibili su scala comunale.

28. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, per quanto attiene ai contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dall'art.13 della l.r. 18/1997, provvede a:

a) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, di cui alla lett. b) dell'art.13 della l.r. 18/1997, sulla base delle proposte dei comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, di cui all'art. 14 della medesima l.r. 18/1997, i quali definiscono i criteri per l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i comuni nella formulazione delle relative proposte;
b) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale, in conformità ai commi 57 e 58.

29. Nelle aree comprese nel territorio di parchi e di aree regionali protette, il piano territoriale di coordinamento provinciale:

a) recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati; nel caso di piani di parco adottati, il piano territoriale di coordinamento provinciale si attiene alle misure di salvaguardia dei piani stessi, di cui all'art. 18, comma 6, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
b) coordina con gli enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali, di cui ai commi 26 e 27, qualora incidenti su aree comprese nel territorio di parchi ed aree regionali protette.

30. Nella fase di predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale, la provincia assicura la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli altri enti locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti acquisite in via preventiva; nella medesima fase, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad ottenere orientamenti ed informazioni sulle linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché sugli strumenti di pianificazione e programmazione regionali necessari per la redazione del piano.

31. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato dalla provincia previo parere obbligatorio della conferenza prevista dal comma 7, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; il parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevole.

32. Il piano è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria della provincia; contestualmente all’inizio del deposito, il provvedimento di adozione, con l’indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per trenta giorni consecutivi nell’albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, nonché, a cura della provincia, sul BURL.

33. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni al piano.

34. La provincia, contestualmente al deposito del piano territoriale di coordinamento o sue varianti, lo trasmette alla Giunta regionale che, entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alle disposizioni della presente legge, la coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. Decorso tale termine la provincia, sentita la conferenza di cui al comma 7 che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, all’infruttuosa scadenza dei quali il parere si intende favorevole, decide sulle osservazioni presentate e procede all’approvazione definitiva.

35. Nel caso in cui la Regione ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto previsti al comma 34, elementi di incoerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, la provincia provvede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva.

36. Il piano territoriale di coordinamento provinciale acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BURL, da effettuarsi a cura della provincia.

37. Dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale sino all’approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre due anni dalla medesima data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano adottato inerenti gli aspetti di carattere sovracomunale di cui al comma 26, lettere b) e c) e al comma 27 salva espressa deroga da parte della provincia.

38. Qualora sia necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del piano territoriale di coordinamento provinciale previsti dal comma 26, i comuni interessati adeguano il proprio strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure semplificate di cui all’art. 3 della l.r. 23 /1997 come modificato dal comma 24, lettera a).

39. La Regione provvede entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge a elaborare e approvare con provvedimento della Giunta regionale il documento contenente la definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo. Qualora la Giunta regionale non provveda nei termini previsti, le province hanno facoltà di presentare i piani territoriali di coordinamento provinciali ai sensi del comma 34.

40. Le province che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto il proprio piano territoriale di coordinamento, avendo preventivamente acquisito le proposte dei soggetti di cui al comma 30, possono adottare, in conformità ai commi 26 e 27, pubblicare e trasmettere alla Giunta regionale il piano stesso con le procedure di cui ai commi 31, 32, 33 e 34.

41. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale di cui al comma 52;
c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52, lettera a);
d) la verifica dell’efficacia dei programmi attuati e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie;
e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi;
f) l’approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;
g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
h) la determinazione dei limiti di reddito per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
l) la promozione di iniziative di ricerca;
m) la determinazione dei criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;l a normativa regionale, nell’ambito dei requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi;;
(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), legge regionale n. 17 del 2006)
n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l’edilizia residenziale pubblica;
o) l’individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
p) l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulle aziende regionali per l’edilizia residenziale (ALER);
q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell’elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
r) la determinazione dei criteri per l’esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.

41-bis. Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000), i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda e non devono essere stati occupanti senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni.
(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 7 del 2005, poi modificato dall'art. 2 della legge reg. n. 5 del 2008)

41-ter. La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento.
(comma introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2005)

42. La Regione, tramite le ALER di cui alla l.r. 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle ALER) assicura altresì:

a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER per effetto della legge istitutiva;
b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui al comma 52, con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipularsi col settore privato;
c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione;
d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi.

43. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l’approvazione una proposta di programma regionale per l’edilizia residenziale, con i contenuti di cui al comma 52, lett. a). Nella proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente. Entro lo stesso termine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale i necessari adeguamenti della l.r. 13/1996 per l'attuazione di quanto previsto al comma 42.

43-bis. Per far fronte all'emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2002-2004 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie "Fabbisogno elevato" e "Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 7/17175 ("Programma annuale 2004 di attuazione del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2002-2004", ai sensi dell'art. 3, comma 52, lettera b), della l.r. 1/2000) possono utilizzare, in deroga alle previsioni del P.R.G. vigente, aree di proprietà pubblica comprese nel territorio comunale e destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, per la localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata. Regione e comuni interessati, per l'attuazione di tali iniziative, procedono all'attuazione di un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), in cui sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione.
(comma introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2005)

43-ter. L'individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 43-bis è effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione al documento di inquadramento di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento), con cui il comune definisce la capacità insediativa indotta dagli interventi, le modalità e gli strumenti per la loro attuazione, nonché la relativa dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nella misura e nelle forme previste dalla legge. Il recupero della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale conseguente a tale individuazione è effettuato entro il termine previsto per il completamento degli interventi inseriti nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale di cui al comma 43-bis.
(comma introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2005)

44. 45. 46. 47. (abrogati dall'articolo 2, comma 5, legge regionale n. 6 del 2007)

48. I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti, alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi.

49. Ai comuni sono delegate le funzioni relative a:

a) accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER che è effettuato dal comitato tecnico istituito presso ciascuna ALER ai sensi dell’art. 13 della l.r. 13/1996;
c) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
d) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata.

50. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi 47, 48 e 49 nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.

51. Nell’ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono trasferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
b) formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi da effettuarsi con le modalità operative previste dalle norme emanate in forza della lettera m) del comma 41 e dal comma 51-bis;
(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 5, legge reg. n. 6 del 2007)
c) promozione della mobilità degli assegnatari;
d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

Le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 12, del r.r. 1/2004, si applicano anche agli accordi di programma e a programmi di intervento autorizzati dalla Giunta regionale, attuativi del Piano regionale per l’edilizia residenziale pubblica (PRERP).

51-bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter del presente articolo, l’individuazione dei destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione, viene effettuata direttamente dal soggetto attuatore nel rispetto esclusivo dei requisiti per l’accesso dando priorità a chi è residente o esercita attività lavorativa prevalente nel comune in cui l’intervento è realizzato e degli specifici limiti della situazione economica. Il soggetto attuatore provvede a dare adeguata pubblicità alla propria iniziativa indicando i criteri di individuazione dei destinatari. Ai fini di disciplinare il controllo del possesso dei requisiti dei destinatari degli alloggi e le modalità di rendicontazione delle spese di realizzazione e gestione dello specifico intervento, il soggetto attuatore stipula con il comune e la Regione un’apposita convenzione.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), legge reg. n. 17 del 2006, poi modificato dall'articolo 11 legge reg. n. 33 del 2007)

51-ter. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune non provveda all’assegnazione:
(comma così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2008)

a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo, all’assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale;
b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l’ente gestore di cui alla lettera a) non provveda all’assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina un commissario per l’espletamento delle attività di assegnazione.

52. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’edilizia residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;
2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1);
3) le modalità di incentivazione;
4) la definizione dei settori di intervento;
5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
7) le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle risorse finanziarie disponibili.

52-bis. Le risorse a destinazione vincolata, trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell’articolo 63 del d.lgs. 112/1998 e quelle programmate mediante il Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al comma 43, possono essere erogate tramite contributi in capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse finalità. I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse di cui sopra stabiliscono le modalità specifiche di restituzione e le eventuali garanzie, secondo le tipologie degli interventi finanziati. La Giunta regionale istituirà appositi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario in cui si prevede l’effettuazione dei rimborsi.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge regionale n. 6 del 2007)

52-ter. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della l.r. 34/1978 e dell’articolo 3, comma 41, lettera c) della presente legge. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati fino al giorno della comunicazione della rinuncia alla Regione.
(comma introdotto dall'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2008)

53. Nell’ambito della programmazione regionale di cui al Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale “Stato dell’Ambiente” e delle sue scansioni annuali, definendo:

a) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

54. Qualora l’attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l’iniziativa integrata e coordinata con l’amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

55. L’elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela ambientale.

56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).

57. Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma 58.

58. Sono delegate alle province:

a) le competenze in materia di parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’art. 34 della l.r. 86/1983, consistenti in:

1) riconoscimento dei parchi, su iniziativa e proposta dei comuni interessati;
2) determinazione delle modalità di pianificazione e di gestione dei parchi stessi in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori dei parchi;

b) l’organizzazione della “Giornata del verde pulito”, di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).

58-bis. Alle varianti agli strumenti urbanistici generali dirette alla perimetrazione e regolamentazione dei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’articolo 34 della L.R. 86/1983, si applicano le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), purché tali varianti non comportino modifiche nella zonizzazione del territorio.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 40, legge regionale n. 18 del 2000)

59. (abrogato dall'articolo 57, comma 4, legge regionale n. 26 del 2003)

60. (abrogato dall'articolo 57, comma 4, legge regionale n. 26 del 2003)

61. Oltre alle funzioni stabilite dall’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;
(lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), legge regionale n. 3 del 2001)
b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico;
d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l’applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell’inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione sui dati ambientali, per l’educazione nelle scuole, per far conoscere gli effetti dell’inquinamento acustico sulle persone e sugli ecosistemi;
g) finanziamento di attività di ricerca, di studi e di interventi a carattere sperimentale e per l’innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell’inquinamento acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo della professionalità nel campo dell’acustica ambientale e della prevenzione dell’inquinamento acustico;
h-bis) definizione delle procedure relative ai piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 477/1995;
h-ter) controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h-bis) relativi ad aeroporti, infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali di interesse nazionale e infrastrutture stradali gestite dalla provincia.
(lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), legge regionale n. 3 del 2001)

62. Sono trasferite alle province le funzioni relative al controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h-ter) del comma 61 relativi alle infrastrutture di trasporto pubblico gestite dal comune, ai porti e agli interporti.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), legge regionale n. 3 del 2001)

63. (abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), legge regionale n. 3 del 2001)

64. La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva gli strumenti organizzativi e le attività di competenza.

65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:

a) individuazione di aree regionali o, d’intesa con le altre regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento;
b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei valori limite di qualità dell’aria, conformemente all’art. 4, comma 1, lett. a), del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione direttiva CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183);
c) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.p.r. 203/1988;
d) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del d.p.r. 203/1988;
e) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi ed esistenti, compresi nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali), nonchè di quelli che, pur rientrando nelle categorie di cui alla lettera f), utilizzano tecnologie non previste nei relativi criteri tecnici;
f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;
g) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.

66. I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo conto dei seguenti elementi:

a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive e sistemi di abbattimento;
b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti;
c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati;
d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del d.p.r. 203/1988;
f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate a carico del soggetto autorizzato;
g) modalità e tempi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:

a) rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

68. Sono delegate alle province:

a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del d.p.r. 203/1988, l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;
b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti di cui alla lettera a).

69. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’elenco dell’allegato 1 del d.p.r. 25 luglio 1991 (Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989), secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale.

70. La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità stabilite dall’art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), di un piano di gestione, articolato in piani d’ambito territoriale ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conforme ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità dello smaltimento ai luoghi di produzione.

71. Competono alla Regione:

a) - m) (lettere abrogate dall'articolo 57, comma 4, legge regionale n. 26 del 2003)
n) la promozione di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi della collaborazione di centri regionali per l’educazione ambientale, di enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità ai principi di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso in materia di ambiente);
p) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;
(lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2001)
q) l'individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione determinano l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. 
(lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2001)

71-bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per l'esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la connessa attività informativa.
(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 8, lettera a), legge regionale n. 32 del 2002)

da 72. a 74-bis. (abrogati dall'articolo 57, comma 4, legge regionale n. 26 del 2003)

75. Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d’interesse nazionale da norme statali.

76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione, pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.

77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2007)

1) se d’importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2) se d’importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Per tali progetti la Regione procede all’approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.

78. La Regione esercita le funzioni relative a:

a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;
b) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di lavori pubblici ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96;
c) predisposizione, d’intesa con i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
d) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle province;
e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi.

79. Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica).

80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, l’assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti, nonché quelli degli enti interessati; sulla base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente acquisita l’apposita autorizzazione.

82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 Kv.

83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:

a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
b) approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.

84. La nomina degli esperti di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) ed f), della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione o di occupazione) spetta alla provincia.

85. - 98. (abrogati dall'articolo 1, comma 14, lettera b), legge reg. n. 5 del 2007)

98-bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2007)

98-ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficiano di finanziamenti regionali di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell’importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 6 del 2007)

99. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, la l.r. 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni delle commissione tecnico-amministrativa regionale in materia di opere pubbliche) è abrogata a decorrere dalla data di insediamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.

100. Fermo restando quanto disposto dall’art. 106, commi 2 e 3, del d.p.r. 616/1977, nonché dalla l.r. 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle occupazioni temporanee e d’urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali) e sempre che non si tratti di lavori di competenza della Regione, sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative concernenti:

a) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
b) l’occupazione temporanea d’urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 2359/1865.

101. Sono delegate, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative regionali concernenti l’espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica. Sono altresì delegate alle comunità montane, per i lavori localizzati nell’ambito territoriale delle comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province, le funzioni amministrative previste dal comma 100, lettere a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati.

102. L’inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell’area da parte del soggetto attuatore.

103. Gli enti di cui al comma 101 trasmettono alla direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici, entro trenta giorni dall’emanazione, copia dei provvedimenti di esercizio della funzione delegata.

104. La Regione, nel caso di immotivata inerzia o ritardo degli enti locali delegati ad assumere provvedimenti ai sensi dei commi da 101 a 107, assegna un congruo termine all'ente inadempiente; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

105. La direzione generale preposta ai lavori pubblici può svolgere attività di assistenza e consulenza a favore degli enti o dei soggetti delegati.

106. Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie, chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano, sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi, disservizi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più ispettori individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e amministrativa con specifico riguardo ai lavori considerati, con il compito di verificare la correttezza delle procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al Presidente stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.

107. Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale competente.

108. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in attuazione in particolare della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), della l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ATO in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ‘Disposizioni in materia di risorse idriche’) e della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile delle Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). Ferme restando le attribuzioni riservate all’autorità di bacino, in collaborazione con le stesse, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:

a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
b) (lettera abrogata dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
c) (lettera abrogata dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
d) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
e) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma 110. La Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane, delle province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite; la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
1) i criteri per individuare gli enti attuatori delle suddette opere come previste dalla programmazione regionale;
2) le modalità operative di attuazione degli interventi, regolando i rapporti fra Regione ed enti attuatori, secondo criteri volti a garantire l’efficienza ed efficacia della spesa,anche in relazione agli obblighi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, legge regionale n. 5 del 2007)
f) (lettera abrogata dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
g) (lettera abrogata dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
h) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua;
i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica;
j) (lettera abrogata dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
k) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua costituenti il reticolo idrico principale;
l) svolgimento del servizio di piena;
m) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da 107 a 114;
o) (lettera abrogata dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

109. (abrogato dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

110. Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione.

111. Sono delegate alle province le seguenti funzioni:

a) - d) (lettere abrogate dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
e) controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

112. Sono altresì delegate alle province le funzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 1996, n. VI/10650, adottata in attuazione della l.r. 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), relative alla commissione di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica.

113. Le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 112 sono svolte da un dirigente tecnico della provincia che designa direttamente il segretario.

114. La Regione Lombardia è l'autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai comuni sono delegate:
(comma così sostituito dall'art. 2, legge reg. n. 5 del 2003 e modificato dall'art. 22, legge reg. n. 5 del 2004)

a) le funzioni relative ai provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in  base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale
b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori.

115. La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la Regione:

a) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale;
b) (lettera abrogata dall'articolo 18, legge reg. n. 9 del 2001).
c) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con le province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.

116. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale la Regione provvede a:

a) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;
b) determinare le modalità operative per la predisposizione e l’approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;
d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante concessione;
e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

117. (abrogato dall'articolo 18, legge regionale n. 9 del 2001).

118. Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

119. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:

a) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
b) (lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera g), legge reg. n. 3 del 2001);
c) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 2 della l.r. 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con modalità operative da emanare, di concerto con la Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
d) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.

120. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, è determinata la quota parte di risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferirsi direttamente alle province per la manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 118, all'interno dell'ammontare complessivo delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. n. 112/1998 in materia di viabilità; con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, sono definiti i criteri per la ripartizione tra province e la proposta da formulare allo Stato per l'assegnazione alle stesse delle suddette risorse finanziarie, umane e strumentali.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), legge regionale n. 3 del 2001)

120-bis. Le province e i comuni, anche su iniziativa della Giunta regionale, possono stipulare tra loro atti convenzionali finalizzati a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), legge regionale n. 3 del 2001)

120-ter. Le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione per lo sviluppo della rete viaria regionale in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 112/1998, sono assegnate dalla Giunta regionale alle province sulla base degli accordi sottoscritti in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2 della legge n. 662/1996 nonché sulla base di specifici programmi di intervento.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), legge regionale n. 3 del 2001)

121. Sono trasferiti ai comuni:

a) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 della l.r. 34/1995, nel caso in cui queste ultime interessino la rete viaria inclusa nel territorio di un solo comune;
b) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.

122. Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si avvale della consulta della mobilità e dei trasporti di cui all’art. 8, comma 2, della l.r. 22/1998.

123. Il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 22/1998, è così sostituito: (omissis)

124. Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l’estimo navale, la vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.

125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all’art. 105, comma 2, lett. f), del d.lgs. 112/1998.

126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.

127. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi dal 128 a 134.

128. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove necessario, la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

129. La Giunta regionale, d’intesa con la regioni Piemonte, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e della provincia, o loro delegati.

130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:

a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della Gestione governativa laghi di cui all’art. 11 del d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed esplica tutti gli atti per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall’art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e dall’art. 12 d. lgs. 422/1997.
b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997;
c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino all’effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

131. Le decisioni del comitato interregionale sono assunte all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

132. La Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati, la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale compresi i servizi già resi dalla Gestione governativa di cui all’art. 11 del d. lgs. 422/1997.

133. Le misure di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso alla costituzione della società di cui al comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

134. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle società di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.

135. Alla l.r. 22/1998, sono apportate le seguenti modifiche: (omissis)

136. La Regione coordina l’organizzazione e cura l'esecuzione delle attività di protezione civile in materia di:

a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
b) partecipazione al soccorso, per l’attuazione degli interventi urgenti di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità.

137. La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 136 e in conformità a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del d.lgs. 112/1998, cura in particolare:

a) l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile, inteso come coordinamento delle strutture tecniche dell’amministrazione regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella regionale, se con essa convenzionate, per l’attuazione degli interventi urgenti di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
b) la realizzazione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l’attività dell’uomo, il convenzionamento per la loro utilizzazione, nonché il coordinamento di quelli esistenti e programmati;
c) le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale;
d) la realizzazione di mappe di pericolosità, vulnerabilità e rischio, su scala regionale e sub-regionale, d’intesa con le autorità di bacino, con l’indicazione delle linee-guida per la redazione, in ambito provinciale, di piani di intervento mirati;
e) l'individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da eventi calamitosi e dall'esercizio di attività industriali o di altre attività ad alto rischio;
f) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso l'istituzione di corsi di istruzione, momenti di autoeducazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la popolazione, nonché alla creazione di capacità di autoprotezione a livello di comunità locali;
g) la realizzazione di corsi di formazione professionale per il personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile;
h) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
i) la definizione di indirizzi e princìpi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all’art. 2, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

138. In materia di previsione le varie strutture organizzative regionali attivano, nell'ambito delle proprie competenze, sistemi tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali di rischio. Gli enti pubblici o le aziende private, che a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, sono tenuti a stabilire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. I relativi oneri sono a carico della Regione.

139. La Regione predispone e attua il programma di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio, alla luce di quanto previsto dall’art. 108, comma 1, lettera a), n. 1), del d.lgs. 112/1998, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e in armonia con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale.

140. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il programma di previsione e prevenzione. Il programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 21, comma 4, della l.r. 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

141. In sede di prima applicazione il programma di previsione e prevenzione, elaborato dal gruppo di lavoro costituito nell’ambito del programma regionale di sviluppo, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e ha validità triennale.

142. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali.

143. La Regione può stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché con aziende e associazioni pubbliche e private, per assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura regionale di protezione civile o da destinare ai centri polifunzionali di emergenza di cui all’art. 21, comma 1, della l.r. 54/1990.

144. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni o di altri Stati, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi.

145. La Regione può stipulare accordi con altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse attinenti alla previsione, prevenzione ed emergenza in materia di protezione civile.

146. In caso di persistente impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso, o in caso di inerzia o violazione della legge o delle direttive regionali, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 142/1990, invita l’ente a provvedere entro un termine prefissato; decorso tale termine, la Giunta nomina un commissario ad acta con l’incarico di svolgere gli adempimenti per i quali si è determinata l’inattività.

147. In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti dell’amministrazione regionale utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

148. Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato:

a) qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto dall’art. 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
b) provvede alla delimitazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui ala legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Disciplina del fondo di solidarietà nazionale), da sottoporre allo Stato al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 40, legge reg. n. 18 del 2000)

149. Nei casi di cui ai commi 147 e 148, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative regionali a disposizione.

150. Il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi del comma 148, lettera a), si raccorda con gli organi dello Stato competenti all’emanazione delle ordinanze per l’attuazione di interventi urgenti di superamento dell’emergenza, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998.

151. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite in particolare dagli articoli 14 e 15 della legge 142/1990 e dalla legge 225/1992, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi:

a) alla realizzazione, al coordinamento e alla gestione dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità al comma 138;
b) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 139;
c) allo svolgimento, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;
e) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale.

152. I piani e i programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 151 sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.

153. La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 151, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali ed ha altresì il compito di coordinare i comuni nelle loro attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di emergenza.

154. La provincia, nell’esercizio dei compiti assegnati di cui al comma 151, lettera e), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 142. Qualora nell’attività di vigilanza la provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per gli eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza.

155. In conformità alla legge 225/1992, i comuni, anche sulla base delle competenze ad essi attribuite in particolare dagli articoli 14 e 15 della legge 142/1990, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti riguardanti la partecipazione alle operazioni di soccorso e di gestione della post-emergenza, la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, le attività di previsione e prevenzione, la predisposizione dei piani comunali di emergenza.

156. Per le finalità di cui al comma 155, i comuni:

a) si dotano, anche attraverso accordi o convenzioni fra comuni, di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dal sindaco o dalla Regione, ovvero promuovono la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile con le medesime finalità;
b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;
c) curano l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza nonché la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
d) dispongono l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui al comma 142;
e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

157. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Regione.

158. L’attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all’attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del d.p.r. 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività d protezione civile) e della l.r. 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);
c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal comune, dalla comunità montana, dal parco o dal consorzio fra comuni.

159. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

160. Nell’assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

161. La Regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

162. L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata da apposite procedure operative definite dalla struttura regionale di protezione civile, avendo particolare riguardo alle funzioni di coordinamento organizzativo svolte dalla Regione.

163. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui ai commi da 147 a 150, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l’attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

164. E’ istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

165. La Regione favorisce la partecipazione alle attività di protezione civile delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte all’albo regionale, sono iscritte nell’elenco nazionale previsto dall’art. 1 del d.p.r. 613/1994.

166. La Regione rende pubblico annualmente l'elenco dei donatori e il valore dei beni o servizi donati o gratuitamente erogati con vincolo di destinazione alle attività di protezione civile.

167. Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all’apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell’area colpita dall’evento calamitoso.

168. Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. c) del d.lgs. 112/1998, salve in ogni caso quelle relative all’esercizio delle competenze statali, sono esercitate dalla Regione in attesa del riordino delle competenze del Corpo forestale dello Stato. La Giunta regionale adotta, a norma della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla Regione del personale del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs 143/1997.

169. Il comma 6 dell’art. 8 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina dell’attività pescatoria) è abrogato.

170. La lettera c) del comma 1 dell’art. 1 della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione e di occupazione) è abrogata.

171. Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a 17, 19, 20 e 27 della l.r. 54/1990 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

172. In deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n, 2), nelle aree all’interno del Parco Bosco delle Querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l’esecuzione delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e Informazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

da 172-bis. a 172-quater (abrogati dall'articolo 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

Art. 4 Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale

commi da 1 a 58 (omissis)

58-bis. Sono delegati alle Aziende Sanitarie Locali i provvedimenti autorizzativi riguardanti:

a) l’impiego delle sostanze di cui all’articolo 15, co