LEGGE REGIONALE 15 gennaio
2001, n. 1
Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la
dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico
(B.U.R.L. n. 18 del 19 gennaio 2001, s.o.
n. 3)
Titolo I - DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D'USO DI IMMOBILI
Art. 1 (Mutamenti
di destinazione d'uso e strumentazione urbanistica)
1. In coerenza con il principio di semplificazione delle procedure
amministrative nel settore urbanistico, nonché in attuazione dell'articolo
25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive) e successive modificazioni e integrazioni, il Titolo I
della presente legge disciplina i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o
di loro parti, connessi o non connessi all'esecuzione di opere edilizie.
2. Ferma restando la definizione di destinazione d'uso contenuta nell'articolo
2 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (Disposizioni di attuazione
degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni in materia di abusivismo edilizio), i comuni indicano, attraverso
lo strumento urbanistico generale, le destinazioni d'uso non ammissibili
rispetto a quelle principali di singole zone omogenee o di immobili; in tutti
gli altri casi il mutamento di destinazione d'uso è ammesso.
3. I comuni indicano, altresì, attraverso lo strumento urbanistico generale, in
quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, ammissibili
ai sensi del comma 2, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero
una variazione del fabbisogno di standard; per quanto riguarda i mutamenti di
destinazione d'uso ammissibili, non comportanti la realizzazione di opere
edilizie, le suddette indicazioni riguarderanno esclusivamente i casi in cui le
aree o gli edifici vengano adibiti a sede di esercizi commerciali non
costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59).
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, i comuni verificano la sufficienza della
dotazione di standard in essere con riferimento, in particolare, a precedenti
modifiche d'uso o costituzioni di standard che abbiano già interessato l'area o
l'edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di atto
unilaterale d'obbligo o di convenzione, degli eventuali standard aggiuntivi
dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standard già
attribuiti dalla precedente destinazione.
5. Il comune, qualora accerti la materiale impossibilità del reperimento totale
o parziale degli standard nell'area o edificio interessati dal mutamento di
destinazione d'uso, può accettare la cessione di altra area idonea nel
territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione, in
alternativa, una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire,
da determinarsi in base a criteri generali approvati e periodicamente aggiornati
dal comune, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di contributi
concessori; gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per
incrementare la dotazione di standard. Le aree reperite in alternativa a seguito
di diversa localizzazione devono soddisfare i limiti previsti all'articolo
22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del
territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio
naturale e paesistico), come sostituito dall'art. 7 della presente legge.
6. I comuni, con la procedura semplificata prevista dall'articolo
3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del
procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina
del regolamento edilizio), adeguano il proprio strumento urbanistico generale
alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.
Art. 2 (Mutamenti
di destinazione d'uso con e senza opere edilizie)
1. I mutamenti di destinazione d'uso connessi alla realizzazione di opere
edilizie sottoposte a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia o a
denuncia di inizio attività, sono soggetti, rispettivamente, alla medesima
concessione o autorizzazione o denuncia di inizio attività.
2. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, conformi alle previsioni
urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono
soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune,
ad esclusione di quelli riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui
superficie lorda di pavimento non sia superiore a centocinquanta metri quadrati,
per i quali la comunicazione non è richiesta. Sono fatte salve le previsioni
dell'articolo 21 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352) in ordine alle limitazioni delle
destinazioni d'uso dei beni culturali.
Art. 3 (Sanzioni
amministrative)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, comporta
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione
per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dalla concessione o
dall'autorizzazione edilizia, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia
di inizio attività.
2. Qualora il mutamento di destinazione d'uso senza opere, ancorché comunicato
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti
previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile o sua parte, oggetto
di mutamento di destinazione d'uso, accertato in sede tecnica e comunque non
inferiore a lire due milioni.
3. Il mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie effettuato in assenza
dell'atto unilaterale d'obbligo, ove previsto, o della convenzione, ovvero in
difformità dai medesimi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio degli oneri di urbanizzazione e comunque non inferiore
a lire due milioni.
4. Gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa sono impiegati
dal comune per incrementare, realizzare o riqualificare la dotazione di
standard.
Art. 4 (Ristrutturazione
edilizia degli edifici esistenti in zona agricola)
1. I requisiti soggettivi per il rilascio di concessione edilizia in zona
agricola, previsti dall’articolo 3 della legge
regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone
agricole), non si applicano per opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi
gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali, ferme restando
le previsioni del medesimo articolo sulla gratuità della concessione edilizia
nei casi ivi previsti e fatto salvo l’esercizio della facoltà di denuncia di
inizio di attività nei casi previsti dagli articoli
4 e 5 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e
nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione
degli incentivi fiscali in Lombardia). Sono fatte salve le previsioni degli articoli
23 e 151 del decreto legislativo
n. 490 del 1999 in ordine all'approvazione dei progetti e al rilascio delle
autorizzazioni di carattere paesistico-ambientale.
2. La norma di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso di vigenza di
contratto o rapporto di affitto rustico sulle strutture rurali oggetto di
intervento, fatto salvo il caso di dimostrata dismissione delle medesime da
almeno cinque anni. La ristrutturazione dell’immobile dovrà essere attuata
senza pregiudizio per il mantenimento o l’eventuale ripristino dell’attività
agricola sul compendio non direttamente interessato dall’intervento.
Titolo II - NORME PER L'INTERVENTO NEI CENTRI STORICI
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)
1. L'articolo 17 della legge regionale n. 51 del 1975 è sostituito dal
seguente:
"Art. 17 (Centri storici)
1. Il piano regolatore generale nell'individuare e perimetrare il centro storico
e i nuclei di interesse storico, artistico e ambientale, se esistenti, tiene
conto della cartografia di prima levatura dell'Istituto Geografico Militare
Italiano, motivando adeguatamente eventuali ampliamenti o riduzioni in relazione
ai mutamenti dello stato dei luoghi intervenuti successivamente.
2. Il piano regolatore generale verifica le condizioni degli insediamenti sotto
il profilo igienico-sanitario, lo stato di conservazione edilizia, la coerenza
architettonica e ambientale con il contesto urbano e le destinazioni d'uso e
assicura la tutela e la valorizzazione del centro storico e dei nuclei di
interesse storico, artistico ed ambientale, promovendo azioni utili a favorirne
sia il restauro che la migliore fruibilità e a tal fine:
a) individua e sottopone ad apposite modalità di intervento tutti i beni storici, monumentali, artistici ed ambientali, meritevoli di salvaguardia e di conservazione;
b) indica i criteri per l'organizzazione della rete di viabilità e degli spazi a parcheggio, al fine di favorire la mobilità pedonale e il trasporto collettivo, privato e pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e all'articolo 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e successive modificazioni ed integrazioni;
c) individua gli ambiti e le tipologie di intervento soggetti a preventivo piano attuativo, nonché le zone di recupero, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
3. Per gli interventi di ristrutturazione
urbanistica e di nuova edificazione il piano regolatore generale prevede il
ricorso al piano attuativo o alla concessione edilizia convenzionata per gli
aspetti planivolumetrici.
4. Ai fini dell’osservanza dei limiti di densità edilizia stabiliti dall'articolo
7, comma 1, punto 1 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), per
operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative si
intendono gli interventi di recupero disciplinati dall’articolo
31 della legge n. 457 del 1978.".
Titolo III - NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA E PER LA DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)
1. L'articolo 19 della legge regionale n. 51 del 1975 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Computo della capacità insediativa)
1. La capacità insediativa residenziale di piano risulta dalla somma
delle capacità insediative di tutte le aree residenziali o
parzialmente residenziali previste dal piano regolatore generale,
stimate secondo i seguenti criteri:
a) per le aree edificate si assume come capacità insediativa il numero degli abitanti residenti, quali rilevati dal comune al 31 dicembre dell'anno antecedente l'adozione del piano o sua variante, aumentato del numero di abitanti insediabili, computati con i criteri di cui alla lettera b), in relazione alla possibilità di incremento della volumetria o della superficie utile rispetto a quella esistente, risultante da interventi di recupero urbanistico anche connessi a mutamenti della destinazione d'uso;
b) per le aree di espansione e per i lotti liberi si assume come capacità insediativa il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, dividendo tale prodotto per il valore medio di centocinquanta metri cubi per abitante ovvero di cinquanta metri quadrati di superficie utile per abitante; tali valori medi possono essere modificati in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici di affollamento e alle tipologie edilizie esistenti e previste, sulla base di adeguata motivazione, anche con riferimento al piano dei servizi di cui all'articolo 22.
2. Ai fini della determinazione della superficie utile residenziale,
i comuni possono fare riferimento al decreto ministeriale 10 maggio
1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi
edifici).
3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, si
tiene conto esclusivamente dell'aumento di capacità insediativa
residenziale risultante dalle possibilità di incremento o di
modificazione della destinazione d'uso della volumetria o della
superficie utile esistente.
4. La capacità insediativa residenziale è computata tenendo conto delle presenze turistiche temporanee o stagionali stimate dal
comune.”.
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)
1. L'articolo 22 della legge regionale n. 51 del 1975 è sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale - Piano dei servizi)
1. Negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi deve
essere assicurata una dotazione globale di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, sulla base dei parametri
e dei criteri stabiliti nel presente articolo.
2. Al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature
urbane nelle diverse parti del territorio comunale, il piano
regolatore generale contiene, in allegato alla relazione illustrativa,
uno specifico elaborato, denominato Piano dei servizi, che documenta
lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene
assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi e
precisa, nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di
Sviluppo, dei piani territoriali regionali o sovracomunali, le scelte
relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da
realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale,
dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello
di accessibilità, fruibilità e fattibilità.
3. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, criteri orientativi per la redazione del Piano
dei servizi, sulla base dei seguenti principi:
a) considerazione della funzione ambientale del verde;
b) dimensionamento dei parcheggi e organizzazione degli spazi di sosta come strumento di governo della mobilità;
c) integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalla normativa di settore ed il Piano dei servizi;
d) valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e coordinamento tra comuni ed enti per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi;
e) valorizzazione ed incentivazione dell'iniziativa privata e del concorso di risorse pubbliche e private nella realizzazione degli obiettivi del Piano dei servizi.
4. I comuni possono redigere ed approvare il Piano dei servizi anche
prima dell'approvazione dei criteri di cui al comma 3.
5. La dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale all'interno del piano regolatore
generale o dei piani attuativi deve essere determinata, relativamente
agli insediamenti residenziali, in rapporto alla capacità insediativa
come definita dall'articolo 19 e in base ai seguenti parametri:
a) la dotazione per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non può essere inferiore a 26,5 metri quadrati per abitante,di cui almeno il cinquanta per cento a verde o attrezzature per il gioco e lo sport, a tal fine potendo conteggiare le aree inserite nei parchi regionali e sovracomunali;
b) ferma restando l'osservanza di una dotazione minima di diciotto metri quadrati per abitante, i comuni, in relazione alle specifiche caratteristiche del loro territorio, possono indicare nel Piano dei servizi la sufficienza di dotazioni inferiori a quelle di cui alla lettera a), motivandone specificatamente le ragioni, con riferimento, in particolare, ai criteri e alle indicazioni contenute in merito nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3; indipendentemente da detti criteri, possono in ogni caso avvalersi della presente facoltà i comuni la cui popolazione, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente all'adozione del piano regolatore generale o sua variante, sia inferiore a tremila abitanti, i comuni compresi in comunità montane e comunque i comuni montani, ai sensi della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994), nonché i comuni il cui territorio sia, per almeno il cinquanta per cento, interessato da tutela ambientale o paesistica che inibisca la trasformazione delle aree;
c) i comuni, previ accordi con altri comuni ed enti per l'utilizzo di strutture private e pubbliche non ubicate sul proprio territorio, possono, mediante il Piano dei servizi, indicare la sufficienza di dotazioni inferiori a quelle di cui alla lettera a), dimostrando come le esigenze vengano soddisfatte con modalità razionali e coordinate di realizzazione e gestione delle strutture medesime;
d) nei piani regolatori generali con capacità insediativa residenziale prevista superiore a ventimila abitanti si debbono prevedere anche spazi aggiuntivi per attrezzature di interesse generale, ivi compresi gli istituti universitari, in misura complessiva non inferiore a 17,5 metri quadrati per abitante, di cui almeno dieci metri quadrati per abitante per parchi urbani e territoriali; in tale dotazione possono essere conteggiate tutte le aree inserite nel perimetro di parchi regionali e sovracomunali; i comuni che dimostrino l'impossibilità di reperire all'interno del proprio territorio i terreni necessari a soddisfare la dotazione minima di aree per la realizzazione di parchi urbani e territoriali possono a tale scopo individuare anche aree esterne ai propri confini amministrativi, purché ne abbiano la proprietà o comunque la disponibilità, previa intesa con il comune interessato, da conseguire anche attraverso accordo di programma; le aree individuate non possono essere computate in sede di verifica della dotazione di aree pubbliche da parte del comune nel cui territorio sono collocate.
6. Con riferimento alle zone omogenee di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 1444/1968, i parametri e i criteri relativi agli insediamenti per le attività economiche sono disciplinati come segue:
a) la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti industriali ed artigianali è stabilita nella misura del dieci per cento della superficie lorda di pavimento, destinata a tale attività;
b) la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari è stabilita nella misura del cento per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone C e D e del settantacinque per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone A e B; di tali aree almeno la metà deve, di norma, essere destinata a parcheggi di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo;
c) la dotazione minima, di cui alla lettera b), è elevata al duecento per cento per le grandi strutture di vendita secondo i disposti dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59");
d) con riferimento alle zone omogenee A e B di cui al decreto interministeriale 1444/1968, la dotazione minima obbligatoria di spazi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, da reperirsi nei piani attuativi, caratterizzati dalla presenza di funzioni residenziali, direzionali, alberghiere, terziarie, commerciali concernenti esercizi di vicinato, può essere pari al settantacinque per cento della superficie lorda di pavimento complessiva, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) per le funzioni commerciali ivi considerate;
e) la dotazione minima per le residenze turistiche di cui all'articolo 19 è stabilita nella misura di 17,5 metri quadrati per abitante.
7. Le dotazioni minime determinate ai sensi dei commi 5 e 6 sono reperite in conformità ai seguenti criteri:
a) il Piano dei servizi individua motivatamente le tipologie di servizi, attrezzature ed impianti urbani di interesse generale esistenti o che devono essere realizzati, documentando l'idoneità dei siti individuati in relazione alla destinazione prevista;
b) ai fini dell'adempimento delle dotazioni minime, possono essere conteggiati:1) i servizi e le attrezzature pubblici, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti all'amministrazione nell'ambito di piani attuativi;
2) i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano comunale dei servizi, che assicurino lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinati;c) i servizi e le attrezzature concorrono al soddisfacimento delle dotazioni minime stabilite ai commi 5 e 6 in misura corrispondente alla effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde, realizzate anche in sottosuolo o con tipologia pluripiano, e relative aree pertinenziali; il Piano dei servizi può motivatamente stabilire, per determinate tipologie di strutture e servizi, modalità di computo differenti riferite al valore economico o ai costi di realizzazione delle strutture;
d) dalla quantificazione della dotazione di spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, sono comunque escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale, ad eccezione delle aree attrezzate esistenti alla data di adozione del piano regolatore generale, nonché di quelle poste in continuità ad ambiti di verde pubblico.”.
Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 8 (Criterio di prevalenza)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente
legge, nonché quelle di cui all'articolo 17, commi 3 e
4, ed all'articolo 22, comma 6, lettera b) della
legge regionale n. 51 del 1975, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della presente
legge, sono immediatamente prevalenti sulle norme e previsioni
urbanistiche comunali o contenute in strumenti pianificatori di
livello sovracomunale, anche approvati con legge regionale,
eventualmente in contrasto con esse.
Art. 9 (Adeguamento alle norme del Titolo III)
1. L'adeguamento dei piani regolatori generali vigenti alla
disciplina di cui al Titolo III può avvenire nell'ambito di una
revisione generale dei piani regolatori stessi ovvero di una
variante
parziale avente i contenuti degli articoli 17, 19 e 22 della
legge regionale n. 51 del 1975 come sostituiti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.
2. Per le varianti parziali di cui al comma 1, si applica la
procedura di cui all'articolo 3 della legge regionale
n. 23 del 1997; la medesima
procedura si applica per l'approvazione del Piano dei servizi, di
cui all'articolo 22 della legge regionale n. 51 del 1975, come sostituito dall'articolo 7
della presente legge, e per i successivi adeguamenti e revisioni
dello
stesso.
3. Sino al termine di trenta giorni dall'entrata in vigore
della
presente legge, i comuni hanno la facoltà di chiedere la
restituzione
dei piani regolatori generali e loro varianti in istruttoria presso
la
Regione, al fine di consentirne l'adeguamento ai sensi del comma 2;
alla scadenza del termine, la Regione continua l'istruttoria degli
atti così come trasmessi, in base alla normativa previgente.
4. Per i piani regolatori generali e relative varianti in
adozione,
ma non ancora trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore
della presente legge, il comune può procedere all'adeguamento sulla
base delle disposizioni di cui alla presente legge oppure concludere
il procedimento sulla base della previgente normativa.
5. Sino all'adeguamento dei piani regolatori generali, come
previsto
dal presente articolo, si applica la normativa previgente.
Art. 9-bis (Disposizioni
per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata
in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)
(introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 14
del 2003)
1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2,
non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato
approvato anteriormente all'entrata in vigore della l.r. 51/2975.
2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, comprese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 51/1975 e all'articolo 10 della l.r. 23/1997.
3. A seguito dell'efficacia del piano territoriale di coordinamento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), continua a trovare applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti che l'articolo 27 della l.r. 51/1975 e l'articolo 10 della l.r. 23/1997 attribuiscono alla Giunta regionale sono svolti dalla provincia.
Art.10 (Abrogazioni)
1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1975,
n. 51.
2. Dalla data prevista all'articolo 3, comma 22, della legge regionale 5 gennaio
2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), è abrogato il comma 4
dell'articolo 10 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23.
Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.