Legge Regionale 11
marzo 2005, n. 12
Legge per il governo del territorio
(B.U.R.L. n. 11 del 16
marzo 2005, 1° s.o.)
PARTE I - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
TITOLO I - OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI
Art. 1 (Oggetto e criteri ispiratori)
TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale)
Art. 3 (Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni)
Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani)
Art. 5 (Autorità per la programmazione territoriale)
CAPO II - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 6 (Pianificazione comunale)
Art. 7 (Piano di governo del territorio)
Art. 8 (Documento di piano)
Art. 9 (Piano dei servizi)
Art. 10 (Piano delle regole)
Art. 10-bis (Disposizioni speciali per i comuni con
popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti)
Art. 11 (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica)
Art. 12 (Piani attuativi comunali)
Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)
Art. 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi
sostitutivi)
CAPO III - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
Art. 16 (Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori
delle aree regionali protette)
Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)
Art. 18 (Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
CAPO IV - PIANO TERRITORIALE REGIONALE
Art. 19 (Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale)
Art. 20 (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale
d’area)
Art. 21 (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani
territoriali regionali d’area)
Art. 22 (Aggiornamento del piano territoriale regionale)
CAPO V - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
Art. 23 (Supporto agli enti locali)
Art. 24 (Erogazione di contributi)
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL TITOLO II
Art. 25 (Norma transitoria)
Art. 26 (Adeguamento dei piani)
PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO
TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 27 (Definizioni degli interventi edilizi)
Art. 28 (Regolamento edilizio)
Art. 29 (Procedura di approvazione del regolamento edilizio)
Art. 30 (Commissione edilizia)
Art. 31 (Albo dei commissari ad acta)
Art. 32 (Sportello unico per l’edilizia)
CAPO II - PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 33 (Trasformazioni soggette a permesso di costruire)
Art. 34 (Interventi su beni paesaggistici)
Art. 35 (Caratteristiche del permesso di costruire)
Art. 36 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)
Art. 37 (Competenza al rilascio del permesso di costruire)
Art. 38 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
Art. 39 (Intervento sostitutivo)
Art. 40 (Permesso di costruire in deroga)
CAPO III - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Art. 41 (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività)
Art. 42 (Disciplina della denuncia di inizio attività)
CAPO IV - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 43 (Contributo di costruzione)
Art. 44 (Oneri di urbanizzazione)
Art. 45 (Scomputo degli oneri di urbanizzazione)
Art. 46 (Convenzione dei piani attuativi)
Art. 47 (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria)
Art. 48 (Costo di costruzione)
CAPO V - SANZIONI
Art. 49 (Sanzioni)
Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione)
CAPO VI - DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO DI IMMOBILI E DELLE
VARIAZIONI ESSENZIALI
Art. 51 (Disciplina urbanistica)
Art. 52 (Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie)
Art. 53 (Sanzioni amministrative)
Art. 54 (Determinazione delle variazioni essenziali)
TITOLO II - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI
E SISMICI
Art. 55 (Attività regionali per la prevenzione dei rischi geologici,
idrogeologici e sismici)
Art. 56 (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di coord. provinciale)
Art. 57 (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del
territorio)
Art. 58 (Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici,
idrogeologici e sismici)
TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE
ALL’AGRICOLTURA
Art. 59 (Interventi ammissibili)
Art. 60 (Presupposti soggettivi e oggettivi)
Art. 61 (Norma di prevalenza)
Art. 62 (Interventi regolati dal piano di governo del territorio)
Art. 62-bis (Norma transitoria)
TITOLO IV - ATTIVITA’ EDILIZIE SPECIFICHE
CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Art. 63 (Finalità e presupposti)
Art. 64 (Interventi ammissibili)
Art. 65 (Ambiti di esclusione)
CAPO II - NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI
Art. 66 (Localizzazione e rapporto di pertinenza)
Art. 67 (Disciplina degli interventi)
Art. 68 (Utilizzo del patrimonio comunale)
Art. 69 (Regime economico)
CAPO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE
DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI
Art. 70 (Finalità)
Art. 71 (Ambito di applicazione)
Art. 72 (Rapporti con la pianificazione comunale)
Art. 73 (Modalità e procedure di finanziamento)
TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI
CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI
Art. 74 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)
Art. 75 (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)
Art. 76 (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)
Art. 77 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di
pianificazione)
Art. 78 (Commissioni provinciali)
Art. 79 (Adempimenti della Giunta regionale)
CAPO II - AUTORIZZAZIONI E SANZIONI
Art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative)
Art. 81 (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)
Art. 82 (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)
Art. 83 (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)
Art. 84 (Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
tutela dei beni paesaggistici)
Art. 85 (Supporto agli enti locali)
Art. 86 (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)
TITOLO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE
CAPO I - DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO
Art. 87 Programmi integrati di intervento)
Art. 88 (Ambiti e obiettivi)
Art. 89 (Interventi su aree destinate all’agricoltura)
Art. 90 (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale)
Art. 91 (Attivazione dei programmi integrati di intervento)
Art. 92 (Approvazione dei programmi integrati di intervento)
Art. 93 (Attuazione dei programmi integrati di intervento)
Art. 94 (Programmi di recupero urbano e programmi integrati di recupero)
CAPO II - ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 95 (Disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di finanziamento)
Art. 96 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 “Piano
territoriale d’area Malpensa ...)
Art. 97 (Sportello unico per le attività produttive)
Art. 98 (Disposizioni straordinarie per la tutela della sicurezza e dell’ordine
pubblico)
Art. 98-bis (Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa)
Art. 99 (Norma finanziaria)
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 100 (Norma generale di riferimento)
Art. 101 (Programmi pluriennali di attuazione)
Art. 102 (Piano territoriale paesistico regionale)
Art. 102-bis. (Norme
speciali di salvaguardia)
Art. 103 (Disapplicazione di norme statali)
Art. 104 (Abrogazioni)
Allegato A (Canali-Laghi)
PARTE I - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
TITOLO I - OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI
Art. 1. (Oggetto e criteri ispiratori)
1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo,
definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione
e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento
statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali,
naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.
2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, provvede:
a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;
b) alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;
c) alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l’introduzione di forme di contabilità delle risorse;
d) all’attività di pianificazione territoriale regionale.
3-bis. La Regione, in collaborazione con le
province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di
pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero e la riqualificazione
delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la
compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti
socio-economici.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2. (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione
territoriale)
1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro
coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la
pianificazione del territorio stesso.
2. I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi.
3. I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni.
4. I piani territoriali regionale e provinciali
hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai
sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
5. Il governo del territorio si caratterizza per:
a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;
b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.
Art. 3. (Strumenti per il
coordinamento e l’integrazione delle informazioni)
1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del
Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine
di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di
programmazione generale, settoriale e di pianificazione del territorio e
all’attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico
condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei
piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi
geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per
ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.
2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra loro confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valutazione di cui all’articolo 4.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.
4. La Regione promuove la
conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti i dati raccolti dal SIT sono
pubblici e possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre
liberamente consultabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato
a cura della Giunta regionale.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del
2008)
5. Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.
Art. 4. (Valutazione ambientale
dei piani)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la
Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed
approvazione dei piani e programmi di cui alla
direttiva 2001/42/CEE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti
attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti
dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei
piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi.
La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in
particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la
valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità
ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e
monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al
comma 1 il piano territoriale regionale, i piani
territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di
cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di
cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o
del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa
procedura di approvazione.
(comma così modificato dall'articolo 1, legge reg. n.
12 del 2006)
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.
Art. 5. (Osservatorio permanente della
programmazione territoriale)
(articolo così
sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, costituisce presso la competente Direzione generale l’Osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali. L’Osservatorio, anche con l’utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all’articolo 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione. L’Osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta, in particolare relativamente all’applicazione delle norme in materia di governo del territorio; la relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all’aggiornamento ed all’interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all’attuazione degli strumenti di pianificazione; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
CAPO II - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 6. (Pianificazione comunale)
1. Sono strumenti della pianificazione comunale:
a) il piano di governo del territorio;
b) i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.
Art. 7. (Piano di governo del territorio)
1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:
a) il documento di piano;
b) il piano dei servizi;
c) il piano delle regole.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalità per la pianificazione comunale, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.
3. La Giunta regionale, per i comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità
per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, acquisito il parere
della commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i
contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, differenziando la disciplina
in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici.
(comma così
sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)
1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a).
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all’articolo 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2;
e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;
e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;
(lettere e-bis, e-ter ed e-quater introdotte dalla legge reg. n. 4 del 2008)
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7.
Art. 9. (Piano dei servizi)
1. I comuni redigono ed approvano il piano
dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia
residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema
del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le
opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione
sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.
L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio
di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla
Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati
dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in
tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni
residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale
pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito
interessato.
(comma così
sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)
1-bis. La realizzazione ovvero il
mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere previsti
unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, lettera e-ter). I campi devono essere dotati di tutti
i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista.
(comma
introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.
3. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 8, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a).
4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.
5. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di coordinamento provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il piano dei servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore devono, altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone montane i comuni tengono conto delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.
6. Il piano dei
servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello
operativo e gestionale.
(comma così
sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)
7. Il piano dei servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e), con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.
8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.
10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.
11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.
12. I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione,
esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e
servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni,
decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono
qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito,
a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale
delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato
lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa, da
parte del proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la
realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è
preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale
espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta
ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il
rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita
convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.
(comma dichiarato
illegittimo, in combinato disposto con l'articolo 11, comma 3, dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006, nella parte in cui non prevede
l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque
effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)
13. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione.
14. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
15. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi,
non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è
autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del
2008)
Art. 10. (Piano delle regole)
1. Il piano delle regole:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
e) individua:1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze massime e minime;
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;
f) destinazioni d’uso non ammissibili;
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
i) requisiti di efficienza energetica.
4. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;
2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;
3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso.b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, da piano paesaggistico territoriale regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
5. Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
6. Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
Art. 10-bis. (Disposizioni speciali per i
comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti)
(articolo
introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo. Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell’articolo 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell’articolo 9, i commi da 1 a 4 e 6 dell’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12.
2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa. La pubblicazione su almeno un quotidiano locale o periodico a diffusione locale dell’avviso di avvio del procedimento, prevista dall’articolo 13, comma 2, può essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza.
3. Il documento di piano definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, il quadro conoscitivo del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato, l’assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del paesaggio agrario e dell’ecosistema, il sistema della mobilità, le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed archeologico, nonché l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, dando atto inoltre dell’avvenuta effettuazione dell’informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza.
4. Sulla base degli elementi di cui al comma 3, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica territoriale del comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione ambientale di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra più comuni;
b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g), nonché dimostrando la compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;
c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli interventi;
d) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
5. Il piano dei servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. Il piano dei servizi può prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. In tal caso, in sede di prima approvazione del PGT, il piano dei servizi può fare riferimento ai soli aspetti prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti dal piano sovracomunale. Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
6. Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a), salvo specifiche prescrizioni del piano dei servizi che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia.
7. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
f) individua:1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
8. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;
2) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso;b) per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai PGT già adottati alla data di entrata in vigore delle stesse.
Art. 11. (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica)
1. Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche in permuta con aree di cui al comma 3.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, nel piano delle regole i comuni, a fini di perequazione urbanistica, possono attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinandone altresì il rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti. In caso di avvalimento di tale facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto criterio perequativo.
2-bis. I comuni possono determinare nel
documento di piano i criteri uniformi di applicazione della perequazione
urbanistica di cui al comma 2 in aree di trasformazione concordemente
individuate nel territorio di uno o più di essi. In tal caso, le aree cedute
alla rispettiva amministrazione comunale a seguito della utilizzazione dei
diritti edificatori sono utilizzate per la realizzazione di servizi pubblici o
di interesse pubblico o generale, di carattere sovracomunale, consensualmente
previsti nel piano dei servizi del comune stesso
(comma
introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
3. Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi da 21 a 24, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, alle aree destinate alla realizzazione di interventi di
interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di
programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione
gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree
edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo. In
alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle
indicazioni del piano dei servizi il proprietario può realizzare direttamente
gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o
stipulazione di convenzione con il comune per la gestione del servizio.
(comma dichiarato
illegittimo, in combinato disposto con l'articolo 9, comma 12, dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006, nella parte in cui non prevede
l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque
effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)
4. I diritti edificatori attribuiti a titolo
di perequazione e di compensazione sono commerciabili. I comuni istituiscono il
registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico
secondo modalità stabilite dagli stessi comuni.
(comma così
sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)
5. Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici,
aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una
disciplina di incentivazione in misura non superiore al 15% della volumetria
ammessa per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla
riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia
residenziale pubblica, consistente nell’attribuzione di indici differenziati
determinati in funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di
incentivazione può essere prevista anche ai fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli
indirizzi regionali previsti dall’articolo 44, comma 18,
nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e
ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai
sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.
(comma così modificato dall'articolo 1, legge reg. n.
12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2008)
Art. 12. (Piani attuativi comunali)
1. L’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.
2. Il documento di piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale di cui all’articolo 9, comma 10.
3. Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso.
4. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei
proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta
del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al
momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo
27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci
giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui
all’articolo 27, comma 5, della legge n. 166
del 2002 e il termine di novanta giorni di cui all’articolo
14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta
procedura.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
5. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Art. 13. (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)
1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati
dal Consiglio comunale. In fase di prima
approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti
approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole
mediante un unico procedimento.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
2. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.
3. Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.
4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.
5. Il documento di piano, il piano dei
servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi
alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La
provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta
esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano
territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della
relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende
espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia
presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di
pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con
deliberazione di Giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune
può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino
alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e
dalla presente legge, della modifica dell’atto di pianificazione provinciale di
cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual
caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica della
pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione
della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende
respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni
dalla trasmissione della proposta stessa.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
5-bis. Fino all’approvazione del piano
territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano
territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano, il
piano dei servizi e il piano delle regole alla
Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante
in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi
giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i
quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto nei confronti
della Regione a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.
(comma introdotto
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006, poi così modificato dalla legge reg.
n. 4 del 2008))
6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.
7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena d’inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, o con i limiti di cui all’articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.
7-bis. Il termine di cui al comma 7 è di
centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di approvazione del
PGT successiva all’adozione dello stesso, si svolgano le elezioni per il rinnovo
dell’amministrazione comunale.
(comma introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), legge reg. n. 24 del 2007)
8. Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo.
9. La deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.
10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia ed alla Giunta regionale.
11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della
loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da
effettuarsi a cura del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui
all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti
del PGT in forma digitale.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
12. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la
pubblicazione dell'avviso di approvazione degli
atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi,
oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio
attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.
(comma così modificato dall'articolo 1, legge reg. n.
12 del 2006)
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.
14. I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono avvalersi della provincia per la redazione degli atti di PGT; i comuni inclusi in una comunità montana possono avvalersi della comunità montana stessa. Le modalità, i tempi e gli oneri dell’avvalimento sono definiti con convenzione. I comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori. In tal caso resta ferma la procedura di approvazione in capo ai singoli comuni.
14-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale
analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e
a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti
di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati
per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a
seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso
di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.
(comma introdotto dalla legge
reg. n. 4 del 2008)
Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi)
1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT,
sono adottati dal Consiglio comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa
privata, l’adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al
comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta
giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati
all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine
di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le
integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie
per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo
caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e
per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero
delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria,
indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei
competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso
negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei
piani attuativi e loro varianti.
(comma così modificato dall'articolo 1, legge reg. n.
12 del 2006)
2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; del deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio.
3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti,
il Consiglio comunale
approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate.
(comma così modificato dall'articolo 1, legge reg. n.
12 del 2006)
4-bis. Il PGT può
stabilire i casi in cui i piani attuativi e loro varianti, conformi alle
previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale e approvati
dal consiglio comunale,
con applicazione della procedura di cui ai precedenti commi.
(comma introdotto dalla legge
reg. n. 4 del 2008)
5. Qualora il piano attuativo introduca varianti agli atti di PGT, dopo
l’adozione da parte del Consiglio comunale, si applica quanto previsto
dall’articolo 13, commi da 4 a 12.
(comma così modificato dall'articolo 1, legge reg. n.
12 del 2006)
6. L'infruttuosa decorrenza del termine posto dal comma 1 per l'adozione del piano attuativo costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.
7. Il potere d’intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale.
8. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 7, chi ha presentato il piano attuativo, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma 8, chi ha presentato il piano attuativo può inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di adozione del piano attuativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
10. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 9, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.
11. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
12. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
CAPO III - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Art. 15. (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico–ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.
2. Il PTCP, per la parte di carattere programmatorio:
a) definisce, avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute;
b) indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie;
c) indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;
d) definisce criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento ambientale e paesaggistico con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordinamento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione comunale;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
e) stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla lettera d), il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicativo, fatti salvi i casi di prevalenza di cui all’articolo 18;
f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
g) prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni;
h) indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all’incentivazione dell’associazionismo tra i comuni.
3. In ordine alla tutela ambientale, all’assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP definisce l’assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall’articolo 56.
4. Il PTCP, acquisite le proposte
dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta
regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le
caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le
modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche
norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di
pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.
(comma così modificato dalla
legge reg. n. 4 del 2008)
5. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell’articolo 13.
6. Per la parte inerente alla tutela paesaggistica, il PTCP dispone quanto previsto dall’articolo 78, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale e può inoltre individuare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l’istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale. Fino all’approvazione del PTR, i PTCP sono approvati o adeguati, per la parte inerente alla tutela paesaggistica, in coerenza con le previsioni del PTPR e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale.
7. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo le specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piano di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia; coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi, qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP, di cui all’articolo 18.
7-bis. Il PTCP può
individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione
di azioni di coordinamento per l’attuazione del PTCP anche finalizzate
all’attuazione della perequazione territoriale intercomunale e alla
copartecipazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione. Le azioni
di coordinamento sono definite dalla provincia, d’intesa con i comuni
interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP, che
devono in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione
alla Regione in ordine all’intervenuta approvazione. L’efficacia delle
previsioni oggetto delle azioni di coordinamento rimane definita dalle
disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle previsioni del
PTCP.
(comma introdotto dalla legge
reg. n. 4 del 2008)
Art. 16. (Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette)
1. In ciascuna provincia è istituita, a cura della provincia stessa, una
conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree
regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel
territorio provinciale, avente funzioni consultive e propositive nell’ambito
delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e
all’urbanistica. La conferenza provvede alla definizione delle modalità
operative e gestionali inerenti alla redazione del piano dei servizi di livello sovracomunale,
al conferimento in forma digitale degli elaborati di piano,
all’ottimizzazione organizzativa per l’acquisizione ed alla gestione del sistema
delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio.
(comma così modificato dalla
legge reg. n. 4 del 2008)
2. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette o loro delegati; alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto, il presidente della provincia, il vicepresidente e l’assessore competente, se delegato.
3. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia, nonché la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.
4. Al fine di procedere all’elezione del presidente della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all’approvazione del regolamento, le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali rappresentati.
Art. 17. (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. In fase di predisposizione del PTCP, la provincia assicura, anche in forme definite con proprio atto, la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi interessati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, degli altri enti locali, ivi comprese le altre province interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti ed acquisite in via preventiva; a tal fine la provincia svolge consultazioni con detti enti, secondo modalità dalla stessa determinate, che devono in ogni caso prevedere, a favore degli enti consultati, un termine congruo per inoltrare le proprie proposte.
2. Nella medesima fase di predisposizione, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad approfondire le risultanze di suo interesse della programmazione e pianificazione regionale, anche in relazione agli indirizzi di cui all’articolo 1, comma 3.
3. Il PTCP è adottato dal Consiglio provinciale, previo parere obbligatorio della conferenza di cui all’articolo 16, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; detto parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali s’intende reso in senso favorevole.
4. Il PTCP adottato é pubblicato, per un periodo di trenta giorni, tramite deposito presso la segreteria della provincia; il provvedimento di adozione è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, presso l’albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, con indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Il piano adottato è pubblicato dai comuni tramite affissione all’albo, entro cinque giorni dalla ricezione da parte della provincia, del provvedimento di adozione; dell’avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali della medesima è data notizia alla provincia.
5. Il provvedimento di adozione del PTCP è altresì pubblicato, con le indicazioni di cui al comma 4, sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura della provincia, che vi provvede entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione dei comuni attestante l’inizio della pubblicazione presso gli albi comunali sull’intero territorio provinciale.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni sul piano.
7. Successivamente alla sua adozione e in ogni caso contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, il PTCP adottato è trasmesso dalla provincia alla Giunta regionale, che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alla presente legge e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale. In tale fase la Regione verifica le proposte di aggiornamento o modifica della propria programmazione presentate dalla provincia e determina in merito con deliberazione di Giunta regionale. In caso di assenso alla modifica, la provincia sospende l’esame del piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione, della modifica o aggiornamento dell’atto di pianificazione o programmazione regionale oppure richiede la conclusione della fase di valutazione; in tal caso le parti del PTCP la cui efficacia è subordinata all’accettazione da parte della Regione della modifica della propria programmazione o pianificazione acquistano efficacia con l’approvazione definitiva della modifica stessa da parte della Regione. Decorso il termine di centoventi giorni, la fase di valutazione del piano della provincia da parte della Regione si intende conclusa favorevolmente, fatte salve le parti relative alle proposte di modifica alla pianificazione e programmazione regionale aventi carattere prevalente ai sensi dell’articolo 20, comma 5.
8. La Giunta provinciale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali.
9. Il Consiglio provinciale, entro centoventi giorni dal loro ricevimento,
esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche di cui al comma 8, decide in merito ed
approva il PTCP.
(comma così modificato dalla
legge reg. n. 4 del 2008)
10. Il PTCP acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso di sua
approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a
cura della provincia. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo
3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata
all’invio alla Regione degli atti del PTCP in forma digitale. Il piano,
definitivamente approvato, è depositato presso la segreteria provinciale.
(comma così modificato dalla
legge reg. n. 4 del 2008)
11. Il PTCP disciplina modalità semplificate per l’approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano. Per tali modifiche non è richiesto il parere della conferenza di cui all’articolo 16 né la valutazione da parte della Regione.
12. L’approvazione, con la partecipazione e l’assenso della provincia interessata, di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), comportano automatica variante al PTCP.
13. La provincia assicura ampia informazione e diffusione delle varianti introdotte ai sensi del comma 12.
14. Le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12, sono approvate con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, limitando l’informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati.
Art. 18. (Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:
a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77;
b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;
c) la individuazione degli ambiti di cui all’articolo 15, comma 4, fino alla approvazione del PGT;
d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.
3. Le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione, nei seguenti casi:
a) qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel piano territoriale regionale, a norma dell’articolo 20, comma 4;
b) qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto, a seguito di proposta della provincia, dalla Regione in sede di aggiornamento del piano territoriale regionale: in tal caso la previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano territoriale di coordinamento del parco regionale a seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del piano territoriale regionale che reca il riconoscimento di priorità;
c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo con l’ente gestore del parco regionale interessato e con la Regione, anche in relazione alle misure di mitigazione e compensazione ambientale da realizzarsi contemporaneamente alla realizzazione della suddetta infrastruttura.
CAPO IV . PIANO TERRITORIALE REGIONALE
Art. 19. (Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale)
1. Il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni. Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e a tal fine ha i contenuti e l’efficacia di cui agli articoli 76 e 77.
2. In particolare, il PTR:
a) indica:
1) gli obiettivi principali di sviluppo socio – economico del territorio regionale, come espressi dal programma regionale di sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di settore;
2) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale;
(numero così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
3) i criteri operativi per la salvaguardia dell’ambiente, in relazione alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti di regolamentazione e programmazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche, della riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, dello smaltimento dei rifiuti;
4) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, secondo quanto disposto dall’articolo 55, comma 1, lettera a);b) definisce, in base agli elementi di cui alla lettera a):
1) le linee orientative dell’assetto del territorio regionale, anche con riferimento all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale;
2) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, secondo quanto disposto dall’articolo 55, comma 1, lettera b);
3) gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province, al fine di garantirne, nel rispetto e nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva coerenza al quadro programmatico regionale; a tal fine, e in particolare, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socio – economico del territorio regionale;
4) gli obiettivi prioritari di interesse regionale di cui all’articolo 20, comma 4.c) individua idonei strumenti per garantire il perseguimento degli obiettivi regionali e in particolare:
1) forme di compensazione economico–finanziaria a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di limitazione delle possibilità di sviluppo nonché modalità di compensazione ambientale ed energetica per interventi che determinano impatti rilevanti sul territorio anche in comuni non direttamente interessati agli interventi stessi; a tal fine la Regione si avvale di fondi propri o indica le modalità per suddividere solidalmente tra gli enti locali, in rapporto alle differenti potenzialità di sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti a ciascuno dai contenuti della programmazione regionale, i vantaggi e gli oneri conseguenti;
(numero così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
2) modalità di aggiornamento ed adeguamento efficaci e flessibili dei contenuti del piano territoriale regionale, in considerazione dell’evoluzione del programma regionale di sviluppo, della programmazione socio – economica e settoriale regionale, nazionale e comunitaria, nonché in relazione agli atti di programmazione approvati e alle iniziative attivate;
3) modalità di espletamento contestuale e coordinato delle procedure previste per l’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel piano.
Art. 20. (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d’area)
1. Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell’ordinamento statale e di quello comunitario.
2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
3. Nella continuità degli obiettivi principali, il piano è suscettibile di modifiche, integrazioni, adeguamenti, anche conseguenti ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dagli enti locali e dagli altri enti interessati, con le modalità previste dall’articolo 21.
4. Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità tra il PTR e la pianificazione di aree naturali protette, all’atto della presentazione del piano per l’approvazione il Consiglio regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l’ente gestore del parco.
5. Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano.
6. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale regionale d’area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio – economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di compensazione e/o ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d’area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito. Il PGT di detti comuni è assoggettato alla procedura di cui all’articolo 13, comma 8.
7. Il piano territoriale regionale d’area è approvato con le procedure di cui all’articolo 21, comma 6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può deferire in tutto o in parte l’elaborazione del piano alla provincia o alle province territorialmente interessate, o comunque avvalersi della collaborazione di tali enti. In tal caso il piano territoriale regionale d’area, per le aree ivi comprese, ha natura ed effetti di PTCP, sostituendosi a quest’ultimo e da esso venendo obbligatoriamente recepito, previo parere favorevole del Consiglio provinciale interessato. La deliberazione della Giunta regionale di adozione del piano d’area specifica i casi in cui il piano sia dotato di tale particolare efficacia.
7-bis. Fino all’approvazione del PTR previsto dall’articolo 19, la Giunta
regionale, con apposita deliberazione, può dar corso all’approvazione di
piani territoriali regionali d’area, secondo le procedure di cui
all’articolo 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonché le
procedure di valutazione ambientale di cui all’articolo 4.
(comma introdotto
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
Art. 21. (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d’area)
1. La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell’assunzione della determinazione di procedere all’elaborazione del PTR o sua variante, pubblica avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. Separato avviso viene trasmesso alle province e alla Conferenza regionale delle autonomie, di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”). Nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, tutti i soggetti interessati possono formulare proposte utili alla predisposizione del PTR o sua variante, secondo le modalità stabilite nell’avviso stesso. La Giunta regionale esamina le proposte ricevute e valuta gli elementi utili dei quali intende tenere conto nella elaborazione del PTR o sue varianti, individuando altresì le modalità con le quali consultare tutti i soggetti interessati al piano in quanto portatori di interessi diffusi nonché le altre forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano. La Giunta regionale predispone il piano e lo sottopone al Consiglio regionale per la sua adozione.
2. Il PTR o sua variante, una volta adottato, è soggetto a pubblicazione- pubblicizzazione con le stesse forme e modalità di cui al comma 1. Tutti i soggetti interessati, singolarmente o riuniti in associazioni, consorzi, organismi rappresentativi qualificati, possono presentare, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, osservazioni in ordine al PTR adottato o sua variante.
3. La Giunta regionale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzione al Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 3, decide in merito alle stesse e approva il PTR o sua variante.
5. Il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. L’istruttoria del piano d’area avviene sentiti i comuni, le province e gli enti gestori delle aree protette interessate, riuniti in apposita conferenza; il piano territoriale regionale d’area, attuativo del PTR, è approvato dalla Regione. A tal fine:
a) la Giunta regionale pubblica avviso di avvio del procedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, individuando altresì forme integrative di pubblicizzazione, in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio interessato e delle opere ed interventi di interesse regionale da programmarsi;
b) una volta adottato, il piano è depositato per un periodo di trenta giorni presso la segreteria della Giunta regionale per la presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;
c) la Giunta regionale esamina le osservazioni, si pronuncia nel merito e trasmette al Consiglio Regionale il provvedimento per la definitiva approvazione;
d) il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 22. (Aggiornamento del piano territoriale regionale)
1. Il PTR è aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell’art. 9-bis della l.r. 34/1978. L’aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea.
2. La Giunta regionale è autorizzata, per le finalità previste dal presente articolo, nonché dagli articoli 19 e 20, a conferire incarichi professionali, anche al fine di effettuare ricerche, acquisire e realizzare dotazioni strumentali e pubblicazioni.
CAPO V - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
Art. 23. (Supporto agli enti locali)
1. La Giunta regionale assicura agli enti locali, che intendono avvalersene, idonea collaborazione tecnica e a tal fine individua la struttura operativa preposta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico.
2. La Giunta regionale promuove, inoltre, corsi di formazione al fine di assicurare le necessarie professionalità per la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, di concerto con le province e i comuni, promuove iniziative per la divulgazione dei contenuti, delle procedure e degli strumenti previsti dalla legge.
Art. 24. (Erogazione di contributi)
1. La Regione, al fine di favorire la predisposizione, da parte dei piccoli comuni individuati ai sensi dell’art. 2 della l.r. 11/2004, degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge, eroga contributi per la redazione della necessaria documentazione conoscitiva, che deve integrarsi nel SIT di cui all’articolo 3, nonché per la redazione da parte delle province dei rispettivi piani territoriali e relativi aggiornamenti.
1-bis. La Regione eroga altresì contributi in
conto capitale ai comuni, nonché alle forme associative tra comuni di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per la redazione
dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge e per la
dotazione dei relativi supporti tecnologici.
(comma così modificato
dall'articolo 3, comma 4, lettera a), legge regionale n. 5 del 2007)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente i
criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 1-bis.
(comma così modificato
dall'articolo 3, comma 4, lettera b), legge regionale n. 5 del 2007)
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL TITOLO II
Art. 25. (Norma transitoria)
1. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino
all’approvazione del PGT e comunque non oltre quattro anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Fino all’adeguamento dei PRG vigenti, a norma
dell’articolo 26, e comunque non oltre il predetto termine di quattro anni, i
comuni ad eccezione di quelli di cui al comma 2, possono procedere unicamente
all’approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai
sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59), previo parere vincolante della Regione qualora non sia vigente il P.T.C.P.
e con l’applicazione dell’articolo 97
della presente legge, nonché di
varianti nei casi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23
giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli
strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e di piani
attuativi in variante, con la procedura di cui all’articolo 3 della predetta legge
regionale 23/1997.
Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento
agli studi per l'aggiornamento del quadro del dissesto di cui all'elaborato 2
del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di
cui all'articolo 57, comma 1, e agli studi per la definizione
del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte della competenti
strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la
fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della legge
regionale 23/1997 trova
applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i). Ai soli fini
dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di
opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), della legge regionale 23/1997, trova applicazione
anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di
previa progettazione esecutiva. Fino all’adeguamento, il piano dei servizi di cui all’articolo 9
può essere approvato, nel rispetto dei contenuti e delle procedure di cui alla
presente legge, in attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune.
(comma così modificato
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
1-bis. Fino all’adeguamento
di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì,
all'approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti
urbanistici già approvati dalla Regione ovvero dagli stessi Comuni, acquisita la
verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva
disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e
approvate secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 5-bis, 7,
9, 10, 11 e 12.
(comma introdotto
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
2. I comuni, il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), sino all’approvazione del PGT non possono dar corso all’approvazione di varianti di qualsiasi tipo, del piano dei servizi, nonché di piani attuativi in variante e di atti di programmazione negoziata di iniziativa comunale, con esclusione delle varianti dirette alla localizzazione di opere pubbliche da assumersi con la procedura di cui all’art. 3 della l.r. 23/1997.
3. Ai piani territoriali di coordinamento provinciali, ai piani urbanistici
generali e loro varianti, nonché ai piani attuativi già adottati alla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, sino alla
relativa approvazione, le disposizioni vigenti all’atto della loro adozione,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 4.
(comma così modificato
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
4. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all’articolo 18 della presente legge.
5. Sono fatti salvi e possono essere rilasciati i titoli abilitativi all’edificazione in esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata cui si riferiscono. I soggetti interessati possono procedere mediante denuncia di inizio attività all’esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione.
6. Gli atti di approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici comunali vigenti, assunti in violazione di quanto previsto
ai commi 1 e 2, possono essere annullati in applicazione dell’articolo
39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) (Testo A) e della
deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49509 (Approvazione
delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell’art. 3,
comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1).
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del
2008)
7. In assenza del documento di piano di cui all’articolo 8, la presentazione dei
programmi integrati di intervento previsti dall’articolo 87 è subordinata
all’approvazione da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire
gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale
nell’ambito della programmazione integrata di intervento.
(comma così modificato
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
8. Fino all’approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione è determinata con applicazione della normativa previgente.
8-bis. Fino all'adeguamento
di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e
approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 14.
(comma introdotto
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
8-ter. Fino all'adeguamento
di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in
attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui
all'articolo 3, comma 52,
lettera a), della legge regionale 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti
urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati
secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 5-bis, 7,
9, 10, 11 e 12.
(comma introdotto
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
8-quater. Gli strumenti
urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3
acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell'avviso di approvazione definitiva.
(comma introdotto
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
8-quinquies. Fino
all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione
del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla
correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti
variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso
la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta
regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da
effettuarsi a cura del Comune.
(comma introdotto
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
8-sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica, sino all’approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi diretti all’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata:
a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a cinquemila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;
b) interventi di nuova costruzione nell’ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, localizzati su aree destinate a servizi, escluse le aree a verde e parcheggi;
c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi dal vigente piano regolatore generale, escluse le aree a verde e parcheggi, nei limiti dell’indice medio di zona per la destinazione residenziale.
Gli interventi di cui al presente comma
sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire,
previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell’intervento con
l’assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti
dotazioni urbanizzative.
(comma introdotto
dalla legge reg. n. 4 del 2008)
8-septies. I proprietari di edifici diversi
da quelli funzionali all’agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree
agricole, che siano demoliti, oppure il cui uso divenga oggettivamente
incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla
realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e
regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di
pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita
convenzione, senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.
(comma introdotto
dalla legge reg. n. 4 del 2008)
8-octies. Il consiglio comunale individua gli edifici le cui destinazioni d’uso siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di infrastrutture per la mobili