Legge 29
luglio 1949, n. 717
Norme per l'arte negli edifici pubblici
(per l'attuazione si veda il d.m. 23 marzo 2006)
Art. 1.
(non applicabile
all'edilizia scolastica ex art. 9 legge n. 412 del 1975, universitaria ex
articolo unico legge n. 54 del 1979, sanitaria ex articolo 3, comma 6, legge
n. 492 del 1993)
Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici, pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento, della spesa totale prevista nel progetto.
I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.
Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 1 miliardo.
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione, degli interni.
La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima.
Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla
presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua
personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui
all'art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere
dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di
cui sopra siano stati adempiuti o la Amministrazione
inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere
mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie
competente per territorio, la quale si sostituisce alla
Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi
di legge.
(articolo aggiunto dall'articolo 4 della legge n. 237
del 1960)
Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.
Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.
È abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839