Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 1 (Princípi generali dell'attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento
comunitario.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)
1-bis. La pubblica amministrazione,
nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
(comma introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
1-ter. I soggetti privati preposti
all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di
cui al comma 1.
(comma introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dellistruttoria.
Art. 2 (Conclusione del
procedimento)
(articolo così
sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, legge n. 80 del 2005)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 3 (Motivazione del provvedimento)
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lorganizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dellamministrazione, in relazione alle risultanze dellistruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dellamministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di questultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche latto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e lautorità cui è possibile ricorrere.
Art. 3-bis.
(Uso della telematica)
(introdotto
dall'articolo 3 della legge n. 15 del 2005)
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza lunità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché delladozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5 (Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto allunità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, delladozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata lassegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dellarticolo 4.
3. Lunità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui allarticolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per lemanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti alluopo necessari, e adotta ogni misura per ladeguato e sollecito svolgimento dellistruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone lindizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui allarticolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
(lettera così modificata dall'articolo 4 della legge n. 15 del 2005)
Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, lavvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dallarticolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, lamministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dellinizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dellamministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. Lamministrazione provvede a dare notizia dellavvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) lamministrazione competente;
b) loggetto del procedimento promosso;
c) lufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
(lettera introdotta dall'articolo 5 della legge n. 15 del 2005)
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
(lettera introdotta dall'articolo 5 della legge n. 15 del 2005)
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lamministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dallamministrazione medesima.
4. Lomissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9 (Intervento nel procedimento)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)
1. I soggetti di cui allarticolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dellarticolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dallarticolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che lamministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento.
Art. 10-bis.
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
(introdotto
dall'articolo 6 della legge n. 15 del 2005)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte
presentate a norma dellarticolo 10, lamministrazione
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero
in sostituzione di questo.
(comma così modificato
dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati.
(comma introdotto dall'articolo 3-quinquies del
decreto-legge n. 163 del 1995, convertito dalla legge n. 273 del 1995)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità
e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una
pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la
stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che
sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
(comma introdotto
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. Leffettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dellattività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 14 (Conferenza di
servizi)
(articolo già sostituito dall'articolo 9 della
legge n. 340 del 2000)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è
sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può
essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di
una o più amministrazioni interpellate.
(comma così modificato
dall'articolo 8, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)
3. La conferenza di servizi può
essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta.
(comma così modificato
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo,
dal concessionario, entro quindici
giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad
istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
(comma così
modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)
5-bis. Previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le
modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
(comma introdotto
dall'articolo 8, comma 1, lettera d), legge n. 15 del 2005)
Art. 14-bis (Conferenza di
servizi preliminare)
(articolo già sostituito dall'articolo 10 della
legge n. 340 del 2000)
1. La conferenza di servizi può
essere convocata per progetti di particolare complessità
e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si
pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono
a carico del richiedente.
(comma così modificato
dall'articolo 9, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto
riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali
prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli
elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, gli atti di consenso.
(comma così modificato
dall'articolo 9, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in
sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.
(comma introdotto
dall'articolo 9, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 14-ter
(Lavori della conferenza di servizi)
(articolo già sostituito dall'articolo 11
della legge n. 340 del 2000)
01. La prima riunione della
conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di
indizione.
(comma introdotto
dall'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima
riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le
amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci
giorni successivi alla prima.
(comma così modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
3. Nella prima riunione della
conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo
14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per
l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto
previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
(comma così modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)
4. Nei casi in cui sia richiesta
la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente
si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta
giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza
dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta
giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso
che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
(comma così modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera d), legge n. 15 del 2005)
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
(comma così modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera e), legge n. 15 del 2005)
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della
conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo
conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
(comma introdotto
dall'articolo 10, comma 1, lettera f), legge n. 15 del 2005)
7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’amministrazione rappresentata.
(comma così modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera g), legge n. 15 del 2005)
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale
conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
(comma così sostituito
dall'articolo 10, comma 1, lettera h), legge n. 15 del 2005)
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art.
14-quater (Effetti del dissenso
espresso nella conferenza di servizi)
(articolo già sostituito dall'articolo 12
della legge n. 340 del 2000)
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2. (abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)
3. Se il motivato dissenso è
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di
dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;
c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza
della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
(comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1,
lettera b), legge n. 15 del 2005)
3-bis. Se il motivato dissenso è
espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni
regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o
provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della
documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta
giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della
Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
(comma introdotto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
3-ter. Se entro i termini di cui
ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è
rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo
118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti
Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta
regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al
Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle
regioni interessate.
(comma introdotto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
3-quater. In caso di dissenso
tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per
la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in
via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
(comma introdotto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
3-quinquies. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di
autonomia e dalle relative norme di attuazione
(comma introdotto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
4. (abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art.
14-quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)
(introdotto
dall'articolo 12 della legge n. 15 del 2005)
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dallarticolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallarticolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16 (Attività consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e in facoltà dellamministrazione richiedente di procedere indipendentemente dallacquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui lorgano adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
(i primi 4 commi sono stati così sostituiti dallarticolo
17, comma 24, della legge n. 127 del 1997)
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per ladozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17 (Valutazioni tecniche)
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per ladozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dellamministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dellamministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui lente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie allamministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dellarticolo 16.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui allarticolo 27.
2. I
documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre
pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti.
(comma così sostituito
dall'articolo 3, comma 6-octies, legge n. 80 del 2005)
3. Parimenti sono accertati dufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19 (Dichiarazione di inizio
attività)
(articolo così
sostituito dall'articolo 3, comma 1, legge n. 80 del 2005)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 20 (Silenzio assenso)
(articolo così
sostituito dall'articolo 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.
Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 linteressato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dellattività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dallarticolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dellattività in carenza dellatto di assenso dellamministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio allattività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2-bis.
Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è
stato dato inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e
20.
(comma aggiunto
dall'articolo 3, comma 6-nonies, legge n. 80 del 2005)
CAPO IV-bis - EFFICACIA ED
INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO
(capo introdotto
dall'articolo 14 della legge n. 15 del 2005)
Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 21-ter. (Esecutorietà)
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo
ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza
o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale
concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della
compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
(comma aggiunto
dall'articolo 13, comma 8-duedevicies, legge n. 40 del 2007)
Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Art. 21-nonies.
(Annullamento d'ufficio)
(si veda anche l'articolo
1, comma 136, della legge n. 311 del 2004)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
CAPO V
(si veda il
regolamento approvato con d.P.R. n. 184 del 2006)
Art. 22 (Definizioni
e princípi in materia di accesso)
(articolo così
sostituito dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere
Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso di cui allarticolo
22 si esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
(articolo così sostituito dall'articolo 4, comma 2,
legge n. 265 del 1999)
Art. 24 (Esclusione
dal
diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall'articolo
16
della legge n. 15 del 2005)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. Lesame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta allamministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dellaccesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dallarticolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso
termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e
regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo
non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti
degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale
richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo
27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano
il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla
Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da
parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai
dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale
il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto
legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali
da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il
parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre
quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
(comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1,
lettera a), legge n. 15 del 2005)
5. Contro le determinazioni
amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4
è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In
pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza
presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è
assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie
relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(comma così modificato dall'articolo 17, comma 1,
lettera b), legge n. 15 del 2005, poi
dall'articolo 3, comma 6-decies, legge n. 80 del 2005)
5-bis. Nei giudizi in materia di
accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del
difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente.
(comma introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera
c), legge n. 15 del 2005)
6. Il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
(comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1,
lettera d), legge n. 15 del 2005)
Art. 26 (Obbligo di pubblicazione)
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina linterpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per lapplicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui allarticolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 sintende realizzata.
Art. 27.
(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)
(articolo così sostituito dall'articolo
18
della legge n. 15 del 2005)
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28. (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)
1. L'art. 15 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, , è sostituito dal seguente:
"Art. 15 ( Segreto d'ufficio ). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di
accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento".
Art. 29. (Ambito di
applicazione della legge)
(articolo così sostituito dall'articolo
19
della legge n. 15 del 2005)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princípi stabiliti dalla presente legge.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà prevista dallarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dellinteressato.
Art. 31. (abrogato dall'articolo 20 della legge n. 15 del 2005)