Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Principi generali
(articolo così sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo n. 9 del 2002)
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
2. Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. E denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade militari, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati
in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade
statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o
con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la
rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni
della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano
alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commercia le, agricolo, turistico e
climatico.
D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni
fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o
automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi
di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti
la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate
alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade sta tali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collega mento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o
più correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio
di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi
ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed
organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono
della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più
vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di
traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è
composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da
strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo,
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. in mancanza, il confine è
costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se
la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente
pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file
parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permette re il transito
di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso
ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da
una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale
manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di
emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei
pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da
segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo
di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare
determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio,
realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggia ed il confine
stradale. E parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la
realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale
esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni,
recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da
questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di
sosta e la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate
dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per
i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sorpassi sottopassi e
rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a
diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da
consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari
così definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti
delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata desti nata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai
fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede
propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla
carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad
essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede
stradale, in mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo staziona mento di uno o più
veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente
alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente de limitata,
riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza
che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento
longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza
che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento
longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo
stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta,
destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti
pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata
e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRAMVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla
separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad
uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si
intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono
limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di
arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente,
suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è
consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il
quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la
reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.
4. Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 è
pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea
cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
(per i criteri di individuazione del centro abitato, si veda la Circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del 1997)
5. Regolamentazione della circolazione in generale (omissis)
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade statali e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2.
In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali, da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando l'intensità o la sicurezza del articolo traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (omissis)
8. Circolazione nelle piccole isole (omissis)
9. Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche
e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che
interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è
rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorità' di pubblica sicurezza: dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono
la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle
province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 9 del 2002)
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di
competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
decreto legislativo n. 9 del 2002)
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e
non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di
cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle
norme tecnico sportive della federazione di competenza.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 9 del 2002)
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni
previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno
trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto
delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo
del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi
competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di
velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti
limiti.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
decreto legislativo n. 9 del 2002)
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si
debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima
di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del
decreto legislativo n. 9 del 2002)
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione è altresì
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e
successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la
responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
decreto legislativo n. 9 del 2002)
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri
veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio
comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la
scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se
necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
(commi introdotti dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 9 del 2002)
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato,
dell'articolo 7, comma 1.
(comma introdotto dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 9 del 2002)
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 9 del 2002)
8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli
a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi
previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro
cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi
titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorità' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con
la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti.
(comma introdotto dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 9 del 2002)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
(lettera così sostituita dall'articolo 28, comma 1, lettera a), legge n. 472 del 1999)
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera
b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un
indennizzo forfetario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti
per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o
più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la
stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo
"A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte
dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto
previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli
ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al
comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del
presente articolo.
(comma così così sostituito dall'articolo 28,
comma
1, lettera b), legge n. 472 del 1999)
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il carico non sporga anteriormente al semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocco d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporto di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
(lettere aggiunte dall'articolo 28, comma 1, lettera c), legge n. 472 del 1999)
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter) quando non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
(comma così modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera d), legge n. 472 del 1999)
7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa indicate le prescrizioni nei
riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura
della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e
al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario
della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici
preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione
del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali
stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi
di fissaggio ed ancoraggio del carico.
(comma così modificato dall'articolo 28,
comma 1,
lettera e), legge n. 472 del 1999)
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'articolo 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tollerante, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione,
ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e
funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi
temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche
uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima,
esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei
veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000.
(comma così sostituito dall'articolo 28,
comma
1, lettera f), legge n. 472 del 1999)
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto
chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con
un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle
indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle
tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
(comma così sostituito dall'articolo 28,
comma
1, lettera g), legge n. 472 del 1999)
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
diverse da quelle previste nell'articolo 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò
sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle
rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi
accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, disposta la revoca, sulla carta di
circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
(comma così modificato dall'articolo 28,
comma
1, lettera h), legge n. 472 del 1999)
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle
relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente
del veicolo.
(comma così sostituito dall'articolo 28,
comma
1, lettera i), legge n. 472 del 1999)
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta
giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi,
secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62,
ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si
procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta
superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso
di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma
previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle
dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
(comma così sostituito dall'articolo 28,
comma
1, lettera l), legge n. 472 del 1999)
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e
22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non
si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal
proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la
sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le
disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
(comma così sostituito dall'articolo 28,
comma
1, lettera m), legge n. 472 del 1999)
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è
data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli
enti di cui al comma 6.
(commi introdotti dall'articolo 28, comma 1, lettera n),
legge n. 472 del 1999)
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
11. Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7;
f) dai militari del corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero della Marina Mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
TITOLO SECONDO - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai
sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero
sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità al programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
(introdotto dall'articolo 10, comma 1, legge n. 366 del 1998)
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di Polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono
altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi
ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti
locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
(introdotto dall'articolo 10, comma 2, legge n. 366 del 1998)
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
15. Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse
appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o
creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 , lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le di stanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilioni centosessantamila.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
19. Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.080.000 a 4.320.000.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
20. Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata
ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli,
baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata
può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per
il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che
essa non determini intralcio alla circolazione.
(comma così modificato dall'articolo 29, comma
1, lettera a), legge n. 472 del 1999)
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i
divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte
di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non
possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di
cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della
strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona
adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità
motoria.
(comma così modificato dall'articolo 29, comma
1, lettera b), legge n. 472 del 1999)
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
21. Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese.
22. Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qual volta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire otto centosessantaquattromila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle Intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. (comma abrogato dall'articolo 184 del decreto legislativo n. 41 del 2004)
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le Fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in
vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia
visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli
utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì
consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della
strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori
pubblici.
(comma così modificato dall'articolo 30, comma 1,
lettera a), legge n. 472 del 1999)
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13.
Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi
11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
(comma così sostituito dall'articolo 30, comma 1,
lettera b), legge n. 472 del 1999, poi dall'articolo 184 del decreto legislativo n. 42 del 2004)
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (i riferimenti ora sono al decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne
di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro
ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente
alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che
emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo
ai sensi di legge.
(commi introdotti dall'articolo 30, comma 1, lettera c), legge n. 472 del 1999)
13-quinquies. Se il manifesto
riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il
responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 481, legge finanziaria per il 2005)
24. Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque centoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
25. Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionicentoventimila.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate.
26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convezioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranvia rie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'ANAS e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'ANAS, ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dal l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'articolo 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza del lo stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.
28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
29 Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
30. Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'ANAS, per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
31 Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
32 Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla ¡sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali (omissis)
Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
35. Competenze (omissis)
36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extra urbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri entri proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico veicolare delle aree, indicate all'articolo 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'articolo 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base del le indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'articolo 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Min