Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 aprile 1994
Direttiva in materia di appalti e forniture pubbliche
1.0 - Legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109)
1.
L'art. 38, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, distingue tra disposizioni
compiute, che trovano immediata applicazione con l'entrata in vigore della legge (6 marzo
1994), e disposizioni incompiute, la cui operatività è differita all'emanazione del
regolamento governativo di cui all'art. 3 della legge stessa, al quale si demanda il
compito di assicurare lo sviluppo e il completamento della disciplina.
Restano salve ai sensi dell'art. 1, comma 2, nelle aree riservate alle regioni, le
competenze delle leggi regionali.
Il decreto-legge n. 257 del 1994 (art. 71) ha, poi, disposto che è comunque differita,
fino alla data di emanazione del predetto regolamento, la efficacia della nuova disciplina
in tema di progettazione (art. 16, commi da 1 a 5) e la regola che prescrive la
obbligatoria stipulazione a corpo e non a misura dei contratti di appalto (art. 19, comma
4).
E' altresì rinviata alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento la norma
(art. 24, comma 6) che vieta l'affidamento di lavori in economia per importi superiori a
30.000 ECU (al netto di IVA).
Sono sottratti, per espressa volontà legislativa (art. 38), alle prescrizioni - complete
e non - della nuova legge (ad eccezione di talune disposizioni alle quali si farà
riferimento nell'ulteriore corso dell'esposizione: v. I numeri 2 e 16) i contratti di
appalto già stipulati, ancorché non ancora approvati (tra i contratti stipulati, vanno
anche ricompresi, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240,
quelli per i quali risulti intervenuta aggiudicazione a conclusione di procedure di
pubblici incanti o licitazione privata).
Quanto alle concessioni (d'ora innanzi di costruzione e gestione: art. 19, comma 2) va
rilevato che sono da considerare già affidate (e si sottraggono, di conseguenza,
all'impero della nuova normativa) quelle per le quali risulti intervenuta anche la stipula
della apposita convenzione.
Per ciò che attiene ai contratti aventi ad oggetto la progettazione di lavori pubblici,
sono da ritenere stipulati quelli sottoscritti sia dalla amministrazione che dall'altro
contraente. Non è prescritta, anche in questo caso, la approvazione del contratto.
Ciò posto, si procederà ora alla valutazione delle prime problematiche emerse, in vista
della identificazione, soprattutto, delle norme di immediata applicazione e di quelle ad
efficacia differita.
2. Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 4, comma 1)
La norma è da ritenere immediatamente operativa sia per quanto concerne la istituzione
del nuovo organismo, sia per quanto si riferisce alla organizzazione (centrale e
periferica) che dovrà operare alle dipendenze dello stesso (segreteria tecnica, servizio
ispettivo, Osservatorio dei lavori pubblici). Sono da considerare anche operative - e
dovranno essere disimpegnate via via che si procederà alla istituzione dell'Autorità e
dei nuovi uffici - tutte le competenze affidate all'Autorità e alle strutture dipendenti.
E' da ritenere che i poteri di vigilanza dell'Autorità e degli uffici dipendenti (da
esplicare secondo modalità che in sede regolamentare potranno conseguire più precise
puntualizzazioni) andranno esercitati - per le particolari finalità d'ordine pubblico che
ispirano la disposizione - anche nei confronti dei contratti stipulati prima della entrata
in vigore della nuova legge.
3. Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 6)
La norma, che ridefinisce il ruolo e la posizione, nel sistema amministrativo, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, confermandone la natura di massimo organo tecnico
consultivo, è operante sin dalla entrata in vigore della legge.
Debbono, perciò, ritenersi immediatamente confluite nel Consiglio, insieme alle
precedenti, anche le nuove attribuzioni previste dalla legge (parere obbligatorio su tutti
i contratti di valore superiore a 100 milioni di ECU; parere vincolante in ordine alla
sussistenza delle condizioni per procedere ad appalto concorso, ecc.).
4. Responsabile del procedimento (art. 7, commi 1, 2 e 3)
La figura professionale del responsabile del procedimento (art. 7, comma 1) sarà
definita dalla normativa regolamentare di cui all'art. 3 della legge. Nel frattempo trova
applicazione la disciplina desumibile dalle norme generali dettate in materia dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 (articoli 4, 5 e 6).
Già in questa fase il responsabile del procedimento dovrà esercitare anche le nuove
funzioni attribuitegli dalla legge n. 109 del 1994: comunicazione delle varianti in corso
d'opera all'Autorità e al progettista (art. 25, comma 1, lettera c)); proposta di
conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie (art. 32, comma 1); ecc.
5. Conferenza di servizi (art. 7, commi 4, 5 e 7)
La disposizione - che introduce in tema di conferenze di servizi talune disposizioni
derogatorie o integrative di quelle, di carattere generale, della legge sul procedimento
(n. 241 del 1990) - dispiega immediatamente la sua efficacia.
Conseguiranno, invece, operatività solo al sopravvenire del regolamento le disposizioni -
incompiute - che demandano a tale strumento la disciplina delle forme di pubblicità degli
atti e dei lavori della conferenza (comma 6).
6. Cause di esclusione e qualificazione dei concorrenti (articoli 8 e 9)
6.1. Vanno ricondotte tra le norme incompiute quelle dell'art. 8 della legge n. 109 del
1994 miranti ad ottenere, al più tardi entro il 31 dicembre 1996, l'introduzione di un
nuovo sistema di qualificazione delle imprese, fondato su accertamenti demandati ad enti
pubblici di accreditamento e ad organismi di certificazione pubblici e privati (commi 1 e
3).
La precisa delineazione del nuovo assetto (sostitutivo di quello attuale, imperniato sulle
certificazioni dell'Albo nazionale dei costruttori) resta attribuita all'apposito
regolamento di cui è parola ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 8.
Prima del passaggio al nuovo regime definitivo (e, perciò, nella fase transitoria) è
prevista, tuttavia, una modifica dell'attuale disciplina (art. 9) volta a introdurre più
rigorosi requisiti di carattere tecnico ed economico per la qualificazione dei
concorrenti; anche questa disciplina (fondata ancora sull'intervento dell'Albo nazionale
dei costruttori) non potrà ottenere applicazione sino a che le norme integrative non
saranno state prodotte con i congegni secondari di cui all'art. 9 della legge.
6.2. Sono, invece, immediatamente operanti nell'ordinamento - sin dalla data di
emanazione della legge - la disposizione che pone il divieto di operatività degli albi
speciali e di fiducia delle singole amministrazioni (comma 8) e quella (comma 7) relativa
ai requisiti morali richiesti per l'affidamento di lavori pubblici.
La competenza alla valutazione dei requisiti morali - oggi definiti dalle lettere a) ed f)
del citato comma 7 con proposizioni in larga parte reiterative dei precedenti precetti
della legge n. 57 del 1962 - resta ancora (v. comma 10), in via transitoria, affidata
all'Albo nazionale dei costruttori.
La legge, peraltro, prescrive che il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo (e
la sussistenza, quindi, delle condizioni che consentono di partecipare alle procedure per
l'affidamento dei lavori) debbono sussistere anche nel momento nel quale si procede
all'affidamento dell'appalto.
E' da riconoscere, pertanto, pure alla stazione appaltante (in considerazione anche della
durata di validità del certificato rilasciato dall'Albo: un anno) il compito di
provvedere alla valutazione di dati, successivi al rilascio del certificato, sui quali
l'Albo non è stato in condizione di portare il suo esame.
Già in precedenza la legge n. 57 del 1962 - in vista di assicurare alla stazione
appaltante la possibilità di procedere alla valutazione di tali fatti, non conosciuti
dall'Albo - richiedeva la produzione del certificato generale del casellario giudiziario.
In aggiunta a tale documento deve ritenersi obbligatoria, oggi, anche la produzione del
certificato dei carichi pendenti; ciò in considerazione del fatto che successive
disposizioni (confermate dalla legge-quadro sugli appalti) attribuiscono rilevanza anche
ai procedimenti penali e di prevenzione in corso.
E' da riconoscere, di conseguenza, alle stazioni appaltanti il compito di valutare i fatti
sopraggiunti al rilascio del certificato dell'Albo, al fine di decidere della ammissione -
o meno - alle procedure.
Le singole stazioni appaltanti provvederanno, naturalmente, alle valutazioni di loro
competenza, tenendo conto degli orientamenti interpretativi del Comitato centrale
dell'Albo in tema di iscrizione, sospensione e cancellazione.
Al fine di rendere avvertiti i concorrenti degli oneri di documentazione ai quali sono
tenuti, è opportuno che le stazioni appaltanti richiedano, nel bando di gara e nella
lettera d'invito, il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi
pendenti (certificati dei quali dovrà essere reiterata la produzione prima della stipula
del contratto).
6.3. Con riferimento alla lettera b) del citato comma 7 dell'art. 8 è utile chiarire
quale sia il momento a partire dal quale il procedimento penale deve considerarsi
pendente.
Al riguardo occorre che l'azione penale sia esercitata nei modi e nei termini indicati
dall'art. 405 del codice di procedura penale poiché soltanto a seguito di tale esercizio
viene ad incardinarsi un procedimento, in senso proprio, innanzi al giudice penale (cfr.
Consiglio di Stato - Sez. II, 18 ottobre 1989, n. 953).
Ed è parimenti solo da tale atto che il procedimento stesso potrebbe venir menzionato
quale carico pendente nel relativo certificato (arg. ex art. 129 disp. att.
c.p.p.).
7. Soggetti ammessi alle gare (articoli 10, 11, 12, 13)
Le norme in esame individuano i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici, attraverso la ricognizione di figure soggettive già note
e disciplinate dalla normativa vigente.
La disposizione è di immediata applicazione, salvo che per i consorzi stabili (nuova
figura, quest'ultima, che il regolamento dovrà disciplinare per quanto attiene alla
struttura organizzativa e per quanto concerne le modalità di qualificazione).
8. Programmazione dei lavori pubblici (art. 14)
La norma - che innova profondamente la materia della programmazione regolata, fino ad
oggi, da discipline di settore spesso incomplete - è fra quelle che entrano subito in
vigore non essendo previsti integrazioni o completamenti in sede regolamentare.
Di qui l'obbligo di avviare, con effetto immediato, tutte le attività preparatorie ed
istruttorie finalizzate alla formulazione dei programmi triennali nei termini e nei modi
previsti dalla legge.
Occorre, peraltro, tener presente che è da escludere che il primo programma triennale
possa comprendere anche l'anno in corso; ciò anche per la necessità di predisporre, a
cura del Ministro dei lavori pubblici, lo schema di programma previsto dal comma 5
dell'art. 14.
Pertanto, la nuova programmazione prevista dalla legge, compresi i suoi effetti limitativi
e condizionati (ci si riferisce, in particolare, al divieto di inserire nei programmi
interventi che non siano conformi agli strumenti urbanistici), potrà trovare applicazione
solo a decorrere dall'inizio del prossimo anno solare.
9. Competenze dei consigli comunali (art. 15)
La norma, attributiva di nuove competenze al consiglio comunale, modifica, con effetto immediato, l'attuale riparto di attribuzioni tra consiglio e giunta.
2.0 - Art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (contratti di fornitura di beni e servizi)
L'art. 6 della legge n. 537 del 1993 (interventi correttivi di finanza pubblica), come modificato dall'art. 71, comma 2, del decreto-legge n. 257 del 1994, apporta innovazioni alla disciplina concernente la stipulazione e l'esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni in tema di forniture di beni e servizi.
2.1. Destinatari della disciplina
La nuova normativa trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche
elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
La stessa disciplina si applica, giusta quanto dispone lo stesso art. 6, comma 13, anche
ai contratti di forniture di beni e servizi posti in essere dai concessionari di servizi
pubblici, dai concessionari di costruzione e di gestione, nonché dalle aziende
municipalizzate (rectius: aziende speciali degli enti locali).
2.2. Disciplina di regime - Giudizio di congruità
2.1. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 recano l'assetto di regime applicabile a norma
del comma 3, a decorrere dal quarantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge, a tutti i contratti nuovi. Vanno considerati contratti nuovi anche quelli già
stipulati prima di tale data ma non ancora approvati (sempreché, beninteso, si tratti di
negozi soggetti ad approvazione).
Sono da assimilare ai contratti nuovi anche gli atti aggiuntivi eccedenti il c.d. quinto
d'obbligo.
2.2. L'aspetto innovativo saliente, che contrassegna la disciplina di regime, è
l'introduzione di un'apposita fase procedimentale culminante in un giudizio di congruità
da effettuare ponendo a confronto, nei singoli casi, il prezzo, ipotizzato in concreto,
con quelli di riferimento pubblicati in apposito elenco, in conformità a quanto
stabilisce il comma 2.
E' evidente che l'elenco predisposto potrà indicare prezzi anche differenziati per le
stesse prestazioni, rese, spesso, in circostanze e condizioni (ambientali, territoriali,
ecc.) dissimili.
L'elenco potrà, inoltre, indicare - per l'evidente impossibilità di prefigurare,
immancabilmente, tutte le varianti ipotizzabili - anche prezzi di riferimento compresi fra
un minimo ed un massimo.
I prezzi di riferimento - come è chiarito dal comma 2 dell'art. 71 del decreto-legge n.
257 del 1994 - non si manifestano come limite invalicabile per i prezzi dei singoli
contratti, ma costituiscono solo un parametro indicativo dal quale è possibile anche
discostarsi, in ipotesi particolari, con adeguata motivazione, quando la peculiarità
della fattispecie non consenta l'integrale allineamento ai prezzi pubblicati.
2.3. Il giudizio di congruità dei prezzi va condotto a norma del comma 4, nell'ambito di una autonoma fase procedimentale, assoggettata ai princìpi e alle regole del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990); il procedimento deve concludersi nel termine fissato dalla legge (trenta giorni); devono pronunciarsi i competenti organi tecnici dell'amministrazione; deve essere nominato un funzionario responsabile della procedura (c.d. responsabile del procedimento); deve essere dato avviso dell'avvio del procedimento alla parte (che potrà partecipare alla procedura con proprie osservazioni); ecc.
2.4. La formulazione letterale dei commi 3, 4 e 5 lascia intendere che il procedimento
finalizzato al giudizio di congruità si inserisce nella fase che precede l'approvazione
del contratto (e, quindi, in un momento successivo alla stipulazione).
Nei contratti per i quali non è prevista l'approvazione - anch'essi sottoposti al nuovo
regime stante la portata generale delle disposizioni in esame - è da ritenere che il
giudizio di congruità possa trovar luogo nella fase della formazione del contratto, prima
della stipulazione. E' anche ipotizzabile, in questo caso, la stipulazione di un contratto
sottoposto alla condizione sospensiva del superamento del giudizio di congruità.
2.5. Le possibili conclusioni del giudizio di congruità sono le seguenti:
a) i prezzi vengono ritenuti congrui e pertanto segue, se non sussistano altri fatti
ostativi, l'approvazione del contratto (o, a seconda dei casi, la stipulazione definitiva
oppure il conseguimento di efficacia del contratto);
b) i prezzi non vengono ritenuti congrui; a norma del comma 5, l'amministrazione propone
alla controparte i nuovi prezzi determinati nel giudizio di congruità. Se il contraente
accetta, il contratto viene definitivamente stipulato in conformità ai nuovi prezzi; in
caso contrario, viene negata l'approvazione o, comunque, il contratto non viene concluso o
non consegue efficacia.
2.6. Sempre con una disposizione di carattere chiarificativo, il comma 2 dell'art. 71
del decreto-legge n. 257 del 1994 dispone che il giudizio di congruità debba trovar luogo
anche in assenza dei prezzi di riferimento. Su questa linea già si muoveva - anche se con
un linguaggio meno esplicito - il comma 3 dell'art. 6 della legge n. 537 del 1993 che
imponeva la effettuazione del giudizio di congruità dei nuovi contratti, a decorrere dal
quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, anche in assenza della
pubblicazione dei prezzi di riferimento.
La nuova disposizione dell'art. 71 del decreto-legge n. 257 provvede, peraltro, ad
enunciare, questa volta, anche il parametro alternativo al quale i prezzi dei singoli
contratti dovranno essere confrontati qualora non risultino ancora disponibili i prezzi di
riferimento (da pubblicare ai sensi del comma 2 del citato art. 6).
Il parametro alternativo è indicato dalla legge nei prezzi correnti di mercato, prezzi da
individuare attingendo, ad esempio, ai listini ufficiali delle Camere di commercio, agli
esiti delle ricerche condotte direttamente dalle amministrazioni, ai prezzi di precedenti
contratti di eguale oggetto (meglio se già verificati sul piano della congruità), ecc.
2.7. Nell'ipotesi in cui, per determinati contratti, normative di carattere speciale
già prevedano un giudizio di congruità, tale giudizio continuerà a svolgersi secondo i
parametri di valutazione e le regole per essi dettati.
E' da ritenere inoltre che i giudizi di congruità dell'art. 6 della legge n. 537 del 1993
non possono trovare applicazione per contratti tra pubbliche amministrazioni e nelle
ipotesi in cui esista un regime amministrato o controllato dei prezzi.
Non sembra, altresì, consentito far luogo ai predetti giudizi - fondati sui prezzi di
riferimento o sui prezzi correnti di mercato - anche nelle ipotesi nelle quali sussista,
per il carattere atipico delle prestazioni (forniture di prodotti ad alta tecnologia,
forniture militari di armamenti e simili), per le località in cui si manifesta l'esigenza
di acquisire la fornitura o il servizio (acquisti all'estero, ad es., in area di crisi)
ecc., l'oggettiva impossibilità di utilizzare uno o entrambi i parametri di cui all'art.
6.
Sembra offrire il conforto del dato positivo, a talune almeno di queste ultime ipotesi, il
comma 2 dell'art. 71 del decreto-legge n. 257 del 1994 nel punto in cui esclude
l'utilizzabilità, come parametro, dei prezzi correnti di mercato qualora - per
l'inesistenza di un mercato in senso proprio - detti prezzi risultino insussistenti.
Resterà evidentemente interdetta, in tali casi, anche l'utilizzabilità dei prezzi di
riferimento di cui al comma 2 del citato art. 6 della legge n. 537 del 1993, in quanto
questi ultimi assumono a loro necessario e immancabile presupposto i prezzi di mercato.
2.8. (omissis)
3.1. Una disciplina particolare è dettata per i contratti ad esecuzione continuata e
periodica (comma 6).
Si prevede, per tali contratti - oltre all'effettuazione, al momento della stipula, del
giudizio di congruità (come in qualunque altra fattispecie contrattuale) - l'esecuzione,
nel corso del rapporto, di periodiche verifiche; ciò allo scopo di accertare se, anche
per le prestazioni ancora da eseguire, permanga inalterato nel tempo il rapporto tra
prestazioni ancora da effettuare e corrispettivo dovuto dall'amministrazione
(corrispettivo riconosciuto congruo all'atto della stipula e nelle valutazioni periodiche,
in ipotesi, già compiute).
Non risultando precisato nella legge con quali cadenze le verifiche periodiche debbono
essere eseguite; il punto va definito in apposita clausola da inserire nel contratto.
3.2. Ogni volta che maturi la scadenza prevista, l'amministrazione è chiamata a
procedere alla verifica prescritta ponendo a confronto, tra di loro, i prezzi contrattuali
e quelli di riferimento vigenti nel momento in cui la verifica viene effettuata.
A tali operazioni si procederà, anche in questo caso, in conformità di procedure
ispirate alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) acquisendo, in
particolare, le valutazioni dei competenti organi tecnici dell'amministrazione.
3.3. Se si riscontri, alla scadenza prevista, che il prezzo contrattuale, attualmente
praticato, supera il prezzo di riferimento (o, in mancanza di quest'ultimo, il prezzo
corrente di mercato), si darà avvio a una procedura di revisione.
La detta operazione andrà condotta in conformità ai medesimi criteri da applicare nel
giudizio di congruità di cui si è parlato in precedenza (v. 2.3).
Anche in questa ipotesi - in considerazione del carattere indicativo dei prezzi di
riferimento - dovrà riconoscersi all'amministrazione la possibilità di dar vita ad un
nuovo prezzo (o alla conferma dell'originario), anche con discostamento dai prezzi di
riferimento di cui al comma 2 dell'art. 6 (o da quelli correnti di mercato), quando
peculiari circostanze, apprezzate con adeguata motivazione, impongano l'anzidetta
conclusione.
3.4. Alla parte che ritenga di non sottostare al nuovo prezzo, fissato in sede di revisione, si riconosce la facoltà di recedere dal contratto (in un termine da fissare nella stessa clausola contrattuale di cui in precedenza si è detto: v. 3-1).
3.5. In caso di rifiuto del nuovo prezzo da parte del contraente con il quale il rapporto è in corso (e conseguente recesso di questo ultimo), la legge vieta all'amministrazione di concludere con altri - per le prestazioni ancora da eseguire - contratti retti da condizioni più vantaggiose di quelle proposte, dopo la revisione, all'originario contraente; ciò nell'intento di tutelare quest'ultimo da comportamenti sleali o disattenti dell'amministrazione che lo costringano a recedere ingiustamente dal contratto.
2.4. Revisione di contratti in corso di esecuzione
4.1. Ha carattere di disciplina transitoria quella (commi da 28 a 32) relativa ai
contratti, stipulati dopo il 1° gennaio 1992 (comma 33) la cui esecuzione non abbia
ancora raggiunto il quarto dell'importo complessivo alla data di entrata in vigore della
legge.
Si prevede in questo caso, ove il prezzo contrattuale (o, nel caso di procedura
concorsuale, il prezzo a base d'asta) superi del 15 per cento gli attuali prezzi di
riferimento (depurati dal tasso di inflazione relativo al periodo compreso tra la data di
stipula del contratto e la data di revisione), l'effettuazione di un giudizio sulla
congruità del prezzo. Il superamento del detto limite costituisce presupposto
imprescindibile per procedere al giudizio di congruità.
Nell'ambito di tale giudizio, naturalmente (come in ogni altro caso) i prezzi di
riferimento continueranno ad operare come parametri indicativi. Il giudizio di congruità
potrà, perciò, concludersi, anche in questo caso, riconoscendosi, con adeguata
motivazione, la congruità di un prezzo superiore a quello di riferimento o, addirittura,
la congruità del prezzo originario.
4.2. Nell'ipotesi in cui i prezzi di riferimento non risultino pubblicati, l'accertamento dell'eventuale superamento del 15 per cento e la successiva valutazione di congruità andranno condotti utilizzando prezzi correnti di mercato, così come dispone l'art. 71, comma 2, del decreto-legge n. 257 del 1994.
4.3. Il giudizio di revisione può essere evitato nell'ipotesi in cui il contraente sia
disponibile ad accettare una riduzione del prezzo contrattuale pari al 10 o al 20 per
cento, a seconda che l'importo contrattuale sia inferiore o superiore a 500 milioni.
Ai fini dell'individuazione della base sulla quale le anzidette riduzioni (del 10 o 20 per
cento) vanno applicate, occorre prendere in considerazione il prezzo contrattuale senza
tener conto dell'eventuale ribasso offerto.
In applicazione di tale regola, non potranno venire assoggettati a procedimento di
revisione gli appalti aggiudicati, a seconda dei casi, con ribassi del 10 o del 20 per
cento o superiori.
Per i contratti ai quali siano stati applicati, in sede di aggiudicazione, ribassi
inferiori al 10 o 20 per cento il prezzo contrattuale andrà ridotto fino alla concorrenza
della percentuale stabilita dalla legge.
4.4. Con l'applicazione della riduzione ora ricordata (del 10 o del 20 per cento) si riconosce ricostituito ex lege l'equilibrio contrattuale anche per la parte del contratto già eseguita a tutti gli effetti giuridici ivi compresi quelli di responsabilità contabile.
4.5. Ove la parte non ritenga di consentire alla riduzione prevista del 10 o del 20 per
cento, a seconda dell'importo contrattuale, prende avvio il giudizio di revisione del
prezzo.
Se tale operazione valutativa (da condurre con riguardo ai prezzi di riferimento
pubblicati o al parametro alternativo avanti menzionato) si conclude con un giudizio di
non congruità del prezzo, possono prodursi due evenienze:
a) che il contraente non accetti il più ridotto prezzo risultante dal giudizio di
congruità;
b) che il contraente si dichiari disponibile ad accettare tale prezzo.
Nella prima eventualità il contratto trova ulteriore svolgimento alle condizioni
originariamente stabilite, ma viene sanzionata l'indisponibilità della parte a
riequilibrare il rapporto contrattuale, comminandosi ex lege all'interessato, per un
periodo di tre anni, l'interdizione a stipulare contratti di qualsiasi tipo con le
pubbliche amministrazioni.
Nella seconda ipotesi (accettazione del nuovo prezzo) il riequilibrio si considera
realizzato, come nell'ipotesi della riduzione immediatamente accolta dalla parte, anche
con riferimento alle prestazioni già eseguite, salva l'applicazione del 2,5 per cento di
cui è parola al comma 31.
2.5. Rinnovazione dei contratti in scadenza
La legge sancisce il divieto della rinnovazione tacita dei contratti di fornitura e
servizi.
Una disposizione di carattere transitorio accorda peraltro, fino al 31 dicembre 1994, alle
amministrazioni - con riferimento ai contratti in scadenza in tale anno suscettibili di
rinnovazione tacita - la possibilità di richiedere (espressamente) la rinnovazione del
rapporto contrattuale.
La detta rinnovazione - implicante la conclusione di un contratto svincolato dalle
procedure previste dai commi da 2 a 15 - presuppone tuttavia (oltre alla insussistenza
delle condizioni che renderebbero applicabili i procedimenti di cui ai commi da 28 a 38)
la disponibilità della controparte a concordare - a parità di ogni altra condizione -
una riduzione pari al 10 per cento dell'originario prezzo convenuto.
Un'ulteriore decurtazione del prezzo è prevista dall'ultimo periodo del comma 1 (con
ambigua formula da sottoporre a una lettura restrittiva) e ciò nell'ipotesi in cui la
riduzione del 10 per cento conduca ad un importo superiore ai prezzi di riferimento o -
fino a quando tali prezzi non risulteranno adottati e pubblicati - al parametro
alternativo (prezzi correnti di mercato).
In tali ipotesi dovrà essere accettato, in sede di rinnovazione del contratto, nel primo
caso, un prezzo corrispondente a quello di riferimento e, nel secondo, un prezzo pari a
quello corrente di mercato (desunto alla stregua dei criteri dei quali in precedenza si è
fatto cenno).
La diversità della fattispecie in esame rispetto a quella dei contratti in corso di
esecuzione e la mancanza di ogni richiamo al comma 32 (la disposizione nella quale è
contemplata, appunto, tale sanzione) inducono a ritenere che il rifiuto della parte di
consentire al rinnovo contrattuale non comporti l'interdizione triennale alla stipula di
nuovi contratti con l'amministrazione.
3.0 - Art. 6 della legge n. 537 del 1993 (appalti di opere pubbliche)
Il Ministro dei lavori pubblici ha, con propria circolare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1994, emanato norme interpretative a proposito delle disposizioni dell'art. 6 della legge n. 537 del 1993 in tema di appalti e concessioni di opere pubbliche.
10. Progettazione, varianti, contratti a corpo (articoli 16, 19, comma 1, e 25)
Il comma dell'art. 71 del decreto-legge n. 257 del 1994 - senza prendere posizione in
ordine al carattere compiuto o incompiuto dell'art. 16 della legge n. 109 del 1994 - ha
rinviato l'operatività dei commi da 1 a 5 del citato articolo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 3.
Ciò comporta che la nuova disciplina di cui alla legge n. 109 del 1994 - imperniata su
una progettazione a più fasi, destinata a concludersi con una progettazione esecutiva
caratterizzata dalla definizione, in ogni dettaglio, della futura opera - prenderà ad
operare nell'ordinamento solo in concomitanza con l'entrata in vigore del regolamento di
cui all'art. 3 citato.
E' da ritenere peraltro che nel regime transitorio, pur non essendo ancora obbligatoria
una progettazione esecutiva, rigorosamente aderente al modello della nuova legge, vadano
osservate regole che assicurino la predisposizione di progetti (anche quando il contratto
successivo potrà essere stipulato a misura) caratterizzati da elementi sufficientemente
precisi in ordine alla nuova opera e all'ammontare dei costi della stessa (art. 19, comma
1).
Al differimento di operatività dell'art. 16 (commi da 1 a 5) e dell'art. 19, comma 4 (la
norma che impone, in via obbligatoria il contratto a corpo), non si è, infatti,
accompagnato anche il rinvio della nuova disposizione, a struttura compiuta (e, perciò
immediatamente operativa), dell'art. 25 che vieta ogni variazione del progetto nel corso
della sua esecuzione salvo che la variante sia imposta da ius superveniens o da
circostanze di forza maggiore (da accertare, peraltro - fino a quando il regolamento non
sarà sopraggiunto - senza il rispetto delle particolari modalità che, in sede
regolamentare, dovranno essere definite).
Nel quadro delle disposizioni ad effetto differito in tema di progettazione vanno
ricordate, altresì, le seguenti norme:
- art. 16, comma 6, relativo alla definizione, in sede regolamentare, di elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere;
- art. 17, comma 5, concernente le modalità di calcolo e di liquidazione dei
corrispettivi relativi alle attività di progettazione da definire con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;
- art. 17, comma 9, concernente la determinazione dei requisiti organizzativi,
professionali e tecnici delle società di ingegneria, fermo restando che, in attesa
dell'emanazione del regolamento, si continuerà a far riferimento ai princìpi finora
elaborati dalla giurisprudenza.
11. Regole generali e procedure di scelta del contraente (articoli 19 e 20)
11.1. Debbono ritenersi a trama completa (e perciò, destinate ad entrare immediatamente in vigore) le norme che prevedono il conferimento degli appalti di lavori pubblici con la procedura dei pubblici incanti o della licitazione privata.
11.2. E' da ritenere, parimenti, immediatamente operativa la regola che impone l'aggiudicazione, in caso di licitazione privata, con il criterio del prezzo più basso (o del massimo ribasso sull'elenco prezzi, posto a base di gara, nel caso di lavori di manutanzione periodica).
11.3. Sempre ad efficacia immediata sono le regole (art. 24) che individuano i casi in
cui è consentito far luogo alla trattativa privata, distinguendosi tra contratti di
importo inferiore a 150.000 ECU e contratti di importo superiore a tale somma, ma
inferiori a 5 milioni di ECU.
Il silenzio della norma a proposito della trattativa privata per appalti di importo pari o
superiore a 5 milioni di ECU va interpretato come divieto di utilizzazione della
trattativa privata per i contratti di appalto di tale valore.
Questa conclusione emerge chiaramente - oltre che da univoche indicazioni desumibili dal
dibattito parlamentare - anche dal chiaro tenore del comma 3 dell'art. 20 che consente di
fare ricorso alla trattativa privata esclusivamente nei casi .. previsti dalla presente
legge.
11.4. Sono di immediata operatività le norme relative alla concessione (di lavori e
gestione) e all'appalto concorso e quelle concernenti i procedimenti relativi alla loro
aggiudicazione (l'offerta economicamente più vantaggiosa).
Questa conclusione non resta contraddetta dal fatto che la disciplina dell'aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risulti demandata alla
normativa regolamentare per quanto attiene alla formulazione di un unitario parametro
numerico finale e per quanto concerne le modalità dell'attività della commissione
giudicatrice.
E' agevole osservare, per quanto concerne il primo punto, che la legge elenca direttamente
e in forma analitica, sia per l'appalto concorso [(art. 21, comma 2, lettera a)] che per
la concessione [(art. 21, comma 2, lettera b)], gli elementi ai quali va conferita
rilevanza, nei due casi, ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più
conveniente e i congegni (capitolato speciale di appalto e bando di gara) ai quali spetta
- avendo riguardo ai caratteri dell'opera da realizzare - di graduare i detti elementi.
Alla normativa regolamentare si affida solo il ruolo marginale (insuscettibile di frenare
l'efficacia della disciplina primaria) di indicare le metodologie per la configurazione -
non essenziale - di un unitario parametro numerico finale.
Quanto agli interventi demandati alla normativa regolamentare con riferimento alle
modalità dell'azione delle commissioni giudicatrici (di cui la legge definisce
composizione, tempi di costituzione ecc.: vedi commi da 5 a 8 dell'art. 21), va rilevato
che tali commissioni saranno pienamente in condizione di espletare la loro attività, pur
nell'assenza della normativa regolamentare, conformandosi ai princìpi elaborati dalla
giurisprudenza in relazione a tali organismi e, più in generale, a quelli concernenti gli
organi collegiali chiamati - come nella specie - all'effettuazione di operazioni
valutative in attuazione di parametri prestabiliti.
12. Direzione dei lavori (art. 27)
La nuova disciplina, che individua i soggetti cui può essere affidata l'attività di direzione dei lavori, nel caso in cui l'amministrazione non possa espletarla per carenza d'organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, è di immediata applicazione.
13. Garanzie e coperture assicurative (art. 30)
La norma è di immediata applicazione quanto all'obbligatorietà delle garanzie e delle
coperture assicurative.
Fino all'emanazione del regolamento va applicata, tuttavia, la disciplina transitoria di
cui al comma 3 dell'art. 38 che demanda ai soggetti appaltanti la determinazione delle
modalità relative alle garanzie e coperture predette.
Ai fini della definizione di tali modalità dovrà tenersi conto della dimensione e
tipologia dell'intervento da realizzare e di ogni altro elemento significativo ai fini
della copertura dei rischi.
Va soggiunto che, per i progetti già approvati alla data di entrata in vigore della
legge, non sussiste l'obbligo della assicurazione (art. 30, comma 5), considerato che la
stessa deve far data dall'approvazione del progetto.
14. Definizione delle controversie (art. 32)
La disposizione è di immediata applicazione. Il tentativo di conciliazione obbligatorio, destinato a prevenire la lite e, comunque, ad assicurare l'immediata soluzione dell'insorta controversia, è affidato al responsabile del procedimento.
15. Subappalto (art. 34)
La norma, sostitutiva dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, è di immediata applicazione, perché a struttura completa.
16. Fusioni e conferimenti - Trasferimento e affitto di aziende (articoli 35 e 36)
Le nuove disposizioni - di immediata applicazione - disciplinano le cessioni di azienda, i trasferimenti, le fusioni e le scissioni (intervenute dopo l'entrata in vigore della legge) relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche (anche, eventualmente, sulla base di contratti di appalto antecedenti all'entrata in vigore della legge stessa).