Legge 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo
1. Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con
esse incompatibili.
(ll regolamento è stato emanato con d.P.R. n.
445 del 2000)
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
2. Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica
1. 2. (omissis)
3. 4. (commi abrogati dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000)
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. (omissis)
7. (comma abrogato dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000)
8. (omissis)
9. 10. (commi abrogati dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000)
11. (omissis)
11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la
data di scadenza".
(i commi 11-bis e 11-ter sono stati inseriti dall'articolo 2,
comma 6, della legge n. 191 del 1998)
12. - 14. (omissis)
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
3. Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di impiego
1. (comma abrogato dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000)
2. 3. (commi abrogati implicitamente dal d.P.R. n. 403 del 1998)
4. 5. (commi abrogati dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000)
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre
limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito
il candidato più giovane di età.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n.
191 del 1998)
8. (omissis)
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad
imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. (comma abrogato dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000)
4. Giuramento del sindaco e
del presidente della provincia. Distintivo del sindaco
(abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n.
267
del 2000)
5. Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali
commi da 1 a 6 (abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
7. (omissis)
6. Disposizioni in materia di personale
commi da 1 a 5 (abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio,
anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i
dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di
ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388
del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle
dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono
considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve
essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 14, della
legge n. 191 del 1998)
7. 8. (commi abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
(l'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
è stato abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80)
10. 11. 12. (commi abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
(i commi abrogati restano applicabili alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e ospedaliere)
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti: (omissis)
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 18, della
legge n. 191 del 1998)
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. (omissis)
16. (omissis)
17. (omissis)
18. (omissis)
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. (comma abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
7. Modifiche alla legge
15 marzo 1997, n. 59
(omissis)
8. Disposizioni in materia di contrattazione
collettiva
(omissis)
9. Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
1.- 3 (omissis)
3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b)
, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17
del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza
e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei
parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile".
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 20, della legge
n. 191 del 1998)
4. (comma abrogato dall'art. 275 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara
del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo
53, comma 1, ed". [All'articolo
31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle
parole: "una tantum". ]
(periodo abrogato dallarticolo 20, comma 1, del
decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342)
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
7- bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data
di entrata in vigore dello stesso.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge
n. 191 del 1998)
10. Disposizioni in materia di giudizio di
conto
(articolo abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n.
267 del 2000)
11. Soppressione della commissione
... Competenze del Consiglio superiore dei
lavori pubblici
(omissis)
12. Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità
immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia
residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai
sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da
quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. 4. (commi abrogati dall'articolo 2, comma 24, della legge n. 191 del 1998)
5. (comma abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e riabrogato dall'articolo 184 del decreto legislativo n. 42 del 2004)
6. (primo periodo soppresso dall'articolo 184 del del decreto legislativo n. 42 del 2004 - secondo periodo soppresso dallarticolo 6, comma 2, della legge n. 352 del 1997)
6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2,
lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono
prorogati di sei mesi.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 191
del 1998; i termini sono stati prorogati di altri sei mesi dall'articolo 1 della legge
n. 122 del 1999)
13. Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati.
Sono altresí abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786
del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per
l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di
persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o
per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e
di ogni altro ente non riconosciuto.
(articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge
n. 192 del 2000)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
14. Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione
di beni culturali
(omissis)
15. Disposizioni in materia di pagamento
all'estero delle tasse di concessione governativa ...
(omissis)
16. Difensori civici delle regioni e delle
province autonome
(omissis)
17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: (omissis)
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il seguente: "3-bis"
(omissis)
(comma modificato dall'articolo 2, comma 28, della legge
n. 191 del 1998)
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: (omissis)
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente: "4-bis" (omissis)
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: "Art. 14-bis. " (omissis)
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 14-ter." (omissis)
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 14-quater " (omissis)
8. 9. (commi abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
10. (omissis)
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12 - 23. (omissis)
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: (omissis)
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si
applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
(comma introdotto dall'articolo 43, comma 4, della legge
17 maggio 1999, n. 144)
26 - 29. (omissis)
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
commi da 33 a 36 (abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
37. La commissione statale di controllo (ed
il comitato regionale di controllo) non possono riesaminare il provvedimento
sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
(comma modificato dall'art. 274 del decreto legislativo
n. 267 del 2000)
commi da 38 a 45 (abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
commi da 47 a 49 (omissis)
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
commi da 51 a 59 (abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
commi da 60 a 64 (omissis)
65. (abrogato dall'art. 1, comma 445, legge n. 311 del 2004)
66. (omissis)
commi da 67 a 79 (abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
79-bis. (omissis)
commi da 80 a 86 (abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
87. (omissis)
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis)
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. (omissis)
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
commi da 95 a 130 (omissis)
131 (abrogato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 62 del 2008)
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono
conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di
persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al
primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
(li commi 1 e 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, hanno introdotto le seguenti disposizioni
interpretative:
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione
e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del
comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di
contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento
con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre
la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e
dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo
158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed
esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle
zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle
disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle
relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili
nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che
possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.
(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 33, della legge n. 191 del
1998)
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
commi da 135 a 138 (omissis)