Art. 1. Definizioni.
1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia,
di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono
così definite: a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato
o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
Art.
2. Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane. 1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle
attività di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al
riscontrarsi delle seguenti condizioni: a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di
tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori
d'opera; 2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti
con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti
tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana
trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un
professionista esterno. 3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento
temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza
professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due
anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per
le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta
all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici
di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità
di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al
lavoro o titolare di impresa; 4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal
legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della
domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese
artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'articolo 3, comma
11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato A) al
presente decreto e completa dei relativi allegati. 1. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa
comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1
della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro
delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce
di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA: a) fino a 100.000.000 di lire;
2. L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto
dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di
attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è
quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della
prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.
3. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione,
l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti
economico-finanziari: a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo
non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo
complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di
importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo
corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede
l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali
vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia; 4. L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di
dichiarazione di cui allegato A) al presente decreto e fornire, per gli
ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri
paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti
tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti,
allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o
privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) al presente
decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere
alla data di presentazione della domanda. 5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le
percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque
ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai
competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di
previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di
impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa. Art.
4. Comunicazioni delle variazioni. 1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e
regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le
iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane, l'impresa di pulizia deve
comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalità
previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie
economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del d.P.R. 7
dicembre 1995, n. 581, le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3.
Entro il medesimo termine e modalità l'impresa deve altresì comunicare le
variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25
gennaio 1994, n. 82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo
articolo. 2. Le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino una
variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono
essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalità di cui
al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le
comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le
notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere
accompagnate dalla relativa documentazione. 3. Gli uffici del registro delle imprese e le commissioni provinciali per
l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere in capo delle
imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri
requisiti di capacità economico-finanziaria in qualsiasi momento con le
modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su
segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di
interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su
denuncia di singoli interessati. Art.
5. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per l'esercizio delle attività
di pulizia. 1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle
attività di cui all'articolo 1, con motivato provvedimento della giunta
della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato,
qualora, esperite le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della
legge 25 gennaio 1994, n. 82, venga accertata: a) l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare
gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante; 2. La sospensione può essere accordata anche al venire meno di alcuno dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n.
82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora l'impresa
interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle
procedure di cancellazione di cui all'articolo 6 apposita istanza e la
stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il
periodo di sospensione. 3. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per
l'artigianato nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono
autorizzare nei confronti delle imprese sospese la prosecuzione di tutti i
contratti non direttamente interessati dal comportamento omissivo o
negligente; nei casi di cui alla lettera c) del comma 1 e di cui al comma 2
la predetta autorizzazione è data, anche a tutela degli interessi dei
lavoratori e delle controparti, qualora possa ritenersi che il comportamento
dell'impresa non sia dovuto a dolo o a colpa grave. 4. La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza
dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto
definitivamente il periodo di sospensione senza che l'impresa abbia posto
rimedio alle irregolarità, negligenze od omissioni di cui al presente
articolo la giunta della camera di commercio o la commissione provinciale
per l'artigianato ne dispongono la cancellazione limitatamente all'esercizio
delle attività di pulizia, secondo le procedure di cui all'articolo 6.
Art. 6. Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia.
1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attività di
pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della
camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato,
previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5
della legge 25 gennaio 1994, n. 82, qualora, al venire meno di uno o più dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n.
82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'impresa non presenti
istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, ovvero detta istanza non
venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai
sensi dell'articolo 5 l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato
all'avvio del procedimento di cancellazione. 2. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto
attività di pulizia, la cancellazione per dette attività comporta la
cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese
artigiane. 3. L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 può
richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia nel
registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le
modalità previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne
hanno comportato la cancellazione per detto esercizio. Art.
7. Disposizioni transitorie. 1. Le imprese di pulizia che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle
imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in
data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994,
n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o
alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta
giorni di cui all'articolo 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui
all'allegato A), complete dei relativi allegati. 2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività
di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti
di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2. Art. 8. Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane. 1. La misura del contributo per l'iscrizione delle imprese di pulizia nel
registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane è pari alla
misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni
emanate in attuazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
aumentata del 30 per cento. Il contributo è versato unitamente al predetto
diritto di segreteria secondo le medesime modalità. Nel caso delle imprese
di cui all'articolo 7 il contributo è versato all'atto della presentazione
delle attestazioni di cui al medesimo articolo.
Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della
legge 25 gennaio 1994, n.
82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
(G.U. n. 220 del 13 agosto
1997, n. 188)
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati
e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare
artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia
perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può
essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se
rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la
distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei
ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante
l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero
mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per
quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per
quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare,
per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli
amministratori per le società di capitali e per le società cooperative,
salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n.
108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite
dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente
l'attività;
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello
svolgimento dell'attività.
Art. 3. Fasce di classificazione.
b) fino a 400.000.000 di lire;
c) fino a 700.000.000 di lire;
d) fino a 1.000.000.000 di lire;
e) fino a 2.000.000.000 di lire;
f) fino a 4.000.000.000 di lire;
g) fino a 8.000.000.000 di lire;
h) fino a 12.000.000.000 di lire;
i) fino a 16.000.000.000 di lire;
l) oltre 16.000.000.000 di lire.
b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto
disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente,
costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti
ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei
costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente
attività di pulizia e di disinfezione.
b) una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che
determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o
costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
c) una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia
previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di
lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai contratti
collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia,
comprensivi degli eventuali integrativi territoriali, cui l'impresa non
abbia posto rimedio.