Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
Art. 1 Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale , anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano . La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica , in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
2. La detrazione stabilita al comma 1 é ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. É consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta .
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai
precedenti commi possono essere utilizzate in tutto o in parte dal venditore
possono essere trasferite per i rimanenti
periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità
immobiliare.
(comma così modificato dall'art. 2, comma
12-bis, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
12-bis. All’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".
8 - 9. (omissis)
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali é richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies ) é
inserito il seguente:
"127- duodecies ) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b) , della legge 5 agosto 1978,
n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".
Artt. da 2 a 40 (omissis)
Art. 41 Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
2. (omissis)
3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis)
Artt. da 42 a 48 (omissis)
Art. 49 Norme particolari per i comuni e le province
1 - 6. (omissis)
7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera h) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "Entro il 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1998". Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.
8. (omissis)
9. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.
10 - 16. (omissis)
17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il primo periodo é sostituito dal seguente: "Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime".
18. Sono considerati validi gli
strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da
parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso
previste dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649,
26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio
1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio
1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi
dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della
presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la
formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo
decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi
decreti- legge.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 13-18
novembre 2000, n. 507, in G.U. 22 novembre 2000, n. 48)
Artt. da 50 a 65 (omissis)