Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59
(G.U. 8 aprile 1998, n. 82, s.o. 65/L)
articoli da 1 a 32 (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)
art. 33 (competenze del giudice amministrativo - n.d.r.)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, [ ivi compresi quelli
]
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al
servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481.
(comma dichiarato
incostituzionale da Corte cost. con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204, nella
parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi
compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in
un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché»
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
(comma dichiarato
incostituzionale da Corte cost. con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204)
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: «o di servizi».
(articolo così costituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 205 del 2000)
art. 34 (competenze del giudice amministrativo in materia edilizia e urbanistica - n.d.r.)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in
materia urbanistica ed edilizia.
(comma dichiarato
incostituzionale da Corte cost. con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204, nella
parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimento
e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» in materia
urbanistica ed edilizia.
(comma dichiarato
anticostituzionale da Corte Cost. n. 281 del 28 luglio 2004, nella parte in cui
istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la
giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto
diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno)
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica
concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
(comma dichiarato
anticostituzionale da Corte Cost. n. 281 del 28 luglio 2004, nella parte in cui
istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la
giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto
diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno)
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
(articolo così costituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), legge n. 205 del 2000)
art. 35 (procedimento nelle controversie di competenza del giudice amministrativo - n.d.r.)
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al r.d. 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
4 Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è sostituito dal seguente:
«Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce
anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali».
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi.
(articolo così costituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), legge n. 205 del 2000)
art. 36
1. La rubrica e il primo comma dellarticolo 410 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: «Art. 410 - (omissis)»
art. 37
1. Dopo larticolo 410 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 410-bis - (omissis)».
art. 38
1. Larticolo 412 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 412 - (omissis)»
art. 39
1. Dopo larticolo 412 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 412-bis (omissis)
Art. 412-ter (omissis)
Art. 412-quater (omissis)»
art. 40
1. Dopo il quarto comma dellarticolo 413 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: (omissis)
art. 41
1. Dopo lultimo comma dellarticolo 415 del Codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma: (omissis).
art. 42
1. Dopo larticolo 417 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «417-bis. (omissis)»
articoli da 43 a 44 (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)
art. 45
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto legislativo sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)