Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
(G.U. n. 124 del 29 maggio 1999, s.o. n. 101/L)
(abrogato dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 152)
(ogni riferimento deve essere fatto al Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Titolo I - Principi generali e competenze
Titolo II - Obiettivi di qualità
Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica
destinazione
4. Disposizioni generali
5. Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
6. Obiettivo di qualità per specifica destinazione
Capo II - Acque a specifica destinazione
7. Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
8. Deroghe
9. Acque di balneazione (omissis)
10. Acque dolci idonee alla vita dei pesci
11. Successive designazioni e revisioni
12. Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci (omissis)
13. Deroghe (omissis)
14. Acque destinate alla vita dei molluschi (omissis)
15. Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi (omissis)
16. Deroghe(omissis)
17. Norme sanitarie (omissis)
Titolo III - Tutela dei corpi idrici e
disciplina degli scarichi
Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento
18. Aree sensibili
19. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
20. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili
21. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
22. Pianificazione del bacino idrico
23. Modifiche al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
24. Acque minerali naturali
25. Risparmio idrico
26. Riutilizzo dell'acqua
Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
27. Reti fognarie
28. Criteri generali della disciplina degli scarichi
29. Scarichi sul suolo
30. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
31. Scarichi in acque superficiali
32. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
33. Scarichi in reti fognarie
34. Scarichi di sostanze pericolose
Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
35. Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte (omissis)
36. Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue
37. Impianti di acquacoltura e piscicoltura
38. Utilizzazione agronomica
39. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
40. Dighe
41. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
Titolo IV - Strumenti di tutela
Capo I - Piani di tutela delle acque
42. Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica
43. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
44. Piani di tutela delle acque
Capo II - Autorizzazione agli scarichi
45. Criteri generali
46. Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
47. Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
48. Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Capo III - Controllo degli scarichi
49. Soggetti tenuti al controllo
50. Accessi ed ispezioni
51. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
52. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
53. Interventi sostitutivi
Titolo V - Sanzioni
Capo I - Sanzioni amministrative e danno ambientale
54. Sanzioni amministrative
55. Sanzioni in materia di aree di salvaguardia e modifiche al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236
56. Competenza e giurisdizione
57. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
58. Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
Capo II - Sanzioni penali
59. Sanzioni penali
60. Obblighi del condannato
61. Circostanza attenuante
Titolo VI - Disposizioni finali
ALLEGATO 1:
Monitoraggio
e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale.
ALLEGATO 2: Criteri per la
classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale.
ALLEGATO 3: Rilevamento delle
caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dellimpatto esercitato
dallattività antropica.
ALLEGATO 4: Contenuti
dei piani di tutela dei bacini idrografici.
ALLEGATO 5: Limiti
di emissione degli scarichi idrici.
ALLEGATO 6: Criteri
per la definizione delle aree sensibili e meno sensibili.
ALLEGATO 7: Zone
vulnerabili.
Titolo I - Principi generali e competenze
1. Finalità
1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre linquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) lindividuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nellambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
d) ladeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nellambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
e) lindividuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dellinquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) lindividuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dellarticolo 117, primo comma, della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
"acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) "acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario;
d) "acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: larea di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dellambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) "acque dolci": le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
l) acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo; m) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
m) "agglomerato": area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
n) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
n-bis) "utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione allapplicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata allutilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
o) autorità dambito: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dellarticolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
o-bis) "gestore del servizio idrico integrato": il soggetto che in base alla convenzione di cui allart. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;
p) bestiame: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
q) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso lazoto allo stato molecolare gassoso;
r) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
s) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
t) eutrofizzazione: arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dellequilibrio degli organismi presenti nellacqua e della qualità delle acque interessate;
u) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
v) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
z) inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dalluomo nel l'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
aa) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
aa-bis) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, laltra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
bb) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti allarticolo 40;
cc) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
cc-bis) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e allassegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;
dd) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
ee) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
ff) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5;
gg) stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero lutilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dellallegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
ii) "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
3. Competenze
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorità di bacino, lAgenzia nazionale e le Agenzie regionali per la protezione dellambiente assicurano lesercizio delle competenze già spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino allattuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dallappartenenza allUnione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o allambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità allarticolo 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 fermi restando i poteri di ordinanza previsti dallordinamento in caso di urgente necessità, nonché quanto disposto dallarticolo 53.Gli oneri economici connessi allattività di sostituzione sono posti a carico dellente inadempiente.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie allattuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
5. Ai sensi dellarticolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto dei Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dallUnione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dellUnione europea recepite dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi dacqua e della fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono allAgenzia nazionale per la protezione dellambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative allattuazione del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri competenti, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. LAgenzia nazionale per la protezione dellambiente elabora a livello nazionale, nellambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dellambiente anche per linvio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dellambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni allUnione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono lattiva partecipazione di tutte le parti interessate allattuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
Titolo II - Obiettivi di qualità
Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione
4. Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui allarticolo 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. Lobiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. Lobiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte delluomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela delle acque di cui allarticolo 44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei lobiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di buono come definito nellAllegato 1;
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale elevato come definito nellAllegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui allarticolo 6 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui allallegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dellobiettivo di qualità ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione
7. Le regioni possono altresì definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.
5. Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43 le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nellallegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui allarticolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dellautorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici ladozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dellobiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato sufficiente di cui allallegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato buono entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dellattività umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dellobiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) lesistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino lulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici allinterno dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
6. Obiettivo di qualità per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 4, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, lobiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nellallegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dellambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualità delle acque di cui al comma 1 allobiettivo di qualità per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 1 le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.
Capo II - Acque a specifica destinazione
7. Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dellallegato 2.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanità, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.
8. Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla tabella 1/A dellallegato 2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nellAllegato 2 tabella 1/A dal simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per i parametri indicati con un asterisco nellAllegato 2, tabella 1/A, fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.
9. Acque di balneazione (omissis)
10. Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
a) i corsi dacqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, nonché di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il d.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna, istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.
2. Sono escluse dallapplicazione del presente articolo e degli articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per lallevamento intensivo delle specie ittiche, nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per lallontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dellallegato 2, sono classificate, entro quindici mesi dalla designazione, come acque dolci salmonicole o ciprinicole.
4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese sino a coprire lintero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare nellambito del medesimo, tratti come acqua salmonicola e tratti come acqua ciprinicola.
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia, nellambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
11. Successive designazioni e revisioni
1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
12. Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci (omissis)
13. Deroghe (omissis)
14. Acque destinate alla vita dei molluschi (omissis)
15. Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi (omissis)
16. Deroghe (omissis)
17. Norme sanitarie (omissis)
Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento
18. Aree sensibili
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dellallegato 6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
a) i laghi di cui allallegato 6, nonché i corsi dacqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dellAdriatico nordoccidentale dalla foce dellAdige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi dacqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nellAllegato 6 e sentita lAutorità di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano allinterno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base di criteri previsti dallAllegato 6, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono allinquinamento di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono allinquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dellarticolo 32 entro sette anni dall'identificazione.
19. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui allallegato 7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nellallegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni stabilite nellallegato 7/A-I, le regioni, sentita lAutorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, allinterno delle zone indicate nellallegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita lAutorità di bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui allallegato 7/A-I, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19.4.1999, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4.5.1999.
6. Entro un anno dallentrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui allallegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se già posti in essere, programmi dazione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dallinquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nellanno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica dellefficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dellefficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicati al Ministero dellambiente, secondo le modalità indicate nel decreto di cui allarticolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonché degli interventi di formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice di buona pratica agricola è di raccomandata applicazione al di fuori delle zone vulnerabili.
20. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili
1. Con le modalità previste dallarticolo 19 e sulla base delle indicazioni contenute nellAllegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui allarticolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dallinquinamento derivante dalluso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nellambito della pianificazione di bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano dAzione Nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
21. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Su proposta delle autorità dambito, le regioni per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, allinterno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dellart. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dellart. 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.
4. La zona di tutela assoluta è costituita dallarea immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere unestensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.
5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni duso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivida in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dellopera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati linsediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che limpiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dellestrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestioni di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque a eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano allinterno delle zone di rispetto le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5.
7. In assenza dellindividuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha unestensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per luso umano, individuano e disciplinano, allinterno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricaduta della falda;
b) emergenze naturali e artificiali della falda;
c) zone di riserva.
Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
22. Pianificazione del bacino idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare lequilibrio del bilancio idrico come definito dallAutorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni duso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le regioni definiscono sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi dacqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni allAutorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e alle autorità di bacino competenti. Le autorità di bacino provvedano a trasmettere i dati in proprio possesso allAgenzia nazionale per la protezione dellambiente secondo le modalità di cui allarticolo 3 comma 7
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dallautorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dallarticolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dallarticolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6-bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dellarticolo 4 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare lequilibrio del bilancio idrico.
23. Modifiche al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il secondo comma dellarticolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dallarticolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (omissis)
2. Il comma 1 dellarticolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dallarticolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (omissis)
3. Larticolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dallarticolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (omissis)
4. Larticolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente: (omissis)
5. E soppresso il secondo comma dellarticolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dellarticolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui allarticolo 17, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta a un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, lutilizzazione può proseguire, fermo restando lobbligo del pagamento del canone per luso effettuato e il potere dellautorità concedente di sospendere in qualsiasi momento lutilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.
6-bis. I termini previsti dallarticolo 1, comma 4, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, per la
presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui allarticolo 4 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dallarticolo
2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al
31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
(comma così modificato dall'articolo 52, comma 73,
della legge n. 448 del 2001)
(termine da ultimo prorogato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 300 del
2006)
7. Il primo comma dellarticolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dellarticolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: (omissis)
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora alla scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare a essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva lapplicazione di quanto previsto allarticolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni a uso idroelettrico di pertinenza dellEnel, per le quali risulti decorso il termine di 30 anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori 30 anni a far data dallentrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dellente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza di presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.
9. Dopo il terzo comma dellarticolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è inserito il seguente: (omissis)
9-bis. Fatta salva lefficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dellarticolo 94 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dellarticolo 88, comma 1, lettera p) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 su proposta del ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per usi domestici, come definiti dallarticolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire lequilibrio del bilancio idrico di cui allarticolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
9-quater. Il comma 2 dellarticolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dallarticolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente: (omissis)
9-quinquies. Il comma 3 dellarticolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è abrogato.
24. Acque minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.
25. Risparmio idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie alleliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante lutilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Il comma 1 dellarticolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: (omissis)
3. Allarticolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, è inserito il seguente: (omissis)
4. Allarticolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis)
5. Le regioni, sentita le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
26. Riutilizzo dell'acqua
1. Allarticolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 4, è, in fine, aggiunto il seguente: (omissis)
2. Larticolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente: (omissis)
3. Il decreto di cui allarticolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dellambiente e dellindustria, del commercio e dellartigianato e dintesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per lapplicazione della riduzione di canone prevista dallarticolo 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
27. Reti fognarie
1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate aree sensibili gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c) della limitazione dellinquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.
4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dellarticolo 62, che raggiungono lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.
28. Criteri generali della disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dallallegato 5
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nellesercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui allallegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limiti meno restrittivi di quelli fissati nellallegato 5:
a) nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dellautorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dellarticolo 34, si intende effettuata subito a monte, dal punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. Lautorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per laccertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. Lautorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dallarticolo 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dellallegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dallattività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio dacqua o in cui venga utilizzata una portata dacqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono allAgenzia nazionale per la protezione dellambiente le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui allarticolo 3, comma 7.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dellambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui allarticolo 3, comma 7.
10. Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
29. Scarichi sul suolo
1. E vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
a) per i casi previsti dallarticolo 27, comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata limpossibilità tecnica o leccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dellarticolo 28, comma 2. Sino allemanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dellallegato 5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
2. Al di fuori delle ipotesi previste
al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono, entro il 31
dicembre 2003,
essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al
riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui allarticolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così come sostituito dellarticolo 26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi
indicati, lautorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
(comma così modificato dall'articolo 25, comma 1,
della legge n. 179 del 2002)
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dellallegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti della tabella 3 dellallegato 5 ovvero, se più restrittivi, i limiti fissati dalle normative regionali vigenti. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dellallegato 5.
30. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. E vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 lautorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 il Ministero dellambiente per i giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a terra possono altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dallestrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. Per le perforazioni in mare con le quali è svolta attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal decreto 28 luglio 1994 del ministro dellambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare lassenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o allutilizzazione agronomica entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, lautorizzazione allo scarico è a tutti gli effetti revocata.
31. Scarichi in acque superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dellarticolo 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dellallegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dellallegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:
a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dellarticolo 28, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone dalta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse temperature è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sullambiente.
32. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
1. Ferme restando le disposizioni dellarticolo 28, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dallarticolo 31, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nellallegato 5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75% per lazoto totale.
3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati allinterno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo allinquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dellobiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
33. Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando linderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dellallegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dallamministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dellimpianto e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dellarticolo 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei
rifiuti anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici
provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche,
trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano
la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle
reti da parte dell'ente gestore.
(comma così modificato dall'articolo 25, comma 2,
della legge n. 179 del 2002)
34. Scarichi di sostanze pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o lutilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dellallegato 5 e nei cui scarichi se accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere allentrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dellallegato 5.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nellambiente in cui è effettuato lo scarico, lautorità competente in sede di rilascio dellautorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per lambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dellarticolo 28, commi 1 e 2.
3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dellallegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dellattività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dellallegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo luscita dallo stabilimento o dallimpianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Lautorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dellallegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui allarticolo 45, comma 2, secondo periodo, limpianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dellallegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione lautorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dellallegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
5. Lautorità che rilascia lautorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dellallegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea..
Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
35. Immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e di posa in mare di cavi e condotte (omissis)
36. Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato lutilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, lautorità competente ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nellimpianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione allautorità competente ai sensi dellarticolo 45 è, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate che rispettino i valori limite di cui allarticolo 28, commi 1 e 2 e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dellarticolo 27;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali lulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
4. Lattività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dellimpianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. Lautorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. Lautorità competente provvede altresì alliscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3./b>
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui allarticolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
7. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 e il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3 lettera b) che è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui allarticolo 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto ai soli obblighi di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
37 Impianti di acquacoltura e piscicoltura
1. Con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dellindustria, del commercio e dellartigianato, della sanità e, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dellimpatto sullambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
38. Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 19 per le zone vulnerabili e dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dellallegato 1 al predetto decreto, lutilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui allarticolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari a esse assimilate, così come individuate in base al decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione allautorità competente di cui allarticolo 3, commi 1 e 2 del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b).
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i ministri dellambiente, dellindustria, del commercio e dellartigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto dm, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati e in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto.
3. Nellambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate, nonché specifici casi di esonero dallobbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti limposizione di prescrizioni da parte dellautorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dellattività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dallarticolo 59, comma 11-ter.
39. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, le regioni disciplinano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa leventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolare ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o limmissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
40. Dighe
1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Titolo II.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dellacqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sullimpianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dellecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate tal d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dellambiente di concerto con i Ministri dellindustria del commercio e dellartigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della Protezione Civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; è trasmesso al Registro italiano dighe per linserimento come parte integrante del foglio condizioni per lesercizio e la manutenzione di cui allarticolo 6 del d.P.R. 1° novembre 1959, n.1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con lapprovazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi dellarticolo 89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dallemanazione del decreto di cui al comma 4. Fino allapprovazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dellarticolo 17 del d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per lesercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dellinvaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.
41. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dellalveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi dacqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti allautorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nellelenco ufficiale di cui allarticolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Titolo IV - Strumenti di tutela
Capo I - Piani di tutela delle acque
42. Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e analisi dellimpatto esercitato dallattività antropica
1. Al fine di garantire lacquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare limpatto antropico esercitato sul medesimo.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui allallegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.
3. Nellespletamento dellattività conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
43. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee allinterno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui allallegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità allallegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dellambiente, nellesercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi dellarticolo 92 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, con lAgenzia nazionale per la protezione dellambiente, le agenzie regionali e provinciali dellambiente, le province, le autorità dambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
44. Piani di tutela delle acque
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dellarticolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nellallegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità dambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.
3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dellattività conoscitiva;
b) lindividuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
c) lelenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dallinquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) lindicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dellefficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
5. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dalladozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
Capo II - Autorizzazione agli scarichi
45. Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Lautorizzazione è rilasciata al titolare dellattività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per leffettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, lautorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica larticolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nellambito della disciplina di cui allarticolo 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nellosservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico è in pubblica fognatura. Lautorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, lautorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino alladozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui allarticolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
8. Per gli scarichi in un corso dacqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, lautorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dellambiente interessato, lautorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e lambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per listruttoria delle domande dautorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. Lautorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Lautorità stessa, completata listruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione allautorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
46. Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dallindicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nellanno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dalleventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonchè dallindicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dellallegato 5 dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero lutilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
47. Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui allallegato 5 e della corrispondenza tra la capacità dellimpianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria allavvio dellimpianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.
48. Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.
2. E comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi è autorizzato ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo limpatto negativo sullambiente.
Capo III - Controllo degli scarichi
49. Soggetti tenuti al controllo
1. Lautorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura lente gestore, ai sensi dellarticolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
50. Accessi ed ispezioni
1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari allaccertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire laccesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
51. Inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione allo scarico
1. Ferma restando lapplicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione allo scarico, lautorità competente al controllo procede, secondo la gravità dellinfrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dellautorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per lambiente;
c) alla revoca dellautorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per lambiente.
52. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dellallegato 5 lautorità competente nel rilasciare lautorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, linstallazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dellautorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
53. Interventi sostitutivi
1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il Ministro dellambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dellambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dellEnte inadempiente.
2. Nellesercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dellambiente nomina un commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dellorganizzazione del sistema dei controlli.
Titolo V - Sanzioni
Capo I - Sanzioni amministrative e danno ambientale
54. Sanzioni amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nelleffettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui allallegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dellarticolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dallautorità competente a norma dellarticolo 33, comma 1 o dellartico