Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229)

abrogato dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, decreto legislativo n. 42 del 2004

TITOLO I - Beni culturali

TITOLO II - Beni paesaggistici e ambientali

Allegato A

TITOLO I - Beni culturali

Capo I - Oggetto della tutela

Sezione I - Tipologia dei beni

Art. 1. Oggetto della disciplina

1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione.

Art. 2. Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.

2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

4. Sono beni archivistici:

a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse pubblico.

5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).

6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 3 Categorie speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)

1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all’articolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
b) gli studi d’artista definiti nell’articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell’articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

Art. 4. Nuove categorie di beni culturali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.

Sezione II - Individuazione

Art. 5 . Beni di enti pubblici e privati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco.

3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla regione competente.

4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.

5. I beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

Art. 6. Dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresì l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall’articolo 10.

4. La regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 7. Procedimento di dichiarazione
(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)

1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall’articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia, del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione, risultante dall’atto di iniziativa o dalla proposta, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune interessato.

4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 6, comma 4.

Art. 8. Notificazione della dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)

1. La dichiarazione prevista dall’articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell’articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.

Art. 9 Accertamento dell'esistenza di beni archivistici
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano 1 parte documenti anteriori all’ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall’acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico.

2. Il soprintendente archivistico accerta d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

Sezione III - Disposizioni generali e transitorie

Art. 10 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:

a) alle cose e ai beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
b)alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2;
c) ai beni archivistici;
d) ai beni librari.

2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell’articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’articolo 6.

Art. 11. Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali

1. Restano ferme:

a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo testo unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3;
c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12. Regolamento
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73;d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73)

1. Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.

3. In questo Titolo si intende per “regolamento” il provvedimento emanato a norma del comma 1.

Art. 13. Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)

1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell’articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.

2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.

3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell’articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.

Art. 14. Raccolte ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)

1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 15. Vigilanza e cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.6; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

1. La vigilanza sui beni culturali indicati nell’articolo 2 compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.

2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.

3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì all’impostazione e alla definizione delle modalità d’attuazione, anche in collaborazione con le Università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.

Art. 16. Catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)

1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.

2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l’elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.

4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell’articolo 6 e gli elenchi previsti dall’articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza .

Art. 17. Funzione consultiva
(D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)

1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale importanza.

2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 18. Provvedimenti legislativi particolari
(D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791)

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel d.P.R. 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

Art. 19. Beni culturali di interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)

1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Art. 20. Convenzioni internazionali

1. L’attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni nazionali.

Capo II - Conservazione

Sezione I- Controlli

Art. 21. Obblighi di conservazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38,lett. g e 42, comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero.

2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l’autorizzazione prescritta al comma 1.

4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.

Art. 22. Collocazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)

1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l’autorizzazione del Ministero.

2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall’articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.

3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell’articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.

Art. 23. Approvazione dei progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l’autorizzazione prevista all’articolo 21.

Art. 24. Interventi di edilizia
(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)

1. L’approvazione prevista dall’articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.

Art. 25. Conferenza di servizi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis,14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17)

1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.

2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, n. 377, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. L’amministrazione che provvede all’esecuzione dei lavori informa il Ministero dell’adempimento delle condizioni dell’approvazione.

Art. 26. Valutazione di impatto ambientale
(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)

1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima.

2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell’ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.

3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l’approvazione, tali da porre in pericolo l’integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.

Art. 27. Lavori provvisori urgenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.

Art. 28. Sospensione dei lavori
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 20)

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23 e 27 ovvero condotti in difformità dall’approvazione rilasciata a norma dell’articolo 26.

2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell’articolo 6.

3. Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l’ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 29. Vigilanza sui beni culturali
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

1. I beni culturali di proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.

2. Per l’applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.

Art. 30. Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 artt. 23, 24, 25, 27, 32; d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant’anni dopo l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio.

2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Art. 31. Archivi storici di organi costituzionali
(Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell’articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

Art. 32. Ispezione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 9; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i)

1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Art. 33 Controllo sui beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla regione competente per territorio. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Sezione II - Restauro ed altri interventi

Art. 34. Definizione di restauro

1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

Art. 35. Autorizzazione e approvazione del restauro

1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.

2. Con l’approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Art. 36. Procedure urbanistiche semplificate

1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all’incidenza dell’intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell’articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al comune interessato.

Art. 37. Misure conservative
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)

1. Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.

2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall’articolo 41, comma 2.

Art. 38. Procedura di esecuzione
(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)

1. Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.

2. La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.

Art. 39. Provvedimenti in materia di beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)

1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1, lettera d) del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 40. Obblighi di conservazione degli archivi
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a)

1. Gli enti pubblici hanno l’obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.

2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico.

3. I soprintendenti archivistici vigilano sull’osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.

Art. 41. Intervento finanziario dello Stato
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)

1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l’esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

2. Per gli interventi disposti a norma dell’articolo 37 l’onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall’articolo 40.

4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 6.

Art. 42. Erogazione del contributo
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.

2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.

Art. 43. Contributo in conto interessi
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)

1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell’articolo 23.

2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo in misura non superiore al cinquanta per cento dell’ammontare degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo e, comunque, nella misura massima di sei punti percentuali del tasso applicato sull’operazione. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

Art. 44. Oneri a carico del proprietario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)

1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l’articolo 41, comma 2, l’ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario.

2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 45. Apertura al pubblico degli immobili restaurati
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2)

1. Gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

Art. 46. Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)

1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l’amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l’amministrazione interessata, la progettazione e l’esecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta dall’amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.

2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l’ente interessato.

3. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune interessato.

4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 47. Custodia coattiva
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.

Art. 48. Deposito negli archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, artt. 34 e 39)

1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato.

2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell’ente.

Sezione III - Altre forme di protezione

Art. 49. Prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)

1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. L’esercizio di tale facoltà è indipendente dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è eseguita con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la comunicazione personale l’amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari.

4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell’articolo 7, comma 3.

Art. 50. Manifesti e cartelli pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23)

1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Art. 51. Distacco di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)

1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l’autorizzazione dal soprintendente.

Art. 52. Studi d'artista
(Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15 )

1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d’artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l’inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d’uso.

2. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli studi d’artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.

Art. 53. Esercizio del commercio in aree di valore culturale
(Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13)

1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l’esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell’articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Capo III - Circolazione in ambito nazionale

Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 54. Beni del demanio storico, artistico e archivistico
(Codice civile, artt. 822 e 824)

1. I beni culturali indicati nell’articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 55. Alienazioni soggette ad autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)

1. E’ soggetta ad autorizzazione del Ministero l’alienazione:

a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;
b) dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;
c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2, o di parti di esse.

2. Il Ministero può autorizzare l’alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

3. E’ altresì soggetta ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.

4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

Art. 56. Autorizzazione alla permuta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all’articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.

2. Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.

Art. 57. Altri casi di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)

1. Le disposizioni dell’articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.

2. Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 58. Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente;
b) i dati identificativi dei beni alienati;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’alienazione;
e) l’indicazione del domicilio in Italia dell’alienante e dell’acquirente ai fini delle comunicazioni previste dagli articoli 5 e 7.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II - Prelazione

Art. 59. Diritto di prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)

1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal Ministero.

3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dall’alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 60. Condizioni della prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)

1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 58.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione.

3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione è inefficace ed all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 61. Esercizio della prelazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale, ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e il prezzo.

2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell’ente richiedente.

Sezione III - Commercio

Art. 62. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10)

1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell’allegato A di questo testo unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall’articolo 132 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall’articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della regione.

3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Art. 63. Attestati di autenticità e di provenienza
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)

1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha l’obbligo di porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione.

2. All’atto della vendita i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

Art. 64. Commercio di documenti
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3 , 4 e 5)

1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l’elenco dei beni archivistici posti in vendita.

2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell’articolo 6, comma 2.

Capo IV - Circolazione in ambito internazionale

Sezione I - Uscita e ingresso nel territorio nazionale

Art. 65. Divieto di uscita dal territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art.1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487)

1. È vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l’uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell’articolo 2 e di quelli indicati nell’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 9.

2. E' comunque vietata l'uscita:

a) dei beni dichiarati a norma dell’articolo 6;
b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l’esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo testo unico. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 66. Attestato di libera circolazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18)

1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell’articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.

2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio dell’amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell’attestato di libera circolazione.

3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di libera circolazione.

4. L’attestato di libera circolazione è rilasciato dall’ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

6. L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d’ufficio;
b) un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
c) un terzo è trasmesso all’ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall’articolo 6.

8. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l’ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c).

Art. 67. Ricorso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4)

1. Avverso il diniego dell’attestato, l’interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale.

2. Copia del ricorso è contestualmente inviata all’ufficio di esportazione interessato.

3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l’ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l’attestato di libera circolazione.

Art. 68. Acquisto coattivo
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20)

1. L’ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

Art. 69. Uscita temporanea
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2)

1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall’articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

3. Al fine dell’uscita disciplinata dal comma 1, l’interessato chiede l’assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all’estero.

4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall’uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell’interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.

5. L'assenso è sempre subordinato all’assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.

6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero, o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. L’uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.

Art. 70. Ingresso nel territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21)

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall’ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

Sezione II - Esportazione dal territorio dell’Unione europea

Art. 71. Denominazioni
(Legge 30 marzo 1998, n. 88,art. 1)

1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII si intendono:

a) per “regolamento CEE” e “direttiva CEE”, rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per “Stato richiedente”, lo Stato membro dell’Unione europea che promuova l’azione di restituzione a norma della sezione III.

Art. 72. Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
(Legge 30marzo 1998, n. 88, art. 11)

1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni culturali indicati nell’allegato A di questo testo unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l’attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A di questo testo unico, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all’assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.

4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell’articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea

Art. 73. Restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

a) beni indicati nell’allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea.

5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell’articolo 69, comma 4.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Art. 74. Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E.
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3)

1. L’autorità centrale prevista dall’articolo 3 della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea;
b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati all’articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;
f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 75. Azione di restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4)

1. Gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall’articolo 73.

2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all’uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L’atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l’intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 76. Prescrizione dell’azione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)

1. L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’articolo 73, comma 3, lettere b) e c).

Art. 77. Indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell’illecita circolazione residente in Italia.

Art. 78. Pagamento dell’indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)

1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all’uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.

3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 79. Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 74, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Art. 80. Azione di restituzione a favore dell’Italia
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)

1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 81. Destinazione del bene restituito
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio dell’amministrazione centrale, sentiti il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

Art. 82. Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo, nonché sull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Art. 83. Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

2. Con il regolamento previsto dall’articolo 12 sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.

Art. 84. Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati.

Capo V - Ritrovamenti e scoperte

Art. 85. Ricerca di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.

2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo decreto ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Art. 86. Concessione di ricerca
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)

1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o privati l’esecuzione di ricerche e di opere indicate nell’articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.

3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

6. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

Art. 87. Scoperta fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)

1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.

4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Art. 88. Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)

1. I beni indicati nell’articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.

Art. 89. Premio per i ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario indicato nell’articolo 86;
c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall’articolo 87.

2. Qualora il proprietario dell’immobile abbia ottenutola concessione prevista dall’articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.

Art. 90. Determinazione del premio
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell’articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente.

2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico

Sezione I - Espropriazione

Art. 91. Espropriazione di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 54; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)

1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi.

2. L’espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro.

Art. 92. Espropriazione per fini strumentali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)

1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.

Art. 93. Espropriazione per interesse archeologico
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56)

1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali.

Art. 94. Dichiarazione di pubblica utilità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b)

1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell’articolo 92, anche con atto della regione.

2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 95. Indennità di esproprio per i beni culturali
(R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1)

1. Nel caso dell’articolo 91 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato.

2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto dopo il deposito dell’indennità offerta dall’espropriante ed accettata dall’espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale.

Art. 96. Rinvio a norme generali
(R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)

1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93 l’indennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per opere pubbliche.

Art. 97. Interventi di valorizzazione

1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili.

Sezione II - Fruizione

Art. 98. Beni demaniali
(Codice civile, art.822)

<>

1. I beni culturali indicati nell’articolo 54 sono destinati al godimento pubblico.

Art. 99. Apertura al pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche
(Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; d.m. 11 dicembre 1997, n. 507, art 5, comma 1)

1. L’apertura al pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali è disposta e regolamentata dal Ministero.

2. Ai fini del comma 1 si intende per:

a) museo: struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;
b) area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d’uso complessiva;
c) parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.

Art. 100. Biglietto d’ingresso
(Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)

1. L’accesso ai luoghi indicati nell’articolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.

2. Sono stabiliti dal regolamento:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;
d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso sono destinati all’adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all’espropriazione e all’acquisto, anche mediante l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma.

Art. 101. Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali
(D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 28)

1. Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite.

Art. 102. Mostre o esposizioni
(Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h)

1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d’arte ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali

2. E’ soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all’esposizione:

a) di opere d’arte di proprietà dello Stato, assentito dall’ufficio competente;
b) di opere d’arte costituenti beni culturali a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell’articolo 6;
c) di beni archivistici.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.

5. L’autorizzazione può essere subordinata all’adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere

6. L’autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall’articolo 22.

7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 103. Vigilanza
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.

Art. 104. Cooperazione con le regioni e gli enti locali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152)

1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 105. Accordi per la promozione della fruizione
(legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Art. 106. Visita pubblica di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)

1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già dichiarati a norma dell’articolo 6 che rivestano altresì un interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate a norma dell’articolo 6.

2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.

4. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 45.

Art. 107. Accesso agli archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell’articolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento.

2. Il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell’interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.

3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.

4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.

Art. 108. Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici.

2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 109. Accesso agli archivi privati
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b)

1. I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell’articolo 6, comma 2, hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d’intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.

2. Le modalità di consultazione sono concordate tra il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.

Art. 110. Declaratoria di riservatezza
(D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 3 e 4)

1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.

Art. 111. Fruizione da parte delle scuole
(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 7 e 8)

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l’altro, le modalità per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.

2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l’ente interessato.

Art. 112. Servizi di assistenza culturale e di ospitalità
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1)

1. Nei luoghi indicati all’articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. I servizi riguardano in particolare:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.

Art. 113. Concessione dei servizi
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3)

1. I servizi indicati all’articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell’amministrazione.

2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l’affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.

3. I funzionari preposti agli istituti di cui all’articolo 99, comma 1, d’ora in poi indicati come “capo dell’istituto”, provvedono all’affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.

5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l’integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell’articolo 99, comma 1.

Sezione III - Uso individuale

Art. 114. Uso dei beni culturali
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter)

1. Il Ministero può concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale.

2. Il capo dell’istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

Art. 115. Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali