Decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni
(G.U. n. 98 del 28
aprile 2000, s. o. n. 66/L)
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà regolamentare
Art. 1. Ambito di applicazione e calcolo degli importi
Art. 2. Definizioni
CAPO II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dellAutorità sui lavori pubblici
Artt da 3 a 6. (abrogati dal d.lgs. n. 163 del 2006)
TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELLACCESSO AGLI ATTI
CAPO I - Organi del procedimento
Art. 7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Art. 8. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
CAPO II - Disciplina dellaccesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9. Pubblicità degli atti della Conferenza dei servizi
Art. 10. (abrogato dal d.lgs. n. 163 del 2006)
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO I - La programmazione dei lavori
Art. 11. Disposizioni preliminari
Art. 12. Fondo per accordi bonari
Art. 13. Programma triennale
Art. 14. Pubblicità del programma
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 15. Disposizioni preliminari
Art. 16. Norme tecniche
Art. 17. Quadri economici
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18. Documenti componenti il progetto preliminare
Art. 19. Relazione illustrativa del progetto preliminare
Art. 20. Relazione tecnica
Art. 21. Studi di prefattibilità ambientale
Art. 22. Schemi grafici del progetto preliminare
Art. 23. Calcolo sommario della spesa
Art. 24. Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25. Documenti componenti il progetto definitivo
Art. 26. Relazione descrittiva del progetto definitivo
Art. 27. Relazioni geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica del progetto definitivo
Art. 28. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Art. 29. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Art. 30. Elaborati grafici del progetto definitivo
Art. 31. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
Art. 32. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo
Art. 33. Piano particellare di esproprio
Art. 34. Stima sommaria dellintervento e delle espropriazioni del progetto definitivo
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35. Documenti componenti il progetto esecutivo
Art. 36. Relazione generale del progetto esecutivo
Art. 37. Relazioni specialistiche
Art. 38. Elaborati grafici del progetto esecutivo
Art. 39. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Art. 40. Piano di manutenzione dellopera e delle sue parti
Art. 41. Piani di sicurezza e di coordinamento
Art. 42. Cronoprogramma
Art. 43. Elenco dei prezzi unitari
Art. 44. Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico
Art. 45. Schema di contratto e capitolato speciale dappalto
Art. 46. Verifica del progetto preliminare
Art. 47. Validazione del progetto
Art. 48. Modalità delle verifiche e della validazione
Art. 49. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 50. Ambito di applicazione
Art. 51. Limiti alla partecipazione alle gare
Art. 52. Esclusione dalle gare
Art. 53. Requisiti delle società di ingegneria
Art. 54. Requisiti delle società professionali
Art. 55. (abrogato dal d.lgs. n. 163 del 2006)
Art. 56. Penali
Art. 57. (abrogato dal
d.lgs. n. 163 del 2006)
Art. 58. Contenuto del bando
CAPO III - Concorsi di progettazione
Art. 59. (abrogato dal
d.lgs. n. 163 del 2006)
Art. 60. Contenuto del bando
Art. 61. Valutazione delle proposte progettuali
CAPO IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 62. Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo
Art. 63. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Art. 64. Modalità di svolgimento della gara
CAPO V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 65. Disposizioni generali
Art. 66. Requisiti di partecipazione
Art. 67. Licitazione privata
Art. 68. Lettera di invito
Art. 69. Pubblico incanto
Art. 70. Verifiche
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71. Disposizioni preliminari
Art. 72. Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali
Art. 73. Condizione per la partecipazione alle gare
Art. 74. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non
eseguite direttamente
Art. 75. (abrogato dal d.lgs. n. 163 del 2006)
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Artt. da 76 a 82.
(abrogati dal d.lgs. n. 163 del 2006)
Art. 83. Appalto per lesecuzione dei lavori congiunto allacquisizione di beni
immobili
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici
Artt. 84 e 85.
(abrogati dal d.lgs. n. 163 del 2006)
Art. 86. Schema di contratto
Art. 87. Contenuti dellofferta
Sezione quarta: Lavori in economia
Art. 88. Tipologie di lavori eseguibili in economia
CAPO II - Criteri di aggiudicazione
Art. 89. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sullelenco prezzi
Art. 90. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari
Art. 91. Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 92. Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Artt. 93 e 94.
(abrogati dal d.lgs. n. 163 del 2006)
Art. 95. Requisiti dellimpresa singola e di quelle riunite
Art. 96. Società tra imprese riunite
Art. 97. Consorzi stabili di imprese
Art. 98. Requisiti del concessionario
Art. 99. Requisiti del promotore
Art. 100. Cauzione provvisoria
Art. 101. Cauzione definitiva
Art. 102. Fidejussione a garanzia dellanticipazione e fidejussione a garanzia dei
saldi
Art. 103. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi
Art. 104. Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 105. Polizza assicurativa del progettista
Art. 106. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
Art. 107. Requisiti dei fidejussori
Art. 108. Garanzie di concorrenti riuniti
Art. 109. Stipulazione ed approvazione del contratto
Art. 110. Documenti facenti parte integrante del contratto
Art. 111. Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art. 112. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dellappaltatore
Art. 113. Anticipazione
Art. 114. Pagamenti in acconto
Art. 115. (abrogato dal d.lgs. n. 163 del 2006)
Art. 116. Ritardato pagamento
Art. 117. Penali
Artt. da 118 a 122. (abrogati dal d.lgs. n. 163 del
2006)
TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 123. Ufficio della direzione dei lavori
Art. 124. Direttore dei lavori
Art. 125. Direttori operativi
Art. 126. Ispettori di cantiere
Art. 127. Sicurezza nei cantieri
CAPO II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128. Ordini di servizio
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129. Giorno e termine per la consegna
Art. 130. Processo verbale di consegna
Art. 131. Differenze riscontrate allatto della consegna
Art. 132. Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Sezione Terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133. Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 134. Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Art. 135. Diminuzione dei lavori
Art. 136. Determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Art. 137. Contestazioni tra la stazione appaltante e lappaltatore
Art. 138. Sinistri alle persone e danni alle proprietà
Art. 139. Danni
Art. 140. Appalto integrato
Art. 141. Subappalto
Art. 142. Modo di esecuzione dei lavori
Art. 143. Lavori in amministrazione diretta
Art. 144. Cottimo
Art. 145. Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Art. 146. Lavori durgenza
Art. 147. Provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 148. Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO X - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Artt. da 149 a 151. (abrogati dal d.lgs. n. 163 del 2006)
TITOLO XI - CONTABILITA DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma della contabilità
Art. 152. Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Art. 153. Lavori in economia contemplati nel contratto
Art. 154. Lavori di manutenzione
Art. 155. Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 156. Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Art. 157. Giornale dei lavori
Art. 158. Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Art. 159. Annotazione dei lavori a corpo
Art. 160. Modalità della misurazione dei lavori
Art. 161. Lavori e somministrazioni su fatture
Art. 162. Note settimanali delle somministrazioni
Art. 163. Forma del registro di contabilità
Art. 164. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Art. 165. Eccezioni e riserve dellappaltatore sul registro di contabilità
Art. 166. Titoli speciali di spesa
Art. 167. Sommario del registro
Art. 168. Stato di avanzamento lavori
Art. 169. Certificato per pagamento di rate
Art. 170. Contabilizzazione separate di lavori
Art. 171. Lavori annuali estesi a più esercizi
Art. 172. Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 173. Conto finale dei lavori
Art. 174. Reclami dellappaltatore sul conto finale
Art. 175. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
CAPO II - Contabilità dei lavori in economia
Art. 176. Annotazione dei lavori ad economia
Art. 177. Conti dei fornitori
Art. 178. Pagamenti
Art. 179. Giustificazione di minute spese
Art. 180. Rendiconto mensile delle spese
Art. 181. Rendiconto finale delle spese
Art. 182. Riassunto di rendiconti parziali
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Art. 184. Iscrizione di annotazione di misurazione
Art. 185. Operazioni in contraddittorio dellappaltatore
Art. 186. Firma dei soggetti incaricati
TITOLO XII - COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I - Disposizioni preliminari
Art. 187. Oggetto del collaudo
Art. 188. Nomina del collaudatore
Art. 189. Avviso ai creditori
Art. 190. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 191. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
CAPO II - Visita e procedimento di collaudo
Art. 192. Estensioni delle verificazioni di collaudo
Art. 193. Oneri dellappaltatore nelle operazioni di collaudo
Art. 194. Processo verbale di visita
Art. 195. Relazioni
Art. 196. Discordanza fra la contabilità e lesecuzione
Art. 197. Difetti e mancanze nellesecuzione
Art. 198. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Art. 199. Certificato di collaudo
Art. 200. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 201. Obblighi per determinati risultati
Art. 202. Lavori non collaudabili
Art. 203. Domande dellappaltatore al certificato di collaudo
Art. 204. Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 205. Svincolo della cauzione
Art. 206. Commissione collaudatrici
Art. 207. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica
Art. 208. Certificato di regolare esecuzione
Art. 209. Approvazione degli atti di collaudo
Art. 210. Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XIII - DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Art. 211. Applicazione
Art. 212. Scavo archeologico, restauro e manutenzione
Art. 213. Attività di progettazione per i beni culturali
Art. 214. Progetto preliminare
Art. 215. Progetto definitivo
Art. 216. Progetto esecutivo
Art. 217. Progettazione dello scavo archeologico
Art. 218. Progettazione dei lavori di impiantistica e sicurezza
Art. 219. Adeguamento del progetto
Art. 220. Lavori di manutenzione
Art. 221. Consuntivo scientifico
Art. 222. Sistema di realizzazione dei lavori e scelta del contraente
Art. 223. Procedura di scelta del contraente
Art. 224. Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ... LAVORI ESEGUITI NELLAMBITO DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26.02.1987 N. 49.
(omissis)
TITOLO XV - DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231. Abrogazione di norme
Art. 232. Disposizioni transitorie
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà regolamentare
Art. 1 (Ambito di applicazione e calcolo degli importi)
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dallarticolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli
enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in
misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nellambito di
funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a
norma dellarticolo 117 della Costituzione.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e
annullato nella parte in cui si riferisco alle Regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano)
3. Ai sensi dellarticolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di
cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno
adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e
annullato nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e di
Bolzano)
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dellI.V.A.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dallarticolo 2, comma 2, della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dellambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti allarticolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati allarticolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nellarticolo 17, commi 4 e 13, nellarticolo 20, comma 4, e nellarticolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento duso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare unopera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m) restauro: lesecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di unopera o di un manufatto;
n) completamento: lesecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale unopera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dallarticolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per lesecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: lappalto avente ad oggetto ai sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e lesecuzione dei lavori. (leggasi «articolo 19, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 4, della Legge» in seguito all’entrata in vigore della legge n. 166 del 2002)
CAPO II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici
Art. 3 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
(abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 4 (Esercizio della funzione di vigilanza)
(abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 5 (Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
(abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 6 (Esercizio del potere sanzionatorio)
(abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO I - Organi del procedimento
Art. 7 (Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nellelenco annuale di cui allarticolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dellintervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dellintervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. (abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 8 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento fra laltro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove lavvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dallarticolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui allarticolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per lillustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni allAutorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove listituzione dellufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dellarticolo 17, comma 4, della Legge giustificano laffidamento dellincarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per lesecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:1 - lavvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nellelenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nellambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - lidoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;q) svolge le attività necessarie allespletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando lallegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette allOsservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per lesecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi leventuale presenza delle caratteristiche di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere lindicazione degli adempimenti di legge oggetto dellincarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dellincarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per lesecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e leventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per lesecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e delleventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare allorgano sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici liscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine allorganico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone allamministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dellarticolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dellincentivo previsto dallarticolo 18 della Legge relativamente allintervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dallordinamento di appartenenza.
CAPO II - Disciplina dellaccesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9 (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, lamministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 10 (Accesso agli atti)
(abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO I - La programmazione dei lavori
Art. 11 (Disposizioni preliminari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12 (Fondo per accordi bonari)
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dellarticolo 31 bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per laccelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.
Art. 13 (Programma triennale)
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui allarticolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono allaggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dallapprovazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14 (Pubblicità del programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione allUfficio delle pubblicazioni ufficiali dellUnione Europea.
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 15 (Disposizioni preliminari)
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra laltro, a principi di minimizzazione dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dallintervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dellintervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dellintervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dellappaltatore e con lapprovazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dellopera o del lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto allentità, alla tipologia e categoria dellintervento da realizzare, riporta fra laltro lindicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui lintervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere lintervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dellopera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca lintervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sullambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione allattività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti linterferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e lambiente;
b) lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui lintervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dellintegrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell"analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante limpiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Art. 16 (Norme tecniche)
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. (abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 17 (Quadri economici)
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dellintervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dallappalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui allarticolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale dappalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. Limporto dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per lesecuzione delle lavorazioni ed importo per lattuazione dei piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare)
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dellintervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dallintervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per laffidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dallarticolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 19 (Relazione illustrativa del progetto preliminare)
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dellintervento, contiene:
a) la descrizione dellintervento da realizzare;
b) lillustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dellintervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c) lesposizione della fattibilità dellintervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dellesito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dellesito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d) laccertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dallarticolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con lindicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per garantire laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, leventuale articolazione dellintervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
Art. 20 (Relazione tecnica)
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dellintervento da realizzare, con lindicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nellintervento.
Art. 21 (Studio di prefattibilità ambientale)
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e allentità dellintervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dellintervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dellintervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dellimpatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) lindicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché lindicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Art. 22 (Schemi grafici del progetto preliminare)
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dellintervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui allarticolo 21, comma 1, lett. d) sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dellintervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nellarticolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, allubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro dinsieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro dinsieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che lintervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui allarticolo 14, comma 7, della Legge.
Art. 23 (Calcolo sommario della spesa)
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nellarea interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
Art. 24 (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nellintervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nellintervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui lintervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25 (Documenti componenti il progetto definitivo)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui allarticolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale dappalto redatti con le modalità indicate allarticolo 43 (trattasi di errore di coordinamento: si legga articolo 45 - n.d.r.). Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 26 (Relazione descrittiva del progetto definitivo)
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dellintervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui allart. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dellintervento con la specificazione dellavvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dellintervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da quanto previsto allarticolo 36, comma 3.
Art. 27 (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo)
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29 (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dellintervento sullambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dallintervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie allesecuzione dellintervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 30 (Elaborati grafici del progetto definitivo)
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dellintervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata allintervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata allintervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dellintervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dellintervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dellintervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dellintervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dallintervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dellintervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
Art. 31 (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
Art. 32 (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dellintervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 33 (Piano particellare di esproprio)
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.
Art. 34 (Stima sommaria dellintervento e delle espropriazioni del progetto definitivo)
1. La stima sommaria dellintervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nellarea interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo allimporto così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dellintervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto dappalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Lelaborazione della stima sommaria dellintervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dellintervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 (Documenti componenti il progetto esecutivo)
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico lintervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dellopera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dellincidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone lopera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36 (Relazione generale del progetto esecutivo)
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale dappalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede limpiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale dappalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene lillustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dellesecuzione dellintervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
Art. 37 (Relazioni specialistiche)
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dellintervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 38 (Elaborati grafici del progetto esecutivo)
1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari allesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui allarticolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39 (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)
1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dellintervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra laltro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con lindicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, lattività di manutenzione dellintervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, lefficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene linsieme delle informazioni atte a permettere allutente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da unutilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nellintervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nellintervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge.
Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento)
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono lorganizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dellintervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori dopera, allutilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42 (Cronoprogramma)
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, limporto degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43 (Elenco dei prezzi unitari)
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44 (Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e laggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.
Art. 45 (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dellappaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare alloggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, luna contenente la descrizione delle lavorazioni e laltra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica delloggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, lobbligo per laggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi dopera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dellintervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dellintervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a) nellapprovvigionamento dei materiali da parte dellaggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
c) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dellintervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dellintervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso dopera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dellopera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dellarticolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui allart. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Art. 46 (Verifica del progetto preliminare)
1. Ai sensi dellarticolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, allentità e allimportanza dellintervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende allobiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui lintervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dellefficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dellefficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
Art. 47 (Validazione del progetto)
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra laltro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per lassunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) lesistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) lesistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) lesistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) leffettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) lesistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l) lacquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare limmediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale dappalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Art. 48 (Modalità delle verifiche e della validazione )
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui allarticolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
Art. 49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo lacquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui allarticolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dallultimo periodo dellarticolo 7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 50 (Ambito di applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dallarticolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui allarticolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti allarchitettura ed allingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dallISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
Art. 51 (Limiti alla partecipazione alle gare)
1. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per laffidamento di un appalto di servizi di cui allarticolo 50, in più di unassociazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta lesclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale lambito territoriale previsto dallarticolo 18, comma 2-ter della Legge si riferis