DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 30 SETTEMBRE 1999
Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti
(G.U. n. 235 del 6 ottobre 1999)

Visto ... (omissis)

Visto l'art. 3, primo comma e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale Tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di introdurre nuove disposizioni in merito alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (Formale impegno).

1. La Cassa depositi e prestiti, su richiesta dei soggetti mutuatari, fornisce il formale impegno alla concessione dei finanziamenti, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il formale impegno, proposto dal direttore generale e deliberato dal consiglio di amministrazione, ha la validità di tre anni.

3. Con il formale impegno la Cassa depositi e prestiti si obbliga irrevocabilmente a mettere a disposizione, per il periodo di validità del provvedimento, la somma necessaria al finanziamento delle spese di investimento indicate dai soggetti mutuatari.

4. La somma di cui al comma precedente è resa disponibile attraverso uno o più mutui, concessi secondo la procedura di cui ai precedenti articoli ed alle condizioni vigenti all'atto della concessione.

5. Per ottenere il formale impegno i soggetti mutuatari devono produrre, a corredo dell'istanza, apposita deliberazione contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario e la descrizione delle spese di investimento da finanziare».

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Ministro: Amato

DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 30 SETTEMBRE 1999
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la revoca d'ufficio di mutui ordinari non erogati.

Visto ... (omissis)

Visto l'art. 3, primo comma e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale Tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di autorizzare la Cassa depositi e prestiti alla revoca d'ufficio di mutui non più destinati alle spese di investimento poste a base dell'originaria concessione;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti:

Decreta:

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a revocare d'ufficio i mutui concessi entro il 31 dicembre 1988, in base al decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al credito ordinario, sui quali non risulti disposta alcuna erogazione alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. La revoca comporta gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, primo periodo, del decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998.

3. I soggetti mutuatari interessati, entro il termine del 30 novembre 1999, devono far pervenire le richieste per il mantenimento in ammortamento del mutuo o la sua devoluzione, ove consentita, per altra spesa di investimento finanziabile.