DECRETO del Ministero dei
lavori pubblici 1 giugno 2001
Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle
strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni
(G.U. n. 5 del 7 gennaio 2002- s.o. n.6)
Visto l'art.13, comma 6 del Decreto
Legislativo 30.4.92, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive
modificazioni, che prevede l'obbligo per gli enti proprietari delle strade, di
istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e delle
relative pertinenze, secondo le modalità stabilite con apposito decreto emanato
dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Considerato che l'Ispettorato
Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale ha predisposto, in
attuazione della citata prescrizione del Codice, un documento recante il Titolo
:"Modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade";
Considerato che con il verbale della 7a riunione tenuta in data 9.6.97 dalla
"Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e
progettazione, costruzione e manutenzione di strade", il Consiglio
Nazionale delle Ricerche ha approvato il suddetto documento;
Visto il voto n.
335 reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
nell'adunanza dell'11.11.98 con il quale le succitate direttive inerenti il
catasto delle strade sono state approvate, previo apporto di alcuni
perfezionamenti;
Decreta:
Sono approvate le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle Strade, di cui al comma 6 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che si riportano in allegato al presente decreto di cui formano parte integrante e che individuano, sotto l'aspetto tecnico, l'obiettivo finale da raggiungere.
Esse sono dirette a tutti gli Enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall'art. 2 del decreto sopracitato, e cioè:
- l'ANAS e le Società Concessionarie per le autostrade di
interesse nazionale;
- l'ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
- le Regioni per le strade regionali;
- le Province per le strade provinciali;
- i Comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane.
Ai fini della formazione e conservazione del Catasto delle Strade gli Enti proprietari devono dotarsi di strutture specifiche.
I Comuni della stessa Regione , le Province e le Regioni possono consorziarsi in entità territoriali più ampie, istituendo un unico organo di supporto tecnico, ma lasciando comunque distinti i loro catasti. Alle Regioni spetta anche il coordinamento di tutte le fasi, ed in particolare della raccolta e trasmissione dei dati all'Archivio Nazionale delle strade, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, fatta eccezione per i dati relativi alle strade ed autostrade statali in concessione ed alle strade ed autostrade statali in gestione all'ANAS, che sono raccolti e trasmessi all'Archivio direttamente dagli Enti concessionari o gestori.
Il Catasto delle Strade è organizzato secondo un'architettura hardware di tipo client/server con possibilità di collegamento in rete ai fini della consultazione da parte di terzi. Per quanto riguarda l'architettura software essa e' basata su una banca dati di tipo relazionale, strutturata secondo le specifiche contenute nell'Allegato al presente decreto, e su di un sistema GIS (Geographic Information System) che consenta di rappresentare la cartografia del territorio ed il grafo della rete stradale, di selezionare i singoli elementi stradali e di visualizzare gli attributi contenuti nella banca dati.
Ai fini della congruenza degli elementi stradali di connessione fra strade di Enti proprietari diversi, tali Enti, su iniziativa di uno di essi, definiscono congiuntamente in via preventiva le modalità di rappresentazione degli elementi di confine ed i codici relativi. In caso di mancata definizione entro trenta giorni dalla proposta formulata da uno degli Enti, intervengono le Regioni od il Ministero dei Lavori Pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.
Il Ministero dei Lavori Pubblici assegna il codice identificativo a ciascun Ente proprietario di strade, qualora esso non sia già ricompreso negli elenchi contenuti nell'Allegato.
Le autostrade e le strade di interesse nazionale, le strade regionali, provinciali e comunali sono accatastate, assumendo l'allegato al presente decreto come obiettivo finale da raggiungere, secondo il seguente ordine di priorità:
- autostrade e strade di interesse nazionale : entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- strade regionali : entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- strade provinciali e comunali extraurbane con larghezza pavimentata non inferiore a metri 5,50: entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- altre strade comunali extraurbane con larghezza pavimentata inferiore a metri 5,50 e strade urbane pavimentate: entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per queste ultime, in una prima fase, il rilevamento può essere limitato agli attributi globali degli elementi stradali, alle giunzioni ed alle aree di traffico che consentono di definire il grafo della rete, come indicato nell'Allegato al presente decreto.
Al termine delle operazioni per la formazione del Catasto e prima di trasmetterne le informazioni all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, si procede all'esame dei dati rilevati per verificarne la congruenza con le reti geodetiche nazionali.
Il Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - indica agli Enti proprietari le modalità di estrazione dei dati dal Catasto e di trasmissione dei medesimi all'Archivio Nazionale delle Strade.
Per i dati estratti dal Catasto formato dagli Enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, secondo le specifiche di cui al precedente articolo 8, e' previsto apposito collaudo da eseguire con procedura automatica da parte dell'Ispettorato citato.
Art. 10
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti, per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.