Legge
24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(G.U. n. 274 del 25 novembre 2003, s.o.
n. 181)
Articoli da 1 a 13 (omissis)
Art. 14. Servizi pubblici locali
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole «di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguente «di rilevanza economica»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164.»
c) al comma 4, lettera a), le parole: «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico»; e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: «, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore»;
(lettera dichiarata illegittima da Corte Cost. con sentenza 27 luglio 2004, n. 272)
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;
g) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile»;
h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».h-bis). Dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un’impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni».
2. All'articolo 113-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
(comma dichiarato illegittimo da Corte
Cost. con sentenza 27 luglio 2004, n. 272)
a) nella rubrica le parole «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»
b) al comma 1, alinea, le parole: «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;
c) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 4 è abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine dell'affidamento».
Art. 15. Acquisto di beni e servizi
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi.Articoli da 16 a 23 (omissis)
Art. 24. Proroga dell'agevolazione Iva per ristrutturazioni edilizie
1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Articoli 25 e 26 (omissis)
Art. 27. Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal ministero per i Beni e le attività culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999. (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.)
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.
5.(comma soppresso)
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L’accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del ministero per i Beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l'agenzia del Demanio e con la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3, nonché ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e ter.
13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio,
individua beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili
ai fini istituzionali da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti
in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in
materia. Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede
mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell’ambito degli accordi di programma
può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni
assentite.
(comma così modificato dall'articolo
1, comma 263, lettera a), legge n. 296 del 2006)
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi
13 e 13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono
individuati:
(comma così modificato dall'articolo
1, comma 263, lettera b), legge n. 296 del 2006)
a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;
b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro.
13-quater. Gli immobili individuati e
consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione
e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6
a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
(comma
aggiunto dall'articolo 1, comma 443, legge n. 311 del 2004)
13-quinquies. - 13-sexies. (abrogati dall'articolo 1, comma 263, lettera c), legge n. 269 del 2006)
Art. 28. Cessione terreni
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l’acquisto, è concesso l’ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all’acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.».1-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari»;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dei conduttori» sono aggiunte le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e, dopo le parole: «l’irregolarità», sono aggiunte le seguenti: «dell’affitto o»;
c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l’acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5»;
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni di» sono aggiunte le seguenti: «affitto o»;
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: «in caso di cessione» sono aggiunte le seguenti: «agli affittuari o».
Articoli da 29 a 31 (omissis)
Art. 32. Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di
repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del
2004 nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma
26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge
statale)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al Titolo V della Costituzione come disegnato nella riforma disposta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite nel presente decreto e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, legge n. 350 del 2003)
7. Al comma 1 dell' articolo 141, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
(omissis)
8. All'articolo 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
(omissis)
9. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, legge n. 350 del 2003)
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 9, comma 1. Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
11. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, legge n. 350 del 2003)
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive per la concessione ai Comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'Autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il ministro dell'Interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'«Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio». Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all’articolo 9, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il ministro dell'Interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinato 1 milione di euro per ciascuno degli anni relativi al triennio 2004 - 2006, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 9, comma 1.
14. Per le opere eseguite da terzi su
aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad
esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni
gravati da diritti di uso civico, il rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell'agenzia del Demanio, rispettivamente, a cedere
a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile
dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio
indisponibile dello Stato.
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004
nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma
26)
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad
ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato deve essere presentata, tra l’11
novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla Filiale dell'agenzia del Demanio
territorialmente competente corredata dell'attestazione del pagamento all'erario
della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree,
determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un
periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda
deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio
di cui all'articolo 8, commi 1 e 4. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo
frazionamento.
(scadenze così prorogate
dall'articolo 5, comma 1, legge n. 191 del 2004)
16. La disponibilità alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto
a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato viene espressa dalla Filiale dell'agenzia del Demanio
territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la
necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di
vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di
passaggio.
(scadenza così prorogata
dall'articolo 5, comma 1, legge n. 191 del 2004)
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della Filiale dell'agenzia del Demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente decreto.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della Filiale dell'agenzia del Demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 1. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla date di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, con legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 31 ottobre 2005 i canoni
per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle
allegate al decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 agosto
1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
(termine differito dall'articolo 14-quinquies della
legge n. 168 del 2005)
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 2, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, legge n. 350 del 2003)
25. Le disposizioni di cui ai Capi IV
e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla
presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro
il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano
altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la
nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004
nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa
determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati)
26. Sono suscettibili di sanatoria
edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004
nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la
possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di
tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1)
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
(per l'emanazione della legge regionale si veda l'articolo 5, comma 1, legge n. 191 del 2004)
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 maggio 2003, n. 105;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e del presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.);
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.
(lettera così sostituita dall'articolo 4, comma 125, legge n. 350 del 2003)
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale.
30. L'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 4.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa
alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l’11
novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al
modello allegato e alla documentazione di cui al comma 4.
(scadenza così prorogata
dall'articolo 5, comma 1, legge n. 191 del 2004)
33. Le regioni, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la
definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un
incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura
determinata nella tabella C allegata al
presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di
repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di
riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio,
nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004
nella parte in cui prevede le parole “entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto” anziché le parole “tramite
la legge di cui al comma 26")
34. Ai fini dell'applicazione del presente decreto non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come modificato dal presente decreto, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di
concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 4, della
denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonché, ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
per l'occupazione del suolo pubblico entro il 31 ottobre 2005, nonché il
decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un
provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in
sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente
corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni
realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 e all'articolo 48
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004
nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa
disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune)
(scadenza così
prorogata dall'articolo 10, comma 1, legge n. 307 del 2004)
38. La misura dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di
versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al
presente decreto, paragrafi "calcolo dell’oblazione" e "calcolo
dell’anticipazione degli oneri concessori".
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004
nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso decreto-legge n.
269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la
misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di
versamento)
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente decreto, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato. Con decreto interdipartimentale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:
(omissis)
43. L'articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
(omissis)
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l’applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.
44. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole «l'inizio» sono inserite le seguenti parole «o l'esecuzione».
45. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti parole «nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
46. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: (omissis)
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono incrementate del cento per cento.
48.(comma soppresso)
49.(comma soppresso)
49-bis. All’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreché l’impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio».
49-ter. L’articolo
41 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal
seguente:
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004)
(omissis)
49-quater. All’articolo
48 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(omissis)
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
51. 52. 53. 54. 55. 56. (omissis)
57. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Art. 32-bis.
Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(omissis)
Art. 33. Concordato preventivo
(omissis)
Artt. da 34 a 41
(omissis)
Art. 41-bis. Altre disposizioni in materia
tributaria
(omissis)
Artt. da 42 a 44 (omissis)
Art. 44-bis. Semplificazione della dichiarazione annuale
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 121, legge n. xxx del 2007)
1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Art. 45 (omissis)
Art. 46. Sanzioni per rendere effettivo l’obbligo per i comuni di comunicare all’INPS gli elenchi dei defunti
1. Al responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall’articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
Articolo 47. Benefici previdenziali ai
lavoratori esposti all’amianto
(omissis)
Art. 48. Tetto di spesa per l’assistenza
farmaceutica
(omissis)
Art. 49. Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
1. Al fine di agevolare l’esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, le maggiori entrate corrispondenti all’IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all’interno delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a soggetti esterni all’amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell’imposta spettanti all’Unione europea, nonché quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell’aliquota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalità per l’attuazione del presente comma nonché per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50. Disposizioni
per l’accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori di
servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria
(omissis)
Art. 51. Interventi
per le aree sottoutilizzate
(omissis)
Art. 52. Norma
finale
(omissis)
Articolo 52-bis. Modifica
all'articolo 5 del decreto-legge n. 381 del 2001 convertito dalla legge n. 441
del 2001
(omissis)
Art. 53. Entrata in vigore
(omissis)
ALLEGATO 1
(termini prorogati in
forza dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004)
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all’articolo 32, comma 26.
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l’attestazione del versamento del 30 per cento dell’oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l’oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 €, qualora l’importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l’importo dell’oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l’attestazione del versamento del 30 per cento dell’anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 €, qualora l’importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l’importo dell’anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra;
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004 nella parte in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento)
L’importo restante dell’oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:
· seconda rata 31 maggio 2005
· terza rata 30 settembre 2005
L’importo restante dell’anticipazione degli
oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
(dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 196 del 2004 nella parte in cui
determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative
modalità di versamento)
· seconda rata 20 dicembre 2004
· terza rata 30 dicembre 2004
L’importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 - n.d.r.), corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 31 ottobre 2005:
a) denuncia in catasto dell’immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico.