Legge 14
maggio 2005, n. 80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 35 del 2005,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché
per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
(competitività)
(G.U. n. 111 del 14
maggio 2005)
Art. 3. Semplificazione amministrativa
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"Articolo 19. (Dichiarazione di inizio attività).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese
le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con
la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del
patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché
degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da
una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può
richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati
o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già
in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2.
L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente
all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente,
in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti
legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo
il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e
21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il
termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono
sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di
trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i
propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni
controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo".
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
4. 5. 6. (commi abrogati dall'articolo 1, comma 392, legge n. 266 del 2005)
6-bis.
L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 2. - (Conclusione del procedimento)
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione
di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti
per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i
propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati
tenendo conto della loro
sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati
e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di
parte.
3. Qualora non si provveda ai
sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o
regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento
l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti
appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino
all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo
massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di
cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola
volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso,
decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il
silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche
senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un
anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3.
Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
6-ter.
L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 20. -
(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze
o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3,
il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2.
2. L'amministrazione competente può
indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di
cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,
l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via
di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti
il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e
la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria
impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai
casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione
come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti
individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma
4, e 10-bis".
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il
comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
"2. I
documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre
pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti".
6-nonies.
All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:
"2-bis.
Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è
stato dato inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e
20".
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
commi da 6-undecies a 6-quinquiesdecies. (omissis)
Art. 4. Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (omissis)
Art. 4-bis. Trasferimenti erariali alle regioni (omissis)
Art. 4-ter. Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria (omissis)
Art. 5. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
commi da 1 a 13. (abrogati dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
commi da 14 a 16-quinquies. (omissis)
commi 16-sexies e 16- septies. (abrogati dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
Articoli da 5-bis a 16 (omissis)