MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2006
Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici
(G.U. n. 23 del 29 gennaio 2007 - S.o. n. 21)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visti la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», modificata ed integrata dalle leggi 3 marzo 1960, n. 328 e 8 ottobre 1997, n. 352, nonché l'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 ed il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 che hanno modificato l'ambito di applicazione della legge stessa;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), punto 10, del d.P.R. n. 554 del 1999, Regolamento attuativo della legge quadro in materia di lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e principi del Trattato CE;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e ad essi spettano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
Considerato che il miglioramento della qualità dell'edilizia pubblica attraverso l'apporto dell'intervento artistico e la promozione di quest'ultimo costituiscono finalità preminenti della normativa in materia di arte negli edifici pubblici ed appaiono di viva attualità, pur nel contesto di una disciplina e di un sistema degli appalti di lavori pubblici profondamente mutati;
Considerato che detta normativa, inserendosi nell'alveo della cultura italiana, ha dato vigore al sodalizio fra le arti e l'architettura ed ha concretamente favorito la produzione di arte contemporanea, obiettivi e valori da preservare ed incrementare;
Considerato che, per il conseguimento di dette finalità, si rende opportuno promuovere un'applicazione più puntuale ed omogenea della normativa stessa, secondo criteri univoci e coerenti, alla luce delle esperienze acquisite e delle consapevolezze culturali nel frattempo maturate;
Considerate le competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di opere pubbliche ed al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di attività culturali e di beni culturali;
Visto il testo elaborato nell'ottobre 2004 dal Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal titolo «Guida all'applicazione della legge Arte negli edifici pubblici» legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni ed interpretazioni;
Visto il testo revisionato proposto dalla Commissione interministeriale all'uopo istituita con decreto ministeriale 14 ottobre 2005, n. 17865;

Decretano:

Sono approvate le «Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 - recante norme per l'arte negli edifici pubblici», allegate al presente decreto, che costituiscono atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni dello Stato.

Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Lunardi

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Buttiglione

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006 Ufficio controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 58

LINEE GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE «ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI»

Taluni interventi sono esentati dall'applicazione della legge n. 717 del 1949:

edilizia scolastica:

Legge 5 agosto 1975, n. 412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento)

Art. 9 (Indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica)

Per la emanazione, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle nuove norme relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica per i diversi tipi di scuola, da osservarsi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

edilizia universitaria:

Legge 19 febbraio 1979, n. 54 (conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario dell'università)

Art. unico

(omissis)
Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato dalla legge 3 marzo 1969, n. 237.
(omissis)

edilizia sanitaria:

Legge 4 dicembre 1993, n. 492 (Disposizioni in materia di edilizia sanitaria)

Art. 3

1. Entro il termine di cui all'art. 1, terzo comma, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

2. Alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, primo comma, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tal fine.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al secondo comma sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi, ivi compresi quelli delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, di cui all'art. 1, terzo comma, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato.

5. Sono abrogati i commi quinto e settimo dell'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

6. L'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, non si applica agli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 1, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135 (inerente la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi).