Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 27 settembre 2006
Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico

(G.U. n. 262 del 10 novrembre 2006)

IL DIRETTORE GENERALE per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» di seguito indicato come «Ministero»;
Visto l'art. 12, comma 2, del Codice ove si dispone che per le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero stabilisce gli indirizzi di carattere generale al fine di garantire uniformità di valutazione nel verificare la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
Considerato che per poter procedere alla verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12, commi 1 e 2, del Codice, si rende necessario fissare i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica da parte degli soggetti ivi richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro di cui all'art. 10, comma 1 del Codice che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; tale verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

Art. 2.

1. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono, tramite appositi accordi con i soggetti indicati al comma 1, le modalità di utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente provvedimento, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza. Copia degli accordi viene trasmessa alla Direzione generale e alle Soprintendenze competenti.

Art. 3.

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e le persone giuridiche private senza fini di lucro indicano le cose da sottoporre a verifica, corredandole dei relativi dati descrittivi, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

Art. 4.

1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle cose, secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione regionale competente per territorio in duplice copia, secondo le modalità che prevedono l'avviso di ricevimento.

2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione, da parte della Direzione regionale competente per territorio, della documentazione cartacea in duplice copia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il direttore generale: De Santis

Allegato A (omissis)