Legge 4 dicembre 2008, n. 189
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il
contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie
locali
(G.U. n.
286 del 6 dicembre 2008)
Art. 1. Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari (omissis)
Art. 1-bis. Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120 (omissis)
Art. 1-ter. Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008
1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.
Art. 2. Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali
1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.
4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.
7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2-bis. Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte
1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Art. 2-ter. Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.
2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.
5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2-quater. Disposizioni per gli enti locali
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009.
4. All'articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; ».
5. All'articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario».
6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 151, comma 7, le parole: «30 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) all'articolo 226, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giorni»;
c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
d) all'articolo 233, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giorni».
7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.
Art. 3. Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali
1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma
4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del
regolamento di cui al d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non
oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la
consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve
superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono,
entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata
per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi
del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione
del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri
finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della
spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la
previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In
relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali
interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica».
Art. 4. Proroga di termini per gli enti locali
1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009».
1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «disciplinare entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinare entro il 31 dicembre 2009» e le parole: «entro la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data».
Art. 5. Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008 (omissis)
Art. 5-bis. Interventi vari in materia di spesa
1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali (omissis)
Art. 7. Entrata in vigore (omissis)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.