Decreto ministeriale (infrastrutture)
14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
(G.U. n. 29
del 4 febbraio 2008)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e con IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da
struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante «Procedura di informazione
nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 luglio 1998»;
Visto il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di
attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti
locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la
redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche
per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per
la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e
sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, con il quale sono state approvate le «Norme tecniche per
le costruzioni»;
Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che
inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un
periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la
possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo,
comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al d.P.R.
21 aprile 1993, n. 246»,
Considerata la necessità di procedere al previsto aggiornamento biennale
delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
Visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007 si è
espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle «Norme tecniche
per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre
2005;
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo
del Ministero delle infrastrutture il suddetto aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni» licenziato dall'Assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 52 del citato d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le
costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in
zone sismiche;
Visti gli articoli 54 e
93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 e l'art. 83 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute
allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per
le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche,
nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia
realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione
civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, ai
sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n. 186, di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n.
30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
citato art. 52 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 20 dicembre
2007, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo n.
112/1998 e 83 del d.P.R. n. 380/2001;
Vista la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato la notifica 2007/0513/I, contenente
il parere circostanziato emesso dall'Austria ai sensi dell'art. 9.2 della
direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta presenterebbe
aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione
dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi
nell'ambito del mercato interno;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso;
Ritenuto, tuttavia, di procedere all'approvazione tecniche per le costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, concernenti il legno, oggetto del parere circostanziato sopra citato, in considerazione dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086, alla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed
alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle
tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7.
Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale
14 settembre 2005.
Art. 2.
Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
NORME TECNICHE (attenzione: 5,6 MB per 654 pagine)