Decreto ministeriale (economia) 8 agosto 2010
Analisi e revisione delle procedure di
spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la
redazione dei rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure
di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio
(G.U. n.
291
del 14 dicembre 2010)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(omissis)
Visto l'art. 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale, per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 9, comma 1, lettera a), secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009,n . 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il presente decreto disciplina la vigilanza che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita sulle Amministrazioni centrali dello Stato e delle relative strutture periferiche avvalendosi, rispettivamente, degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie territoriali dello Stato. Le disposizioni del presente decreto concorrono a favorire la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse del bilancio, ad assicurare la tempestività nei pagamenti delle somme dovute, per somministrazioni, forniture ed appalti, e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, avviando, a cura dei Ministeri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, una attivista di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse.Art. 2. Analisi e revisione delle procedure di spesa
1. I risultati delle analisi di revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, da redigersi sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze emanata in esecuzione dell'art. 9, comma 1-quater, del decreto-legge n. 185 del 2008. Detti rapporti sono inviati alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, e costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2. Le proposte individuate dalle Amministrazioni nell'ambito dei rapporti di cui alla circolare del comma 1 del presente articolo, relative alle misure da adottare per ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, sono inviate per il concerto, entro il 30 maggio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite degli uffici centrali del bilancio che verificano la congruità dei dati e delle suddette misure.
Art. 3. Programma dei pagamenti e verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa, di razionalizzazione ed ottimizzazione, nell'utilizzo delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, le Amministrazioni dello Stato, tramite il funzionario responsabile della spesa, sono tenute ad adottare:compatibile con i vincoli di bilancio. I funzionari responsabili della spesa, che adottano provvedimenti che comportano impegno, hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dei predetti obblighi comporta responsabilità disciplinare e amministrativa a carico del funzionario che dispone la spesa;a) un programma dei pagamenti previsti nell'anno, coerente e
2. La definizione del programma dei pagamenti da parte delle
Amministrazioni dello Stato presuppone la conoscenza e l'evidenziazione di tutte le tipologie di oneri gravanti sul bilancio, ancorché non ancora formalmente contabilizzati. Di conseguenza, i funzionari responsabili della spesa dovranno considerare, ai fini della realizzazione del predetto programma, non soltanto quelli derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, regolarmente contabilizzate e formalizzate al sistema informativo in atti di impegno, ma anche tutte le altre tipologie di spesa, ai sensi dei successivi articoli da 6 a 10.3. Il programma dei pagamenti
è inviato, da parte di ciascun Ministero, al competente ufficio centrale del bilancio. Le Amministrazioni che adottano le procedure decentrate di spesa, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, inoltrano i programmi dei pagamenti. con le stesse modalità, anche alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.4. Il programma dei pagamenti delle Amministrazioni deve tener
conto di tutte le segnalazioni che i funzionari delegati ordinatori secondari di spesa sono tenuti a trasmettere. Nel rispetto delle vigenti regole contabili, in nessuna ipotesi è consentito al funzionario delegato assumere oneri in misura superiore all'ordine di rimessa fondi ricevuto.5. Le Amministrazioni curano l'aggiornamento del programma dei
pagamenti in relazione al variare in corso d'anno della consistenza della dotazione di cassa. Qualora per sopravvenienza degli oneri di cui agli articoli 6 e 7, si verifichi l'insufficienza dei relativi stanziamenti, le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari all'acquisizione delle risorse necessarie per la copertura finanziaria.Art. 4. Programma di pagamenti dei residui
1. Nella stesura del programma di cui all'art. 3, le
Amministrazioni considerano con priorità le spese derivanti da formali atti di impegno assunti negli esercizi finanziari precedenti ed ancora iscritti in conto residui.2. Il programma tiene distinti i pagamenti da effettuare in conto
residui da quelli in conto competenza ed è inviato, da parte di ciascun Ministero, al competente Ufficio centrale di bilancio.Art. 5. Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle Amministrazioni dello Stato
1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3, corredato
dall'illustrazione delle misure organizzative proposte, distinte persingolo centro di responsabilità, deve garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e il rispetto delle procedure di spesa. Le misure organizzative di livello centrale e periferico volte a garantire la tempestività dei pagamenti devono essere adottate con decreto del Capo Dipartimento e comunicate al competente Ufficio centrale del bilancio.2. Ciascuna Amministrazione adotta le misure ritenute più idonee
al fine di garantire la tempestività dei pagamenti anche delle proprie strutture periferiche.Art. 6. Pagamenti derivanti da sentenze di condanna aventi efficacia esecutiva sopravvenute nell'anno
1. Le Amministrazioni procedono ad aggiornare il programma dei
pagamenti di cui all'art. 3, in presenza di nuovi oneri derivanti da provvedimenti di condanna aventi efficacia esecutiva.2. Le Amministrazioni procedono al tempestivo pagamento delle
spese, adottando, in caso di insufficienza degli stanziamenti, tutte le misure per il reperimento delle risorse nell'ambito di quelle comunque disponibili, secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze emanata in esecuzione dell'art. 9, comma 1-quater, del decreto-legge n. 185 del 2008. Le spese derivanti da sentenze di condanna aventi efficacia esecutiva, inserite nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3, devono riguardare esclusivamente l'Amministrazione che adotta il pagamento, non potendo in nessun caso ammettersi pagamenti di somme dovute da amministrazioni terze.3. In assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di
bilancio, il dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere da regolare in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.Art. 7. Rilevazione delle spese pagate con gli speciali ordini di pagamento in conto sospeso
1. Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5, nei casi in cui,
ricorrendone i presupposti di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le Amministrazioni procedono all'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, il programma di cui all'art. 3 deve essere aggiornato, con la separata indicazione degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso emessi nell'anno di riferimento. nonché delle operazioni di ripiano contabile nei confronti della competente tesoreria dello Stato.Art. 8. Pagamenti per spese indifferibili di funzionamento degli uffici
1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3 deve contenere
anche l'evidenziazione di tutti i debiti riferiti all'esercizio finanziario precedente, sia pure non ancora formalizzati con atti di impegno, e conseguenti ad obbligazioni indispensabili ad assicurare la continuità dei servizi.2. Al fine di consentire la progressiva eliminazione di tutte le
situazioni debitorie, le Amministrazioni hanno l'obbligo di inserire con priorità nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3 le spese di funzionamento degli uffici, come spese di natura indifferibile. Nelle ipotesi di insufficienza degli stanziamenti, l'Amministrazione deve attivare ogni strumento idoneo al reperimento di risorse all'interno del proprio bilancio. attraverso una riprogrammazione o riallocazione delle risorse, con esclusione di richiesta di ulteriori fondi.3. In caso di disponibilità insufficienti per tali spese di natura
indifferibile, le Amministrazioni devono rinviare o ridurre, per importi corrispondenti, le spese di cui al presente articolo, relative ad operazioni non strettamente necessarie ad assicurare la continuità dei servizi.4. Il riconoscimento di debito, quale strumento eccezionale di
sistemazione di situazioni pregresse, è ammesso solo nei comprovati casi in cui le Amministrazioni, per particolari circostanze imprevedibili, si siano trovate nell'assoluta impossibilità di concludere le ordinarie procedure contrattuali e contabili, secondo gli schemi tipici previsti dall'ordinamento. Gli atti di riconoscimento dei debiti pregressi sono inoltrati alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, nei casi previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994, sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, e a questa inviati per il tramite dei competenti uffici di controllo della Ragioneria generale dello Stato.5. Le Amministrazioni che hanno proceduto al pagamento di debiti
pregressi relativi a oneri di natura indifferibile necessari per assicurare la continuità dei servizi, trasmettono il prospetto delle sistemazioni contabili, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 5 febbraio 2008, n. 7, alla Procura della Corte dei conti, per il tramite dell'ufficio di riscontro contabile.Art. 9. Pagamenti per altre spese comprimibili o differibili
1. Le Amministrazioni, in presenza di debiti riferiti all'esercizio
finanziario precedente aventi ad oggetto prestazioni per somministrazioni. forniture ed appalti di natura indifferibile di cuiall'art. 7, devono ridurre o rinviare le altre spese comprimibili, in attesa del reperimento delle somme necessarie alla copertura finanziaria di queste ultime, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di flessibilità, con esclusione di richiesta di ulteriori fondi a copertura.2. Il programma annuale dei pagamenti di cui all'art. 3 non può
prevedere che spese comprimibili o differibili siano ammesse a pagamento con priorità rispetto alle spese di natura indifferibile necessarie per la funzionalità degli uffici.Art. 10. Pagamenti effettuati con ruoli di spesa fissa
1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3 deve tener conto
anche di quelli da effettuare con ruoli di spesa fissa.2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le
Amministrazioni, assumerà ogni utile iniziativa volta alla predisposizione degli strumenti necessari per la realizzazione e la gestione dei ruoli in modalità informatica. In caso di riscontrata insufficienza del relativo stanziamento di bilancio, le Amministrazioni adottano tutte le misure compensative necessarie di ripiano delle eccedenze, anche ai tini del rispetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 266 del 2005.Art. 11. Procedura per l'esercizio della vigilanza
1. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato inviano,
rispettivamente, ai competenti Uffici centrali del bilancio e ragionerie territoriali dello Stato il programma dei pagamenti e i successivi aggiornamenti, nonché tutti gli atti di indirizzo, organizzazione e coordinamento impartiti dai competenti organi di vertice riguardanti la razionalizzazione e/o il ridimensionamento delle strutture operative e delle attività o, più in generale, gli obiettivi di contenimento delle spese.2. Gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato valutano le procedure di spesa, anche al fine del rispetto dei vincoli di bilancio nonché delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardanti la segnalazione al Ministro, dell'insufficienza degli stanziamenti, tenuto anche conto delle spese di cui agli articoli da 6 a 9 del presente decreto.3. Gli Uffici di controllo di cui al comma 2 del presente articolo,
in presenza di atti di pagamento non in linea con il programma o che comportino sforamento dei vincoli di bilancio, inoltrano la segnalazione alla coesistente Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.4. Il funzionario responsabile della spesa è comunque tenuto a
segnalare il rischio di non garantire il rispetto delle previsioni di spesa. Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la mancata segnalazione costituisce elemento valutabile ai fini della responsabilità di cui all'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 68 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e comporta, inoltre, responsabilità disciplinare ed amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.Art. 12
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Tremonti