A  proposito (e sproposito) di DURC

 

  In seguito ad errate e qualche volta cervellotiche interpretazioni della normativa in materia di DURC, sono necessarie le precisazioni che seguono.
 
L'intera disciplina del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), a partire dall'art. 2 della legge 266 del 2002 (per il settore edile), estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006 e dal successivo decreto delegato d.m. 24 ottobre 2007 (così come le diverse circolari esplicative INPS e INAIL), prevede l'obbligo del DURC per i contratti e per i pagamenti conseguenti ad appalti.
Ne deriva che NON esiste alcun obbligo di DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali o contrattuali (a meno che il Comune non chieda il DURC anche all'edicolante per l'acquisto del giornale, al cartolaio per l'acquisto di una matita o ad Enel e Telecom in occasione di ogni bolletta). (*1)
In conclusione, per l'acquisto dei files dei Capitolati e dei Bandi-tipo la norma NON prescrive l'acquisizione del DURC.

Per completezza si rammenta che, anche nell'erronea convinzione che il DURC fosse necessario (come effettivamente lo è  in caso di contratti d'appalto):
- quando il contraente è una società senza dipendenti e con soci iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (*2) il DURC può essere rilasciato solo con la regolarità INAIL, dal momento che si tratta di soggetto che ha la posizione INAIL ma NON ha la posizione INPS; pertanto in relazione a quest'ultimo istituto, la risultanza non potrà che essere "Non regolare", ma tale condizione non può essere di ostacolo al pagamento; (*3)
- quando il contraente è un libero professionista o un'associazione di liberi professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria  il DURC non può essere rilasciato, dal momento che si tratta di soggetti che NON hanno posizioni né INPS né INAIL. (*2)

E' vero che le circolari parlano di obbligo di DURC anche per i lavoratori autonomi, ma si deve trattare (e pare ovvio, salvo che per qualche mente obnubilata di burocrate affetto da inguaribile masochismo) di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni: presenza di dipendenti oppure assenza di altra previdenza obbligatoria; in altre parole deve trattarsi di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL. (*4)

Né hanno alcun senso le richieste di taluni Enti che in luogo del DURC (aderendo correttamente alla tesi della sua non obbligatorietà nei casi citati) chiedono in alternativa la "regolarità contributiva presso le relative Casse di categoria". Si tratta di adempimenti del tutto estranei al DURC e alla relativa disciplina; la predetta regolarità contributiva alle Casse professionali di categoria è richiesta SOLO per la stipula dei contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai lavori pubblici, ed è arbitraria la relativa richiesta all'infuori dei casi previsti dalla norma. (*5) Infatti si provi a chiedere una simile certificazione al professionista legale e questi, giustamente,  manderà al diavolo il richiedente.

Per le ragioni esposte si invitano i funzionari delle pubbliche amministrazioni ad applicare correttamente la disciplina senza l'inutile (e dannosa) moltiplicazione di adempimenti che non sono previsti da alcuna norma.

(*1) il caso del pagamento delle bollette non deve stupire perché ci sono Enti pubblici che effettivamente chiedono il DURC in occasione di ogni bolletta e ci sono consulenti (?! braccia rubate all'agricoltura) che ne sostengono l'obbligatorietà anche in questi casi.
(*2) non vi è iscrizione o contribuzione INPS per soggetti con previdenza obbligatoria delle Casse di categoria autonome (Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa forense per gli avvocati, Cassa geometri per questi ultimi ecc. ecc.)
(*3) dalla pagina delle FAQ del DURC sul sito www.inail.it
DOMANDA 
Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti?
RISPOSTA
Sì, a condizione che abbiano l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAL, che presso l'INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.
(*4) dalla pagina sul sito www.inps.it: «Sono iscritti alla gestione INPS i professionisti che non devono versare la contribuzione alla propria cassa di categoria» e ancora «L'iscrizione è dovuta per i professionisti senza cassa di categoria».
(*5) (art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006).