La Corte Costituzionale si pronuncia sul condono 2003
(pronunce depositate il 28 giugno 2004:
sentenze n. 196, n. 198 e
n. 199; ordinanza n. 197)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Ugo DE SIERVO (relatore)
- Romano VACCARELLA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), e dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione ad opera della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), promossi con due ricorsi della Regione Campania, rispettivamente notificati il 17 ottobre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 25 ottobre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 76 del registro ricorsi 2003 ed al n. 14 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Marche, rispettivamente notificati il 13 novembre 2003 e il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 novembre e il 26 gennaio successivi ed iscritti al n. 81 del registro ricorsi 2003 ed al n. 8 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Toscana, rispettivamente notificati il 12 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 21 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 82 del registro ricorsi 2003 ed al n. 10 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 20 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 26 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2003 ed al n. 13 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Umbria, rispettivamente notificati il 25 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 2 dicembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 87 del registro ricorsi 2003 e al n. 11 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente notificati il 27 novembre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 4 dicembre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 89 del registro ricorsi 2003 ed al n. 12 del registro ricorsi 2004, con un ricorso della Regione Basilicata, notificato il 1° dicembre 2003, depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2003 e con un ricorso della Regione Lazio, notificato il 20 gennaio 2004, depositato in cancelleria il 23 gennaio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento del Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del Comune di Lacco Ameno, dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS e del CODACONS, del Comune di Roma;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, per la Regione Umbria e per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Gennaro Terracciano per la Regione Basilicata, Pietro Pesacane per la Regione Lazio, Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Ischia e per il Comune di Lacco Ameno, Antonio Brancaccio per il Comune di Salerno, Alessio Petretti per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS, Sebastiano Capotorto per il Comune di Roma, Nicolò Paoletti per il CODACONS e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Le Regioni Campania (con ricorso notificato il 17 ottobre 2003, depositato il 25 ottobre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 76 del 2003), Marche (con ricorso notificato il 13 novembre 2003, depositato il 19 novembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 81 del 2003), Toscana (con ricorso notificato il 12 novembre 2003, depositato il 25 novembre 2003 e iscritto al reg. ric. 82 del 2003), Emilia-Romagna (con ricorso notificato il 20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 83 del 2003), Umbria (con ricorso notificato il 25 novembre 2003, depositato il 2 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 87 del 2003) e Friuli-Venezia Giulia (con ricorso notificato il 27 novembre 2003, depositato il 4 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 89 del 2003) hanno impugnato l'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 e 89 del 2003). La Regione Marche ha impugnato anche l'art. 32 citato nel suo complesso.
2. – Preliminarmente le ricorrenti evidenziano come – dopo la riapertura dei
termini del condono edilizio previsto dalla
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), disposta per effetto dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) –
l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 abbia nuovamente aperto detti termini,
riproponendo, con qualche modifica, le regole sostanziali e procedurali dei due
precedenti condoni edilizi, di modo che – sostiene la Regione Emilia-Romagna –
“sommando tutti i periodi, ne risulta che […] chiunque negli ultimi venti anni
abbia effettuato opere edilizie in spregio alle regole sostanziali e formali di
governo del territorio ha potuto o potrà trarre vantaggio dal proprio illecito”.
Sostengono le ricorrenti che il comma 2 della norma censurata dispone che la
normativa in questione è posta “nelle more dell'adeguamento della disciplina
regionale al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, e facendo
comunque “salve le competenze delle autonomie locali sul governo del
territorio”. Su tale base, alcune delle Regioni (ad esempio, la Regione Toscana)
sostengono che quanto appena evidenziato dovrebbe comportare l'inapplicabilità
del medesimo art. 32 nei territori di quelle Regioni che abbiano già provveduto
a dotarsi di una disciplina coerente con le linee guida fornite dallo Stato
mediante il citato testo unico. In tale evenienza verrebbe meno lo stesso motivo
di doglianza delle Regioni in questione. Le censure, viceversa, sono proposte
per il caso in cui si ritenesse che la prescrizione di cui al comma 2 citato non
valga ad escludere le Regioni che si sono già adeguate al disposto del testo
unico dall'ambito di applicabilità della disciplina impugnata. In relazione al
citato comma 2, la Regione Marche ritiene “del tutto formale e pretestuoso” il
richiamo compiuto da tale disposizione al testo unico dell'edilizia, in quanto
quest'ultimo “non ha innovato il sistema normativo, ma ha confermato e
riordinato i principi vigenti senza peraltro prevedere alcuna esigenza di
sanatoria”.
Il fulcro della disciplina oggetto delle doglianze regionali è contenuto nel
comma 25 dell'art. 32, il quale prevede che “le disposizioni di cui ai capi IV e
V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro
il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi”, e che “le suddette
disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel
termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a
750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria”. Le ricorrenti riconoscono che il comma 3 dell'art. 32 afferma che
“le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del (…) titolo abilitativo
sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali”, evidenziando
tuttavia come le minute e dettagliate disposizioni del medesimo art. 32 lascino
margini di manovra del tutto esigui alle autonomie regionali, per di più da
esercitare entro il termine temporale assai ristretto fissato dal comma 33.
In definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso l'intervento regionale
sarebbero:
a) l'aumento sino ad un massimo del 10 per cento della misura dell'oblazione;
b) l'incremento degli oneri di concessione sino ad un massimo del 100 per cento;
c) la individuazione delle modalità di attuazione della regola che consente a coloro che intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria di “detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori”;
d) la possibilità di prevedere l'obbligo di allegare “ulteriore documentazione” alla domanda di condono;
e) la possibilità di consentire con proprie leggi la sanatoria degli abusi di minore gravità (restauro e risanamento conservativo, nonché la semplice manutenzione straordinaria), mentre per gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine di scelta per le autonomie regionali.
3. – Con un primo gruppo di censure le Regioni lamentano la violazione dell'art.
117 della Costituzione.
In particolare, la Regione Marche sostiene che la
disciplina in esame dovrebbe essere collocata nell'ambito della materia
“edilizia”, la quale, non essendo “nominata” tra le materie dell'art. 117 Cost.,
ricadrebbe automaticamente nella competenza legislativa residuale delle Regioni.
Ciò basterebbe per ritenere costituzionalmente illegittime le disposizioni
impugnate, in quanto dettate in un ambito nel quale lo Stato non avrebbe alcuna
potestà legislativa. Anche a non voler considerare la disciplina dell'edilizia
come afferente ad una materia autonoma, secondo la Regione Marche, essa andrebbe
comunque collocata nell'ambito dell'urbanistica, la quale – dovendo essere
distinta, sulla base di quanto appena evidenziato, dal “governo del territorio”
– non potrebbe che essere considerata materia di competenza residuale delle
Regioni. Le conclusioni sarebbero dunque le medesime di quelle più sopra
richiamate, ossia la illegittimità costituzionale di qualunque normativa statale
in detto ambito materiale.
Analoghe sono le argomentazioni svolte dalla Regione Campania, la quale –
adducendo in termini meramente formali anche la violazione dell'art. 114 Cost. –
considera la normativa oggetto del presente giudizio ricadente nell'ambito
dell'urbanistica, e quindi afferente alla competenza residuale delle Regioni.
Quale ulteriore ipotesi interpretativa le Regioni Marche e Campania suggeriscono
la collocazione della disciplina impugnata nell'ambito della materia “governo
del territorio”, contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost. A tale
conclusione si giungerebbe considerando l'urbanistica – cui afferirebbe l'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 – non quale materia autonoma ma ricompresa in tale,
più ampia, qualificazione. A sostegno di tale impostazione viene richiamata la
sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, nella quale si affermerebbe che la
disciplina dei titoli abilitativi alla edificazione rientrerebbe nell'ambito
dell'urbanistica, che a sua volta sarebbe compresa nel “governo del territorio”.
Anche collocandosi in tale ordine di idee, l'illegittimità costituzionale della
disciplina impugnata sarebbe del tutto evidente. Ciò in quanto, nell'ambito
della materia “governo del territorio”, lo Stato potrebbe porre solo norme
idonee ad esprimere principi fondamentali. E tali non potrebbero certo essere
considerate le norme che prevedono e regolano la sanatoria edilizia.
Le ricorrenti, infatti, evidenziano come la giurisprudenza costituzionale abbia
a più riprese sottolineato che principi fondamentali possono essere ritenuti
“solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni
esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili” e che, comunque, i
principi fondamentali devono essere caratterizzati da “un livello di maggior
astrattezza rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore
regionale” (vengono richiamate al riguardo le sentenze di questa Corte n. 482
del 1995 e n. 65 del 2001).
La disciplina impugnata, invece, sarebbe senz'altro qualificabile come normativa
di dettaglio, contenendo una disciplina particolareggiata del procedimento di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Le ricorrenti ritengono,
in sintesi, che la normativa posta dalle disposizioni impugnate sia illegittima,
in quanto “minuziosa, dettagliata, autoapplicativa, direttamente operativa nei
confronti dei privati interessati, laddove, invece, i principi fondamentali
della materia dovrebbero essere rivolti al legislatore regionale che poi
dovrebbe articolare la normativa applicabile ai terzi interessati”. Né essa
sarebbe stata configurata come normativa cedevole rispetto alle leggi regionali.
Più in generale, secondo le ricorrenti, sarebbe la stessa idea di condono
edilizio a porsi irrimediabilmente in contrasto con la possibilità di
qualificare le norme che lo prevedono quali principi fondamentali della materia.
A questo riguardo le Regioni richiamano, tra le altre, le sentenze di questa
Corte n. 369 del 1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995. Da tali decisioni
emergerebbe con chiarezza come, secondo il giudice costituzionale, il condono
edilizio possa giustificarsi esclusivamente quale misura del tutto straordinaria
ed eccezionale, in quanto tale non reiterabile, e tale da dover trovare – per
poter essere ritenuto conforme a Costituzione – specifiche giustificazioni in
punto di ragionevolezza, le quali, pur se ritenute sussistenti nel caso dei
precedenti condoni, sarebbero del tutto assenti nel caso presente.
La correttezza di tali argomentazioni, peraltro, sarebbe corroborata – secondo
le ricorrenti – da quelle decisioni della Corte costituzionale le quali
evidenziano che, affinché si possa discorrere di principio fondamentale, è
necessario che la norma in questione esprima una consapevole scelta di politica
legislativa, o, quantomeno, sia in grado di orientare i futuri interventi
legislativi: ciò che, con tutta evidenza, mancherebbe nel caso della sanatoria.
Anzi, quest'ultima si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali vigenti
nella materia in questione, travolgendoli senza appello, dal momento che tali
principi contemplerebbero, invece, proprio l'obbligo di perseguire e sanzionare
gli abusi, nonché la necessità di ridurre ed eliminare per quanto possibile le
conseguenze lesive di questi ultimi.
Né sarebbe possibile considerare la disciplina impugnata come espressione della
competenza statale concernente l'ordinamento penale. Al riguardo, la Regione
Emilia-Romagna ritiene che “l'irriducibilità del condono edilizio alla questione
penale [sia] già stata affermata [dalla Corte costituzionale] nel momento stesso
in cui essa ha dichiarato ammissibile il ricorso regionale avverso l'art. 39
della legge n. 724 del 1994”. In secondo luogo – espone la Regione – in
contestazione non è affatto l'esclusività del potere statale nel disporre del
“potere di clemenza in materia penale”; viceversa, ad essere oggetto di
contestazione “è che disponendo di ciò di cui lo Stato poteva disporre, lo Stato
abbia anche disposto di ciò di cui non poteva disporre, cioè della sanzionabilità in via amministrativa degli illeciti edilizi”. Secondo la Regione
Marche, nel caso di specie, lo Stato, utilizzando una norma penale di favore, in
realtà “disciplinerebbe procedimenti e norme sostanziali relative all'ordinato
assetto del territorio e al corretto esercizio delle attività edilizie,
determinando la violazione delle competenze in materia di governo del
territorio”.
Neanche in base alla norma costituzionale concernente il “coordinamento della
finanza pubblica” sarebbe possibile ritenere lo Stato legittimato a dettare
norme quali quelle impugnate. In primo luogo, non sarebbe giustificabile in base
a tale competenza “asservire” la materia urbanistica ed edilizia alle esigenze
finanziarie. In secondo luogo, in vista del coordinamento della finanza
pubblica, lo Stato potrebbe solo porre principi fondamentali; e la normativa
impugnata non sarebbe in alcun modo classificabile quale determinazione di
principi fondamentali.
4. – Diverse sono le argomentazioni svolte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia,
in considerazione dei caratteri di specialità che contraddistinguono il suo
regime di autonomia.
In particolare, la ricorrente afferma di essere dotata – ai sensi dell'art. 14,
numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia) – di competenza legislativa esclusiva in
materia urbanistica, ossia nella materia in cui ricadrebbe la disciplina posta
dalle disposizioni impugnate. Quanto alle funzioni amministrative connesse, esse
spetterebbero alla Regione in virtù dell'art. 8 dello Statuto, e sarebbero state
ad essa trasferite dall'art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento
ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia). Quanto alla normativa regionale, la ricorrente espone di
aver fatto uso della propria potestà primaria con la legge regionale 19 novembre
1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica).
La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene, nel proprio ricorso, essenzialmente
ambigua la clausola che dispone la salvezza delle attribuzioni previste dagli
Statuti per le Regioni ad autonomia speciale. In particolare, dal comma 4
dell'art. 32 – nel quale è contenuta tale clausola – non sarebbe possibile
desumere con chiarezza la applicabilità o meno della normativa dettata con le
disposizioni oggetto del presente giudizio. Nel ricorso si evidenzia che, ove si
ritenesse di interpretare il citato comma 4 nel senso di escludere la
applicabilità dell'art. 32 del d.l. n. 269 alle Regioni speciali, le doglianze
esposte nello stesso ricorso “verrebbero meno”.
Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, stante la propria potestà
legislativa primaria nella materia sulla quale insiste la disciplina impugnata,
potrebbero vincolare legittimamente l'autonomia regionale esclusivamente la
Costituzione, i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme
fondamentali di grande riforma economico-sociale. Tra queste, secondo la
ricorrente, non potrebbe certo essere annoverata la previsione di un condono
edilizio. Quest'ultimo, infatti, sarebbe incompatibile sia con il concetto di
riforma che con quello di norma fondamentale.
5. – Tutte le ricorrenti censurano la disciplina impugnata anche per violazione dell'art. 118 Cost.; in particolare, le Regioni Campania, Marche e Toscana affermano che ciò deriverebbe dal fatto che la disciplina del condono edilizio determinerebbe la vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo locale, nonché la necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo del territorio che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a subire anziché governare le destinazioni urbanistiche del territorio.
6. – In subordine, la Regione Campania sostiene che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche perché – ove la si volesse ritenere idonea ad esprimere principi fondamentali – questi ultimi non potrebbero essere posti mediante un decreto-legge. Il decreto-legge, in altre parole, in quanto giustificato esclusivamente dall'esistenza della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, non sarebbe costituzionalmente legittimo ove prevedesse principi fondamentali, dal momento che la struttura normativa dei principi non sarebbe idonea a perseguire obiettivi con assoluta urgenza. In questa prospettiva, risulterebbe dunque violato l'art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali per l'esercizio della decretazione d'urgenza (il che, in tesi, è sostenuto anche dalla Regione Marche, secondo la quale l'esistenza dell'urgenza sarebbe smentita dalle modalità e dai tempi di attuazione della stessa disciplina). Ancora, secondo la Regione Campania, l'art. 32 impugnato sarebbe incostituzionale in quanto il decreto-legge nel quale è contenuto difetterebbe del requisito, costituzionalmente necessario, della omogeneità del contenuto.
7. – Altro motivo di doglianza esposto nei ricorsi regionali è la pretesa
violazione dell'autonomia organizzativa, nonché dell'art. 119 Cost. e
dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali in esso
contemplata.
Il condono edilizio – evidenziano le Regioni – è disposto in vista di esigenze
finanziarie del bilancio statale, ma comporta spese particolarmente ingenti, e
di vario genere, a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte
di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che risulterebbe
decisamente esigua.
Tali spese sarebbero – come nota la Regione Campania – presumibilmente superiori
a quanto lo stesso condono è in grado di far recuperare all'erario statale e
sarebbero individuabili, in primo luogo, nelle risorse necessarie allo
svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla attuazione della
normativa impugnata, che è demandata alle amministrazioni regionali e locali. In
secondo luogo, l'autonomia finanziaria sarebbe violata anche perché sarebbe
necessario – nel caso in cui venissero concessi titoli di abilitazione a
edificare in sanatoria – procedere alla realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, il cui costo peserebbe non poco sui bilanci delle
autonomie territoriali.
8. – Secondo la Regione Marche, inoltre, le disposizioni impugnate violerebbero il principio di tassatività e certezza delle norme penali sancito dall'art. 25 Cost. Ciò in quanto la reiterazione con cadenza novennale della sanatoria edilizia implicherebbe “non solo la lesione del principio di legalità”, ma lederebbe “soprattutto la fiducia dei cittadini nella effettiva capacità degli organi pubblici di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti nella disciplina urbanistica ed edilizia”.
9. – L'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 contrasterebbe, altresì, con il
principio di eguaglianza.
Infatti, la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i termini del condono,
introdurrebbe un sistema di sfavore nei confronti di coloro che, rispettando la
normativa, non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo, dovendo
subire però le conseguenze in termini di degrado urbanistico del condono. Tale
normativa, in primo luogo, ingiustamente tratterebbe in modo uguale situazioni
diverse, ossia quella di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e
quella di chi ha costruito abusivamente; in secondo luogo, altrettanto
ingiustamente, non consentirebbe “di riportare ad uguaglianza, attraverso la
sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi illecitamente li ha
compiuti”.
Ancora, secondo le ricorrenti, sarebbe irrimediabilmente violato il principio di
ragionevolezza.
Come statuito da questa Corte con la sentenza n. 416 del 1995, la previsione di
un provvedimento di condono deve essere considerata costituzionalmente legittima
solo a patto di essere del tutto straordinaria ed eccezionale, e di essere
giustificata da situazioni altrettanto straordinarie ed eccezionali. Viceversa,
una ulteriore reiterazione del condono edilizio farebbe venir meno tali
caratteri, e costituirebbe una indubbia violazione dei parametri costituzionali,
secondo quanto affermato esplicitamente nella sentenza richiamata.
Dunque, per le Regioni ricorrenti, la illegittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate dipenderebbe già semplicemente – alla luce della citata
giurisprudenza costituzionale – dalla circostanza che esse pongono in essere una
reiterazione del condono; in secondo luogo, nel caso in questione mancherebbero
del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti situazioni, hanno
portato la Corte costituzionale a ritenere giustificata la sanatoria. Inoltre,
si afferma che se i precedenti condoni trovavano una giustificazione
costituzionale nelle carenze legislative e gestionali delle Regioni e degli enti
locali, oggi ciò non sarebbe più vero, poiché le Regioni si sarebbero ormai
dotate degli strumenti normativi ed amministrativi necessari al fine di
reprimere e sanzionare gli episodi di illegalità, ed avrebbero in concreto
intrapreso con incisività l'attività di controllo.
Il principio di ragionevolezza, peraltro, secondo la Regione Campania, sarebbe
violato anche per il fatto che la normativa introdotta dall'impugnato art. 32
inciderebbe in modo significativo su numerosi principi costituzionali senza però
riuscire a perseguire adeguatamente l'obiettivo per il quale essa è stata posta.
Ciò sarebbe vero innanzi tutto in relazione all'obiettivo “dichiarato”,
desumibile dal comma 2 dell'art. 32, in quanto “non si riesce in alcun modo a
comprendere in qual maniera si possa collegare questa terza sanatoria edilizia
con una eventuale, già intervenuta, modifica legislativa di settore”; né sarebbe
comprensibile “il rapporto tra questa disciplina e la successiva di livello
regionale”.
La Regione Campania, peraltro, evidenzia come il fine esclusivo
della disciplina impugnata sia quello di “recuperare gettito all'erario”: ma
anche in relazione a tale fine lo strumento del condono sarebbe del tutto
inadeguato – e quindi viziato da irragionevolezza – in quanto non terrebbe conto
“degli effetti ulteriori e deleteri” determinati a carico degli enti
territoriali, i quali “dovranno far fronte a spese per l'urbanizzazione e il
recupero ambientale”. Spese che – si prosegue – solo in modo molto limitato
potranno essere coperte dagli oneri di urbanizzazione a carico di coloro che si
avvantaggeranno della sanatoria.
Quanto detto, peraltro, secondo le ricorrenti, renderebbe palese anche la
violazione di altri parametri costituzionali. In particolare, risulterebbero
violati il principio di imparzialità dei pubblici poteri, nonché il principio di
buon andamento dell'amministrazione. Tale principio, infatti, sarebbe frustrato
dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di
reprimere l'abusivismo.
10. – Altro parametro che secondo le ricorrenti sarebbe violato dalla normativa
oggetto del giudizio è l'art. 9 Cost., nonché, secondo la Regione Campania, la
competenza regionale in tema di valorizzazione dei beni ambientali e, secondo la
Regione Emilia, il principio costituzionale di indisponibilità dei valori
costituzionalmente tutelati. Tra questi rientrerebbe sicuramente “l'ordinato
assetto del territorio”, il quale non potrebbe “essere scambiato con valori
puramente finanziari”, come invece avviene nel caso della sanatoria edilizia. Da
questo punto di vista, ben diversa sarebbe la situazione del condono edilizio
rispetto al condono fiscale, dal momento che in quest'ultimo caso lo Stato
“rinuncia ad una pretesa economica in vista di una diversa, e sia pure più
ridotta, pretesa economica: sicché la questione acquista, nel suo oggetto
specifico, un connotato quasi di transazione ordinaria in relazione ad una lite
patrimoniale”. Viceversa, il condono edilizio finirebbe per sacrificare ad un
interesse economico “beni e interessi indisponibili e costituzionalmente
tutelati della comunità”.
Similmente, la Regione Marche censura la norma impugnata anche con riferimento
agli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria prevista dalla
disciplina impugnata inciderebbe negativamente nei confronti di valori
costituzionali che tutti i livelli di governo – e in particolare le Regioni –
hanno il diritto-dovere di tutelare nella loro effettività: i valori
paesistico-ambientali, il valore della salute, il valore del corretto e ordinato
svolgimento dell'attività imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del
diritto di proprietà.
In relazione a tali parametri costituzionali, nonché a tutti i parametri
invocati che risultino diversi da quelli che specificamente presiedono al
riparto di competenze tra Stato e Regioni, le ricorrenti sostengono la
sussistenza del proprio interesse a dedurne in giudizio la violazione. Ciò in
quanto i vizi di costituzionalità derivanti da tali violazioni si tradurrebbero
automaticamente in un danno alla sfera di competenza delle Regioni, che
vedrebbero irrimediabilmente frustrata la propria attività legislativa ed
amministrativa di governo del territorio, dal momento che gli abusi futuri
potrebbero sfuggire alle sanzioni amministrative risultando così incentivati.
11. – Ancora, a risultare violato – a giudizio delle Regioni – sarebbe il
principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, dal momento
che né in sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno
di legge di conversione, le autonomie regionali sono state consultate attraverso
la Conferenza Stato-Regioni. In particolare, sarebbe stato contraddetto l'art. 2
del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il quale prevede che la Conferenza
debba obbligatoriamente essere sentita “in ordine agli schemi di disegni di
legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di
competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
D'altra parte, il contrasto con le prescrizioni del d.lgs. n. 281 del 1997
sarebbe evidente anche ove si reputasse che nel caso in questione la Conferenza
non dovesse essere sentita preventivamente, a causa dell'urgenza di provvedere:
in situazioni similari, infatti, l'art. 2, comma 5, del citato decreto
legislativo prevede la consultazione successiva della Conferenza, e dispone che
“il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei
disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge”. Quindi, anche
in caso di urgenza, il coinvolgimento della Conferenza – secondo le ricorrenti –
non sarebbe potuto mancare.
Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni appena richiamate, la Regione
Emilia-Romagna ritiene che dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)
sarebbe desumibile – pur in assenza dell'attivazione della “speciale
composizione integrata della Commissione parlamentare per le questioni
regionali” in esso prevista – l'esistenza di un principio costituzionale che
prescrive “la partecipazione regionale al procedimento legislativo delle leggi
statali ordinarie, quando queste intervengono in materia di competenza
concorrente”.
12. – Secondo la Regione Campania, inoltre, a risultare travolto per effetto della normativa impugnata sarebbe lo stesso giudicato costituzionale; in particolare, sarebbero state violate le sentenze di questa Corte n. 427 del 1995, n. 416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988 e n. 302 del 1988, concernenti i precedenti condoni edilizi. Con tali decisioni, infatti, il giudice costituzionale avrebbe chiaramente riconosciuto al regime di sanatoria carattere episodico, delimitandolo temporalmente, pena la illegittimità costituzionale.
13. – Le Regioni ricorrenti, in subordine, per il caso in cui le censure appena
illustrate fossero ritenute infondate, prospettano alcune doglianze rivolte nei
confronti di specifiche disposizioni dell'art. 32 impugnato.
In particolare, viene dedotta anzitutto l'illegittimità costituzionale del comma
26, lettera a), nella parte in cui subordina alla legge regionale la sanabilità
degli abusi minori in zone non vincolate, mentre sottrae alla decisione
regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori in zone vincolate. Ciò
determinerebbe la evidente violazione dei principi di eguaglianza e
ragionevolezza, nonché, in via mediata, degli artt. 117 e 118 Cost.
Ancora, incostituzionale sarebbe il comma 25, “in quanto non eccettua dal
condono gli abusi per i quali il procedimento sanzionatorio sia già iniziato”
(così la Regione Emilia-Romagna). La illegittimità costituzionale dipenderebbe
dal fatto che in casi di questo tipo la possibilità del condono risulterebbe
“ancor più irragionevole”, in quanto il condono edilizio non porterebbe nessun
vantaggio al pubblico interesse, né – ovviamente – in termini di “uscita allo
scoperto” di situazioni di illegalità, né in termini economici.
Incostituzionali sarebbero, altresì, i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35,
lettere b) e c), 37, 38 e 40, nonché l'Allegato 1, in quanto – con disciplina
dettagliata ed autoapplicativa – stabiliscono le modalità, i termini e le
procedure relative al condono edilizio, così violando l'art. 117 Cost. La
competenza dello Stato a dettare norme non cedevoli non sarebbe giustificata,
nel caso di specie, né dall'art. 117, secondo comma, Cost., né dall'attrazione
di funzioni amministrative allo Stato in base all'art. 118, Cost.
Le Regioni censurano inoltre i commi 25 e 35 per violazione del principio di
ragionevolezza, dal momento che, estendendo il condono agli abusi compiuti sino
a sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge impugnato,
renderebbero particolarmente difficile distinguere le opere ultimate da quelle
non ultimate, complicando notevolmente l'attività di vigilanza amministrativa.
Peraltro, tale norma – collegata al disposto del comma 35 in forza del quale è
sufficiente, ove l'opera abusiva non superi i 450 metri cubi, una
autocertificazione per la prova dello “stato dei lavori” – consentirebbe di far
passare per già costruite opere in corso di costruzione. Il comma 25 non
andrebbe esente da censure di incostituzionalità anche da un differente punto di
vista: esso sarebbe infatti lesivo degli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella
parte in cui prevede un limite di volume (750 metri cubi) per ogni singola
richiesta di sanatoria, senza però precisare che non sono ammesse più richieste
riferite alla medesima area.
Costituzionalmente illegittimo sarebbe inoltre il comma 37, nella parte in cui
prevede la formazione del silenzio-assenso nei confronti delle istanze di
sanatoria, dal momento che sarebbe palese la irragionevolezza di una norma che
sana gli abusi in virtù del solo decorso del tempo. La norma, inoltre,
contrasterebbe con gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e con gli artt. 4 e 8 dello
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe
eventuale il controllo dei Comuni sull'ammissibilità delle domande di condono,
ledendo altresì le competenze regionali in materia di governo del territorio.
Secondo le ricorrenti, andrebbero dichiarati incostituzionali anche i commi da
14 a 20 ed il comma 24, i quali disciplinano la sanatoria degli abusi commessi
sulle aree di proprietà statale, facendola dipendere unicamente dalla volontà e
dalla decisione dello Stato proprietario, senza dare “alcuna rilevanza a quanto
in merito stabilito dal legislatore regionale, cui, invece, l'art. 117 Cost.
affida la competenza a disciplinare l'ammissibilità urbanistica degli interventi
anche sulle aree di proprietà dello Stato” (in questi termini la Regione
Toscana). Le norme in parola violerebbero altresì gli artt. 118 e 119 Cost.,
perché la decisione sulla ammissibilità della sanatoria verrebbe riservata al
soggetto proprietario dell'area, senza possibilità di contraddittorio con gli
enti locali interessati e in assenza di una previa intesa con le Regioni.
Specifiche censure sono rivolte anche nei confronti del comma 6, il quale affida
al Ministro delle infrastrutture l'individuazione degli interventi da ammettere
a finanziamento tra quelli di riqualificazione urbanistica attivati dalle
Regioni previo parere della Conferenza unificata. Tale disposizione sarebbe
incostituzionale, nella prospettazione delle ricorrenti, perché in una materia
regionale determinerebbe la avocazione di funzioni amministrative al centro
senza prevedere, come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003, l'intesa con la
Regione interessata; essa contrasterebbe, peraltro, anche con l'art. 119 Cost.,
il quale non ammette finanziamenti vincolati alla realizzazione di interventi
scelti dal Ministro. Incostituzionali, infine, sarebbero i commi 9 e 10, per
ragioni analoghe a quelle appena illustrate.
14. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna (quest'ultima con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004) hanno formulato istanza di sospensione in via cautelare dell'atto impugnato, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). In particolare, vi sarebbe il rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico, in quanto in caso contrario si dovrebbe dar luogo alla attivazione delle procedure di condono da parte dei Comuni, con notevoli spese per far fronte all'organizzazione dell'attività. Peraltro, ulteriore danno deriverebbe dal fatto che – come insegnerebbe la passata esperienza – provvedimenti legislativi del tipo di quello impugnato, “producendo nella società una notevole aspettativa di sanatoria, inevitabilmente [determinerebbero] un aumento vertiginoso […] dei fenomeni di abusivismo” (così la Regione Campania). Tutto ciò quando, invece, l'eventuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato non comporterebbe alcuna conseguenza dannosa.
15. – In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
contestando i singoli motivi che i ricorsi pongono a fondamento della richiesta
declaratoria di incostituzionalità.
Infondata sarebbe la violazione dell'art. 77 Cost., dal momento che la
sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza formerebbe
oggetto di una valutazione “rimessa a ciascuna Camera”, e comunque la loro
eventuale mancanza sarebbe destinata ad essere sanata per effetto della
conversione in legge. In ogni caso, tale doglianza sarebbe inammissibile in
quanto non sarebbe ravvisabile alcun interesse delle Regioni a farla valere.
Peraltro, la situazione di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe in
concreto ravvisabile nella finalità dell'art. 32 in esame di “supportare la
manovra annuale finanziaria e di bilancio attraverso gli introiti del condono
edilizio”.
Quanto alle censure concernenti la presunta violazione del riparto di competenze
legislative costituzionalmente garantito, l'Avvocatura dello Stato ritiene che
il titolo abilitativo dell'intervento statale, nel caso de quo, sarebbe
ravvisabile nell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riguardante
l'ordinamento penale, nonché, “seppur indirettamente”, nella competenza
legislativa statale in materia di ordinamento civile. Ciò in quanto la sanatoria
edilizia sarebbe “rilevante in occasione delle compravendite immobiliari”.
Ancora, titolo di intervento statale sarebbe ravvisabile nell'art. 81 Cost. e
nell'art. 119 Cost., in quanto “essenziale dovere costituzionale dello Stato è
assicurare a se stesso e agli enti a finanza derivata le risorse occorrenti”.
Del resto, secondo l'Avvocatura, sarebbe infondata la pretesa di alcune delle
ricorrenti di ricondurre la normativa in esame all'edilizia o all'urbanistica, e
dunque al quarto comma dell'art. 117 Cost. Se peraltro si volesse considerare
l'art. 32 in questione insistente nella materia “governo del territorio”,
egualmente le doglianze regionali dovrebbero essere respinte, giacché la
disciplina dei titoli abilitativi è stata riconosciuta spettare allo Stato dalla
sentenza n. 303 del 2003, in quanto relativa alla competenza statale a dettare i
principi fondamentali della materia.
La normativa in esame, inoltre, sfuggirebbe anche alle censure che ne denunciano
la natura “di dettaglio” anziché “di principio”, poiché “esigenze
tecnico-giuridiche impongono una normazione esaustiva, self executing, unitaria
per l'intero territorio nazionale, e […] idonea a confluire nell'ordinamento
penale”.
La pretesa lesione dell'art. 9 Cost. sarebbe anch'essa infondata, dal momento
che la normativa in esame conterrebbe l'indicazione di una serie di tipi di
opere abusive non suscettibili di essere sanate, proprio in considerazione del
valore in tale articolo cristallizzato.
Le censure concernenti gli artt. 32, 41 e 97 Cost., mosse dalla Regione Marche,
sarebbero inammissibili, in quanto non argomentate. Analogo discorso dovrebbe
farsi per la dedotta violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., il quale
peraltro opererebbe “a senso unico”, posto che esso non escluderebbe la
costituzionalità di norme che eliminino la rilevanza penale di determinati
fatti.
In relazione al preteso contrasto con il principio di eguaglianza, l'Avvocatura
osserva che, al fine di poter ritenere sussistente la violazione dell'art. 3
Cost., è necessario che la comparazione compiuta nella relativa doglianza sia
“non diacronica” e sia possibile “tra situazioni uguali o almeno confrontabili”:
cosa questa che non accadrebbe nel caso di specie.
Quanto alle spese per l'urbanizzazione cui dovrebbero far fronte gli enti
territoriali, l'Avvocatura osserva, in primo luogo, che si tratterebbe di una
doglianza “attinente alla convenienza politico-economica”, e quindi
inammissibile; in secondo luogo, tale censura sarebbe comunque infondata, in
quanto le Regioni potrebbero far fronte a tali spese aumentando fino al 100 per
cento gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria.
Del resto, secondo la difesa erariale, sarebbe inammissibile la doglianza in
questione nella parte in cui intendesse far valere un preteso squilibrio
finanziario degli enti locali, non rappresentati dalle Regioni.
Quanto alla coerenza del condono con il disposto della sentenza n. 416 del 1995,
l'Avvocatura dello Stato osserva come “eccezionalità e straordinarietà si
ripropongono ora, a distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza del
fenomeno dell'abusivismo, con conseguente indefettibile esigenza di recupero
della legalità”.
La richiesta di sospensione avanzata dalle ricorrenti, secondo l'Avvocatura,
sarebbe del tutto inammissibile, in quanto l'atto impugnato “non è un
provvedimento amministrativo”, e comunque non sussisterebbero le condizioni
previste dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9
della legge n. 131 del 2003.
16. – Con atto depositato il 27 novembre 2003 il Comune di Salerno è intervenuto
ad adiuvandum nel giudizio concernente il decreto-legge n. 269 del 2003 promosso
con il ricorso della Regione Campania. Il Comune espone innanzi tutto di essere
dotato di competenze costituzionalmente garantite – in virtù dell'art. 118 Cost.,
così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – inerenti
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente conferite ad
enti “superiori”. Tra tali funzioni rientrerebbe anche quella di “pianificazione
del territorio”, a mezzo del piano regolatore generale. Ciò basta al Comune
interveniente per affermare che “l'ennesimo condono edilizio […] pregiudica […]
gli interessi pubblici primari perseguiti” dallo stesso in ordine “alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del corretto sviluppo del territorio”.
Il Comune di Salerno propone poi argomentazioni a sostegno delle censure
prospettate dalla Regione Campania, per vero spesso coincidenti con quelle
contenute nel ricorso di quest'ultima.
17. – Hanno presentato atto di intervento ad opponendum, depositato per entrambi in data 3 marzo 2004, il Comune di Ischia e il Comune di Lacco Ameno, anch'essi nel giudizio introdotto con il ricorso della Regione Campania. Tali Comuni, con deduzioni sostanzialmente identiche, dopo aver affermato la propria legittimazione ad intervenire in virtù di una “posizione individualizzata” in relazione alla normativa impugnata, nonché in virtù della qualità di “destinatari” di quest'ultima, argomentano nel senso della declaratoria di infondatezza del ricorso, “previa reiezione” dell'istanza di sospensione cautelare.
18. – Con atti depositati rispettivamente il 3 febbraio 2004 e 13 gennaio 2004
il CODACONS – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei
consumatori e dell'ambiente è intervenuto ad adiuvandum nei giudizi aventi ad
oggetto il d.l. n. 269 del 2003 promossi con i ricorsi della Regione
Emilia-Romagna e della Regione Toscana.
Quanto alla propria legittimazione ad intervenire in giudizio, il CODACONS
ritiene che questa derivi, da un lato, dalla circostanza secondo la quale il
perseguimento di obiettivi di tutela ambientale e sanitaria è previsto dal
proprio statuto; dall'altro, dal fatto che svariati atti normativi riconoscono
allo stesso CODACONS la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli
interessi diffusi di rango costituzionale dei quali è portatore.
Nel merito, il CODACONS espone argomentazioni a sostegno delle doglianze
proposte dalla Regione Emilia-Romagna, tali peraltro da coincidere spesso con
quelle contenute nel ricorso di quest'ultima.
19. – Anche il Comune di Roma, con atto depositato il 2 febbraio 2004, è
intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla Regione Umbria avverso il
d.l. n. 269 del 2003, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate nel ricorso.
Preliminarmente, a sostegno della ammissibilità del proprio intervento, il
Comune sostiene che le competenze normative riconosciute ai Comuni dagli artt.
117, sesto comma, e 118 Cost. renderebbero gli enti locali titolari di interessi
costituzionalmente qualificati che li legittimerebbero ad agire avanti alla
Corte a tutela di tali interessi.
Nel merito, l'interveniente ritiene che un nuovo ed esteso condono incida
negativamente sulle capacità normative e sulle funzioni amministrative dell'ente
locale, azzerandone il ruolo, oltre ad “alterare” il principio della
legislazione concorrente.
20. – La Regione Marche (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato
il 26 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 8 del 2004), ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale anche nei confronti della legge 24
novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici); in
particolare, la ricorrente impugna l'art. 32 del decreto-legge, così come
convertito dalla legge sopra indicata, nel suo complesso, nonché, più
specificamente, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41.
La Regione Toscana (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 29
gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 10 del 2004), ha impugnato i commi 1,
3, 5, 14-20; 25-43 e 49-ter, mentre la Regione Emilia-Romagna (con ricorso
notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg.
ricorsi n. 13 del 2004) ha impugnato i commi 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28,
32, 35, 37, 38, 40, e l'Allegato 1.
La Regione Campania (con ricorso notificato il 22 gennaio 2004, depositato il 30
gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 14 del 2004) ha invece sollevato
questioni di legittimità costituzionale sia nei confronti dell'art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003, così come convertito dalla legge n. 326 del 2003, nel suo
complesso, sia specificamente con riguardo ai commi 1, 2, 3, 5, 14-20, 25-50.
Peraltro, la Regione Toscana ha proposto impugnazione anche dell'art. 14 del
decreto-legge in questione, così come risultante dalla conversione in legge, il
quale introduce modifiche in tema di servizi pubblici locali di rilevanza
economica; la Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale
anche dell'art. 21 del medesimo atto normativo (concernente l'assegno per ogni
secondo figlio e l'incremento del fondo nazionale politiche sociali), nonché
dell'art. 32, commi 21 e 22 (sull'aumento dei canoni per le concessioni d'uso
del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative); la Regione Campania
invece coinvolge nell'impugnativa, in ambedue i suoi ricorsi, i commi 21-23 del
citato art. 32.
Hanno sollevato questione sull'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nel testo
risultante dalla conversione in legge, anche la Regione Lazio (con ricorso
notificato il 20 gennaio 2004, depositato il 23 gennaio 2004 e iscritto al reg.
ricorsi n. 6 del 2004), la Regione Umbria (con ricorso notificato il 23 gennaio
2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 11 del 2004),
la Regione Friuli-Venezia Giulia (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004,
depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 12 del 2004) e la
Regione Basilicata (con ricorso notificato il 1° dicembre 2003, depositato il 5
dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 90 del 2003). Da evidenziare,
peraltro, che tale ultima Regione ha impugnato congiuntamente sia il
decreto-legge che la legge di conversione.
In particolare, la Regione Lazio – nel ricorso notificato solo all'Avvocatura
dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri – impugna i
commi 1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 dell'art. 32 così come
risultante a seguito della conversione; le Regioni Umbria e Friuli-Venezia
Giulia impugnano i commi 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40
e l'Allegato 1, mentre la Regione Basilicata rivolge le proprie censure in
generale nei confronti dell'intero art. 32.
21. – Tutti i ricorsi ripropongono sostanzialmente le censure già prospettate
nelle impugnazioni dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario,
tenendo tuttavia conto sia delle modifiche introdotte in sede di conversione,
sia della abrogazione – per effetto della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge finanziaria 2004) – dei commi 6, 9, 11, e 24.
I ricorsi espongono innanzi tutto doglianze di carattere generale, fondate
sull'assunto secondo il quale il difetto dei presupposti di necessità ed urgenza
– che contraddistingueva, secondo la prospettazione delle ricorrenti, il d.l. n.
269 del 2003 – si estenderebbe, quale vizio in procedendo, anche alla legge di
conversione, con conseguente violazione dell'art. 77 Cost.
Ancora, secondo la Regione Marche sarebbe violato anche l'art. 79 Cost., in
quanto il provvedimento impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera e
propria amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento aggravato
previsto dalla citata disposizione costituzionale.
Inoltre, secondo le ricorrenti, dalla normativa risultante dalle modifiche
operate in sede di conversione e derivanti dalle abrogazioni disposte dalla
legge finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe rimasto
soltanto il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i fondi per la
riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente
insufficienti dalle Regioni. Ciò renderebbe palese, secondo la Regione
Emilia-Romagna, “la irragionevolezza e la scarsa attendibilità del meccanismo
congegnato attraverso le varie disposizioni di cui all'art. 32, per realizzare
finalità di reale e credibile intento di riqualificazione del territorio”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia propone argomentazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle svolte in occasione dell'impugnazione, da parte di questa
Regione, del d.l. n. 269 del 2003.
La Regione Lazio evidenzia di aver favorito numerose opere di demolizione, nella
logica di una inversione di tendenza rispetto al passato. Tali scelte politiche
regionali sarebbero tuttavia irrimediabilmente frustrate dalla legge impugnata.
La ricorrente, inoltre, sottopone alla Corte ulteriori ragioni per le quali la
disciplina in esame dovrebbe essere considerata irragionevole: in particolare,
osserva che la modifica dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, ad opera della
norma censurata, renderebbe applicabile il condono anche alle pratiche restate
inevase sotto l'egida di precedenti condoni, con il risultato di realizzare
l'effetto di un «condono 'open'».
Sarebbe violato, secondo tale Regione, anche il principio di eguaglianza. Al
riguardo, oltre a proporre le medesime argomentazioni svolte negli altri
ricorsi, si evidenzia come tale principio costituzionale verrebbe leso anche
dalla perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi della legge a
causa della immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché dall'aumento
della pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di reperire le
risorse finanziarie volte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
22. – Le ricorrenti censurano, inoltre, talune disposizioni modificate in sede
di conversione e successivamente abrogate. Così, il comma 6, che, anche dopo la
conversione, continuerebbe ad attribuire la competenza al Ministro. Il comma 9,
nel testo risultante a seguito della conversione, prevedrebbe l'intesa con la
Conferenza unificata, laddove prima disponeva che questa dovesse essere soltanto
sentita; tale disposizione, tuttavia – e di qui il persistere della doglianze
regionali – prevederebbe comunque che sia data priorità alle aree oggetto di
programmi di riqualificazione approvati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici.
Quanto ai commi da 14 a 20 e al comma 24, concernenti la sanatoria in terreni di
proprietà statale, nei ricorsi si ripropongono le medesime doglianze già
illustrate in precedenza, con la precisazione che il comma 24, modificato in
sede di conversione nel senso di prevedere un programma di interventi di
riqualificazione delle aree demaniali in relazione al quale era previsto che
fosse “sentita” la Conferenza Stato-Regioni, è stato successivamente abrogato
dalla legge n. 350 del 2003 (art. 2, comma 70). Comunque, secondo quanto
espongono le ricorrenti, sarebbe necessario acquisire non il mero parere, ma
l'intesa della Regione interessata.
Viene ribadita anche la censura concernente il comma 25, pur modificato in sede
di conversione. A seguito di tale modifica, la norma prevede un limite massimo
per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari a 3000 metri cubi.
Tale disposizione violerebbe gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost., per la parte in
cui non preciserebbe che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima
area. Poiché tuttavia gli emendamenti – si afferma nel ricorso – potrebbero
valere solo pro futuro, le censure sono rivolte al presente comma sia nella sua
versione originaria che in quella risultante a seguito della conversione.
È inoltre censurato il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione. Tale
disposizione viene ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione degli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto determinerebbe l'accentramento
della competenza concernente le demolizioni in capo al prefetto. La norma – si
osserva – non esprimerebbe un principio fondamentale, né del resto sarebbe
giustificabile in base ad esigenze unitarie, in quanto l'amministrazione statale
non sarebbe adeguata allo svolgimento della funzione di demolizione, non
disponendo nemmeno dei dati per effettuare il controllo degli interventi
edilizi.
23. – Le Regioni Marche, Toscana e Campania, nei rispettivi ricorsi, hanno proposto anche istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, così come novellato dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003, con argomentazioni non dissimili da quelle poste a fondamento dell'istanza di sospensione degli effetti del decreto-legge. La Regione Emilia-Romagna ha proposto istanza di sospensione con il già richiamato atto autonomo, separato dall'atto introduttivo del giudizio e formalmente relativo al ricorso n. 83 del 2003, ma rivolto congiuntamente a decreto-legge e legge di conversione.
24. – In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
proponendo argomentazioni non dissimili da quelle, più sopra esposte, contenute
negli atti di costituzione nei giudizi aventi per oggetto l'art. 32 del d.l. n.
269 del 2003.
L'Avvocatura dello Stato evidenzia, in aggiunta, come “se la spettanza regionale
di alcuni (invero moltissimi) settori costituisse limite alla potestà
legislativa del Parlamento nazionale, questo in pratica solo in pochi casi
potrebbe deliberare interventi o manovre di politica economica”.
In relazione alle doglianze svolte con riguardo ai commi da 14 a 20,
l'Avvocatura rileva che la Regione non sarebbe legittimata a ricorrere, in
quanto essa pretenderebbe di far valere non una competenza propria, ma, semmai,
degli enti locali.
Quanto alle censure concernenti il comma 25, l'Avvocatura ritiene che esse
prospettino un inammissibile intervento additivo della Corte; e inammissibile
sarebbe anche l'intervento additivo richiesto in ordine al comma 37, anche se –
si riconosce – tale intervento “potrebbe fugare le addotte preoccupazioni”.
Con riferimento al giudizio promosso dalla Regione Lazio, la difesa erariale
evidenzia come a suo avviso andrebbe delimitata, in ragione della motivazione
offerta nel ricorso, la materia del contendere, escludendo da quest'ultima i
commi da 14 a 24 e il comma 41, in quanto ad essi non sarebbe riferita alcuna
doglianza.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene innanzi tutto che il “monito”
indirizzato al legislatore dalla sentenza n. 416 del 1995 – ed orientato nel
senso di vietare una ulteriore reiterazione del condono – non varrebbe ad
escludere la legittimità costituzionale della normativa oggetto del giudizio, in
quanto, dinanzi ad un abusivismo “di massa” (quale sarebbe quello che ha
contraddistinto il periodo successivo alla citata sentenza), il legislatore
statale non potrebbe rimanere “indifferente o estraneo”, dovendo viceversa
intervenire per necessità “sia di carattere economico […] sia di carattere
giuridico”.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., e del principio di
eguaglianza, nelle difese dell'Avvocatura si evidenzia come, nel caso de quo, si
tratterebbe di disuguaglianze di mero fatto, “empiriche”, e in quanto tali non
suscettibili di essere censurate in punto di legittimità costituzionale.
In relazione alle pretese spese di urbanizzazione che conseguirebbero al condono
edilizio, l'Avvocatura nota come tali spese sussisterebbero comunque, dal
momento che, per quanto le costruzioni abusive possano soddisfare un effettivo
fabbisogno abitativo od un fabbisogno di spazi per attività produttive, le spese
per l'urbanizzazione sarebbero ineludibili.
Il fulcro dei ricorsi regionali, secondo la difesa erariale, sarebbe però non
già l'incostituzionalità in sé del condono, ma la circostanza che la disciplina
in questione pretermetta il ruolo delle autonomie territoriali. L'Avvocatura, al
riguardo, ribadisce che “esigenze tecnico-giuridiche” imporrebbero, nel caso
de
quo, “una normazione esaustiva, self executing, unitaria per l'intero territorio nazionale, e – in sintesi – idonea a confluire
nell'ordinamento penale”.
25. – Il Comune di Salerno ha depositato atto di intervento
ad adiuvandum nel
giudizio promosso con il ricorso della Regione Campania avverso l'art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003, come convertito dalla legge n. 326 del 2003, sostenendo
nel merito la fondatezza del ricorso e associandosi alla richiesta di
sospensione dell'atto impugnato.
Il Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla
Regione Lazio, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale con motivazioni identiche a quelle addotte a sostegno
dell'intervento nel ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l'art. 32 nel
testo originario di cui al d.l. n. 269 del 2003.
Nello stesso giudizio, promosso dalla Regione Lazio, nonché in quello promosso
dalla Regione Marche avverso l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito
dalla legge n. 326 del 2003, ha presentato atto di intervento ad adiuvandum
l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) – ONLUS, la
quale svolge argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle proposte nei
ricorsi introduttivi dei giudizi, e conclude nel senso della declaratoria di
illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
26. – In prossimità della camera di consiglio del 24 marzo 2004, fissata per la
trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati, la Regione
Marche, la Regione Campania e la Regione Toscana hanno depositato memorie nelle
quali espongono le proprie argomentazioni in relazione alle istanze proposte,
oltre che in relazione al merito dei ricorsi.
La Regione Marche evidenzia come lo strumento predisposto dall'art. 35 della
legge n. 87 del 1953, così come modificato dall'art. 9 della legge n. 131 del
2003, sarebbe utilizzabile non solo nel caso di giudizi promossi dallo Stato nei
confronti di leggi regionali, ma anche ove siano state le Regioni ad impugnare
un atto normativo primario dello Stato.
Quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'istanza, la Regione osserva come
la disciplina impugnata esponga l'ordinamento giuridico al rischio di numerosi
pregiudizi irreparabili. Tra questi, innanzi tutto, vi sarebbe quello della
ineffettività, con particolare riguardo alla “funzione preventiva delle norme
penali, […] all'efficacia delle funzioni di polizia amministrativa e locale […],
alla coerenza e alla certezza nell'attuazione delle funzioni di programmazione
in materia di gestione del territorio”. Viceversa, la tempestiva sospensione
delle disposizioni oggetto del giudizio sarebbe in grado di restituire, almeno
in parte, effettività ai valori costituzionali conculcati. Peraltro, si nota,
l'utilità della sospensione sarebbe ancor maggiore ove risultasse fondata la
notizia di un provvedimento normativo del Governo di proroga del termine per la
presentazione delle istanze di sanatoria. Secondo la Regione Marche sarebbero
pregiudicati dalla mancata sospensione della normativa statale anche i diritti
dei cittadini. Infatti, se la legge di conversione impugnata fosse dichiarata
incostituzionale, le norme penali di favore in essa previste non potrebbero
essere applicate a quei soggetti che nel frattempo avessero già presentato
l'istanza di sanatoria, denunciando spontaneamente gli illeciti commessi, e ciò
in virtù del principio secondo il quale le norme penali che prevedono un
trattamento più favorevole non possono trovare applicazione, se dichiarate
incostituzionali, ai fatti anteriori rispetto alla loro entrata in vigore. Di
qui la menzionata lesione dei diritti dei cittadini, ed in particolare di quelli
tutelati dall'art. 24 Cost.
La Regione Toscana ribadisce le motivazioni già esposte in sede di ricorso,
evidenziando come il rigetto dell'istanza di sospensione comporterebbe la
necessaria attivazione delle procedure di condono da parte dei Comuni, con
conseguenti spese a carico degli stessi. In relazione a tale profilo, peraltro,
la Regione Marche sottolinea come la irreparabilità del suddetto danno
risulterebbe chiaramente dalla circostanza che, ove la disciplina del condono
fosse dichiarata incostituzionale, verrebbero meno i pur esigui finanziamenti,
da quest'ultimo derivanti, previsti in favore delle autonomie territoriali.
Ancora, si evidenzia come l'esecuzione della normativa statale determinerebbe la
necessità di adeguare gli strumenti urbanistici di programmazione, “piegando
così le esigenze pubbliche di corretta pianificazione territoriale alla volontà
di alcuni che, pur avendo commesso illeciti, sono riusciti ad incidere sull'uso
del territorio”. La sospensione della normativa statale sarebbe inoltre
necessaria al fine di preservare il ruolo della Regione “quale ente di governo
del territorio”. Rilevante sarebbe inoltre – sempre nel senso dell'accoglimento
dell'istanza cautelare – “la situazione di incertezza che si crea, in attesa
della definizione del […] giudizio, per i cittadini destinatari della
normativa”.
Ancora, si evidenzia come la mancata sospensione della normativa
impugnata determinerebbe il blocco dell'attività di controllo che le
amministrazioni stanno eseguendo sul territorio regionale, nonché dei
procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per
abusi che potrebbero rientrare nel nuovo condono.
La Regione Campania sostiene che la propria domanda cautelare andrebbe accolta
in quanto vi sarebbe la “ragionevole possibilità di conformare rapporti in base
ad una normativa la cui legittimità è contestata”: ciò determinerebbe una
situazione di fatto tale da rendere “assai difficile e costoso” riportare lo
status quo ante nel caso di esito positivo della decisione nel merito.
Secondo le Regioni ricorrenti le istanze di sospensione andrebbero accolte anche
perché, a fronte di danni di tale gravità in caso di perdurante efficacia della
normativa statale impugnata, non deriverebbe nessun pregiudizio ad interessi
costituzionalmente garantiti ove invece quest'ultima fosse sospesa. Le esigenze
di tipo finanziario cui si intende far fronte con il condono edilizio, infatti,
ben potrebbero essere soddisfatte con altri strumenti, e comunque lo Stato ben
potrebbe incassare gli stessi introiti “da condono” successivamente alla
decisione di merito della proposta questione di costituzionalità, ove tale
decisione fosse orientata nel senso del rigetto dei ricorsi.
27. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria per argomentare
l'infondatezza delle istanze di sospensione formulate dalle Regioni.
Preliminarmente, la difesa erariale afferma che dalle espressioni contenute nel
novellato art. 35 della legge n. 87 del 1953 per indicare i presupposti in
presenza dei quali la Corte è chiamata a sospendere l'efficacia degli atti
normativi impugnati sarebbe desumibile la conseguenza che la sospensione può
essere disposta solo su leggi regionali, e non anche in relazione a leggi
statali. In particolare, la formula “ordinamento giuridico della Repubblica”
sarebbe “sostanzialmente equivalente” a quella “ordinamento giuridico dello
Stato”, contenuta in diversi statuti speciali: tale conclusione sarebbe
corroborata, oltre che dall'argomento letterale – ossia l'utilizzazione del
termine “ordinamento” al singolare – anche dalla considerazione della
“intrinseca unitarietà” dell'ordinamento italiano. Quanto all'espressione
“interesse pubblico” (che l'Avvocatura qualifica ulteriormente “della
Repubblica”), secondo la difesa erariale esso andrebbe assimilato – in virtù di
argomentazioni analoghe a quelle appena esposte – all'interesse nazionale. La
possibilità di sospendere solo le leggi regionali, e non anche quelle statali,
inoltre, risponderebbe anche alla ratio politico-sistematica legata alla
necessità di porre un “contrappeso” alla abolizione del rinvio governativo delle
leggi regionali previsto dal previgente sistema di controllo di costituzionalità
di cui all'art. 127 Cost.
Ciò, peraltro, sarebbe confermato anche dal fatto che la competenza statale non
sarebbe “circoscritta alle sole materie 'elencate' nei commi secondo e terzo
dell'art. 117 Cost.”, risultando semplicemente “compressa dall'esterno” nei casi
– come quello de quo – “in cui la pluralità di 'materie' congiuntamente
coinvolte impedisce di assegnare integralmente la competenza” alla sfera
regionale. Lo Stato, non essendo titolare di una competenza “racchiusa in una
sfera”, potrebbe “esprimere quei parametri e quei valori […] cui l'art. 35
citato rimanda”.
In relazione all'ultimo dei presupposti in presenza dei quali può essere sospesa
l'efficacia della legge oggetto di impugnazione, l'Avvocatura evidenzia innanzi
tutto che il “rischio di pregiudizio” debba ritenersi connesso, non tanto alla
disposizione legislativa in sé, quanto piuttosto alla illegittimità
costituzionale della stessa, dal momento che, “se tale illegittimità non fosse
ravvisabile, mancherebbe la configurabilità dei diritti”, e, conseguentemente,
il rischio del pregiudizio agli stessi.
In astratto, secondo la difesa erariale, anche una legge dello Stato è idonea a
generare un simile pregiudizio; tuttavia, poiché la Regione può agire nel
giudizio in via principale solo a tutela della propria sfera di competenza, la
sospensione di cui all'art. 35 citato potrà disporsi nei confronti di una legge
statale solo quando questa comporti prima facie il rischio di un pregiudizio sia
alla sfera di competenza della Regione che ai diritti dei cittadini (che,
comunque, andrebbero intesi come “diritti costituzionalmente garantiti”).
In relazione alla sussistenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 35
della legge n. 87 del 1953 per la sospensione della efficacia degli atti
legislativi impugnati, l'Avvocatura osserva che gli argomenti proposti dalle
Regioni dovrebbero ritenersi inammissibili, in quanto non concernenti i “diritti
dei cittadini”, salvo quello addotto dalla Regione Marche, secondo cui
l'esecuzione della normativa oggetto del giudizio determinerebbe il pregiudizio
irreparabile del diritto dei cittadini ad un territorio rispettoso dei valori
costituzionali.
Tuttavia tale argomento, seppur ammissibile, sarebbe, secondo la difesa
erariale, del tutto infondato. Ciò, innanzi tutto, in quanto “all'immagine […]
di un diritto […] al 'territorio rispettoso' non corrisponde una situazione
giuridica riconosciuta dall'ordinamento ed attribuita ai singoli individui”; in
secondo luogo, in quanto la compromissione di tali “diritti” non deriverebbe da
fatto del legislatore, ma di coloro che, in passato, hanno posto in essere i
comportamenti abusivi; infine, in quanto, comunque, la normativa impugnata
escluderebbe la possibilità di sanare abusi compiuti “in presenza di vincoli pre-urbanistici o di altre situazioni di particolare lesività dell'ambiente e/o
di pericolo per l'incolumità”.
Una ulteriore ragione di inammissibilità, propria delle istanze aventi per
oggetto il decreto-legge, sarebbe inoltre individuabile nella circostanza che
quest'ultimo, in quanto tale, non sarebbe più esistente, in quanto convertito in
legge.
28. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria separata per difendersi
nel giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso il d.l.
n. 269 del 2003, nella quale si osserva come l'argomento che fa perno
sull'incertezza dei rapporti giuridici nelle more della decisione di merito non
meriterebbe considerazione, in quanto tale circostanza caratterizzerebbe ogni
controversia costituzionale. Peraltro – si evidenzia – il “dubbio circa
l'operatività delle norme impugnate” è stato provocato dalla stessa Regione Emilia-Romagna, che non potrebbe dunque avvalersene in questa sede.
A ciò la difesa erariale aggiunge la considerazione secondo la quale la
circostanza che le autodenunce di abusi non ancora “scoperti” solitamente
attendono la decisione nel merito della controversia da parte della Corte,
“unitamente al probabile differimento del termine” per proporre istanza di
condono “potrebbe indurre le parti a non chiedere un duplice esame della
controversia”.
Infine, sarebbe ingiustificata la preoccupazione addotta dalla
Regione secondo cui essa non potrebbe emanare una disciplina legislativa
dell'attività urbanistico-edilizia finché permangano i vincoli posti dalle
disposizioni impugnate; la Regione infatti non avrebbe ancora predisposto
“quanto occorre per la produzione legislativa”.
Chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, l'Avvocatura si richiama per
ogni altra considerazione alle memorie relative alle controversie instaurate con
i ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Campania.
29. – Successivamente, le Regioni Toscana, Marche e Campania hanno depositato
ulteriori atti nei quali – in considerazione della rinuncia da parte dello Stato
alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione da essa presentate in
separati giudizi promossi nei confronti delle leggi regionali concernenti il
condono edilizio – hanno aderito alla “richiesta di differimento” dell'esame
delle istanze cautelari auspicata dall'Avvocatura contestualmente alla propria
rinuncia.
Preso atto di tale rinuncia, con ordinanza n. 116 del 2004 la Corte ha disposto
il rinvio dell'esame di tali istanze unitamente al merito.
30. – In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una
memoria integrativa delle argomentazioni in precedenza svolte.
La ricorrente, in
particolare, contesta le affermazioni dell'Avvocatura secondo le quali gli
“scopi di recupero erariale” determinerebbero la acquisizione della disciplina
oggetto del giudizio all'ambito di una materia diversa dal “governo del
territorio”. Tale tesi avrebbe, infatti, effetti “devastanti” sul riparto di
competenze tra Stato e Regioni e “sulla stessa effettiva rigidità della
Costituzione” e contrasterebbe con la recente giurisprudenza di questa Corte,
che avrebbe chiarito come i singoli ambiti di legislazione devono essere
qualificati in base all'oggetto cui afferiscono e non in base a criteri
finalistici.
Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria, replicando alle
osservazioni dell'Avvocatura. In particolare, la Regione sostiene che allo Stato
sarebbe vietato “sovvertire qualsiasi norma costituzionale” invocando le
“ragioni di bilancio”. Infatti, il riconoscimento del rilievo costituzionale del
valore dell'equilibrio di bilancio implicherebbe soltanto che “gli interessi
costituzionali che porterebbero ad imporre spese allo Stato vanno […]
contemperati con le esigenze di bilancio, al quale non si possono addossare
indiscriminatamente ulteriori spese”. Viceversa, nel reperimento delle risorse
finanziarie lo Stato dovrebbe “rispettare i limiti posti dalla Costituzione”: da
tale assunto deriverebbe il carattere eccezionale riconosciuto da questa Corte
al condono del 1994.
Quanto alla pretesa dell'Avvocatura di giustificare il carattere dettagliato ed
autoapplicativo della normativa impugnata in ragione della competenza penale
riconosciuta allo Stato, la ricorrente nota come “la previsione del condono
penale non giustifichi l'esenzione dalle sanzioni amministrative, e tanto meno
una disciplina dettagliata della materia”. Ancora, la Regione sostiene
l'infondatezza del rilievo dell'Avvocatura secondo il quale mancherebbe nella
doglianza regionale avverso il meccanismo del silenzio-assenso la proposta di
“una soluzione alternativa”, dal momento che, automaticamente, dall'accoglimento
di detta doglianza risulterebbe “la necessità di un provvedimento esplicito di
sanatoria”.
Anche la Regione Umbria ha depositato una memoria, relativa ad entrambi i
ricorsi da essa presentati, replicando alle osservazioni contenute nelle memorie
dell'Avvocatura dello Stato con argomentazioni del tutto analoghe a quelle
svolte dalla Regione Emilia-Romagna nella memoria sopra richiamata.
La Regione Toscana, nelle memorie depositate in entrambi i giudizi promossi,
afferma innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'Avvocatura
nei propri scritti difensivi, di inammissibilità dell'impugnazione delle norme
della legge di conversione del decreto-legge non impugnate nel ricorso
presentato avverso il d.l. n. 269 del 2003. La giurisprudenza costituzionale
avrebbe ormai pacificamente affermato che la mancata impugnazione di una norma
di un decreto-legge convertito in legge senza modificazioni non preclude
l'impugnazione delle norme della legge di conversione, perché questa stabilisce
in via definitiva la disciplina normativa. Sarebbe quindi ammissibile
l'impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell'art. 32 del decreto-legge così come
convertito dalla legge di conversione.
La Regione precisa, poi, di non aver riproposto, nel ricorso avente ad oggetto
il testo del decreto-legge convertito, la censura sui commi 9 e 10, perché
modificati in sede di conversione nel senso di prevedere l'intesa con la
Conferenza unificata per la individuazione degli ambiti territoriali oggetto di
riqualificazione e di messa in sicurezza; la ricorrente evidenzia inoltre che il
comma 9 è stato successivamente abrogato dalla legge n. 350 del 2003.
La ricorrente ribadisce che l'art. 32 censurato, relativamente agli effetti
amministrativi del condono edilizio, non sarebbe applicabile nel proprio
territorio in forza della previsione del secondo comma dello stesso art. 32.
Infatti, la Regione Toscana si sarebbe già dotata di una compiuta normativa
edilizia che disciplina anche le conseguenze degli illeciti, consentendo la
regolarizzazione di quelli meramente formali e di quelli sostanzialmente non
rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 34-ter della legge della Regione
Toscana 5 agosto 2003, n. 43 [Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14
ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce
d'inizio delle attività edilizie disciplina dei controlli nelle zone soggette al
rischio sismico disciplina del contributo di concessione sanzioni e vigilanza
sull'attività urbanistico/edilizia, modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69)], nonché escludendo del tutto la sanatoria degli illeciti compiuti
in difformità dalla disciplina urbanistica ed edilizia (art. 37 della medesima
legge regionale). Conseguentemente, il ricorso della Regione contro l'art. 32
impugnato dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse e
parallelamente infondata sarebbe la questione sollevata dallo Stato avverso la
legge regionale Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle
opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale
difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana).
In subordine, la Regione Toscana ribadisce le proprie censure avverso la norma
impugnata che violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto l'art. 32 sarebbe
in contrasto con la politica regionale in materia di abusi edilizi, volta a
sanare solo quelli minori e non invece quelli più gravi; inoltre, sarebbe
violata la potestà normativa regionale in conseguenza del carattere di dettaglio
proprio della norma censurata e dell'impossibilità di configurare il condono
edilizio come un principio fondamentale della materia del governo del
territorio. La ricorrente, infine, riafferma che l'intervento statale non può
ritenersi legittimo in quanto strumento di coordinamento della finanza pubblica,
sia perché questo non potrebbe essere utilizzato per scardinare l'ordine delle
competenze posto dalla Costituzione, sia perché tale coordinamento in realtà non
si realizzerebbe, comportando per i Comuni spese aggiuntive ed impreviste per lo
svolgimento delle procedure amministrative per evadere le domande di condono e
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché una riduzione delle
entrate degli enti locali conseguente al venir meno degli introiti delle
sanzioni amministrative per gli abusi edilizi.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella sua ulteriore memoria, si richiama
esplicitamente alle argomentazioni esposte dalla Regione Emilia-Romagna.
Inoltre, evidenzia come l'art. 119, secondo comma, – invocato dall'Avvocatura
unitamente all'art. 118 per affermare la competenza statale in relazione alla
“gestione complessiva della finanza pubblica” – e l'art. 117, terzo comma, Cost.,
non affiderebbero allo Stato una potestà esclusiva, ma solo il compito di
dettare principi fondamentali.
Anche la Regione Lazio ha depositato una memoria integrativa delle
argomentazioni svolte nel proprio ricorso. Innanzi tutto, la Regione evidenzia
come le censure proposte, pur se riferite specificamente nei confronti di alcuni
commi, debbano essere intese – come già evidenziato nel ricorso – come relative
all'intero art. 32. In secondo luogo – sempre sul versante processuale – nella
memoria si richiama quella giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto
ammissibili i ricorsi nei confronti della legge di conversione di un
decreto-legge, anche se non contenente emendamenti allo stesso, pur quando non
sia stato impugnato il decreto.
Nel merito, la Regione Lazio ribadisce le argomentazioni già esposte,
sottolineando ulteriormente come solo il carattere di straordinarietà,
eccezionalità e non ulteriore ripetibilità avesse consentito alla Corte
costituzionale di “salvare” i precedenti condoni edilizi. Ragionando in termini
diversi, infatti, si giungerebbe a “teorizzare la legittimità costituzionale di
un condono edilizio sine die, i cui effetti, com'è intuibile, paralizzerebbero
ogni tentativo di dare una soluzione al problema attraverso lo strumento della
legislazione ordinaria”.
Ancora, del tutto infondato sarebbe l'argomento dell'Avvocatura secondo il quale
il fondamento della normativa oggetto di impugnazione andrebbe reperito
nell'art. 120 Cost., dal momento che non vi sarebbero emergenze istituzionali di
particolare gravità che sole possono consentire l'attivarsi del potere
contemplato da tale disposizione, peraltro esclusivamente nei casi ivi
tassativamente previsti. Da ultimo, si evidenzia come anche la Corte dei conti
avrebbe avanzato dubbi sulla razionalità, da un punto di vista finanziario,
dell'operazione realizzata con il d.l. n. 269 del 2003.
La Regione Marche, nella propria memoria, contesta le eccezioni di
inammissibilità dei ricorsi sollevate dalla difesa dello Stato. In particolare,
sulle censure concernenti la violazione dell'art. 77 Cost., richiama la
giurisprudenza costituzionale che ne ha riconosciuto l'ammissibilità quando “la
violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione
delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle Province autonome
ricorrenti”.
In ordine alla ammissibilità del ricorso regionale anche a tutela
di posizioni costituzionalmente garantite agli enti locali, la ricorrente
richiama l'attuale testo dell'art. 32 della legge n. 87 del 1953, che prevede la
possibilità per la Regione di sollevare questione di legittimità costituzionale
anche su proposta del Consiglio delle autonomie. Nel merito, insiste sulle
censure già proposte.
31. – In prossimità dell'udienza pubblica, anche il Comune di Roma ha depositato una nuova memoria, svolgendo ulteriori rilievi in ordine alla ammissibilità dello stesso e richiamando, nel merito, le argomentazioni dell'atto di intervento e dei ricorsi delle Regioni Umbria e Lazio.
32. – L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria nei giudizi instaurati
dalla Regione Campania, evidenziando come in essi siano intervenuti alcuni
Comuni esponendo punti di vista differenti. Ciò proverebbe, secondo
l'Avvocatura, la difficoltà degli enti locali minori, che non sarebbero in grado
di fronteggiare le situazioni in cui si trovano.
Nel merito, si osserva come “una manovra di finanza statale che ricolleghi
introiti all'esercizio (eventuale) da parte dei proprietari di edifici in tutto
o in parte abusivi della facoltà di definire gli illeciti commessi, rimane pur
sempre una manovra di finanza statale autonomamente giustificata dalle esigenze
di questa, e radicata nella competenza legislativa dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), e dell'art. 119, comma secondo, Cost.”.
Da ultimo, la difesa erariale precisa che il richiamo all'art. 120 Cost. deve
essere inteso nel senso che da tale disposizione sarebbe desumibile un principio
generale, consistente nella possibilità (anzi, necessità) di interventi di
carattere straordinario e aggiuntivo per evitare la compromissione di interessi
superiori.
Con la memoria depositata nel giudizio instaurato dalla Regione Lazio,
l'Avvocatura dello Stato ribadisce che il ricorso deve considerarsi
inammissibile, in quanto rivolto nei confronti della legge di conversione, anche
in relazione alle parti del decreto non modificate, pur non essendo stato
quest'ultimo oggetto di impugnazione.
Anche nei giudizi instaurati dalla Regione Toscana, l'ulteriore memoria
difensiva dell'Avvocatura ribadisce l'eccezione di inammissibilità del ricorso
avverso il testo del decreto-legge convertito, in quanto avrebbe ad oggetto
anche disposizioni vigenti fin dal 2 ottobre 2003, le quali dunque sarebbero
state impugnate oltre il termine fissato dall'art. 127, secondo comma, Cost.
Inoltre l'impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell'art. 32 non sarebbe sorretta
da alcuna motivazione. Nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della
censura concernente il comma 49-ter dell'art. 32, dal momento che la norma si
limiterebbe ad assegnare alla prefettura compiti meramente esecutivi delle
ordinanze di demolizione o di acquisizione gratuita delle opere abusive,
disposte dagli enti locali, e pertanto nessun potere autonomo verrebbe
riconosciuto alla prefettura. In ordine alle altre censure mosse dalla Regione,
la difesa erariale richiama le argomentazioni già svolte nei precedenti scritti
difensivi.
Nella memoria concernente i giudizi promossi dalla Regione Marche, l'Avvocatura
ribadisce l'eccezione di inammissibilità conseguente all'impossibilità per la
Regione di far valere parametri costituzionali diversi da quelli che definiscono
l'assetto delle competenze. Nel merito ritiene che il ricorso regionale sarebbe
carente di attualità dell'interesse ove fosse vera la situazione di efficienza
di tutela del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio che la ricorrente
vorrebbe accreditare.
Considerato in diritto
1. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e
Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato l'art. 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5,
14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10,
13, 14-20; 24-41; (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24,
25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37,
38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg. ric. n. 89 del
2003). La Regione Marche ha impugnato anche l'art. 32 citato nel suo complesso.
Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano
rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella
pretesa violazione dei seguenti parametri costituzionali:
-
l'art. 117, quarto comma, della Costituzione (nonché, secondo i ricorsi della
Regione Campania, l'art. 114 Cost.), in quanto la normativa impugnata
interverrebbe nella materia dell'edilizia, affidata alla competenza residuale
delle Regioni; ovvero, in subordine, l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto
interverrebbe nella materia dell'urbanistica, affidata alla competenza residuale
delle Regioni (così, in particolare, i ricorsi della Regione Campania e della
Regione Marche); ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'art. 117, terzo
comma, Cost., in quanto interverrebbe con una disciplina di dettaglio in una
materia, quale quella del “governo del territorio”, affidata alla competenza
concorrente di Stato e Regioni, e non essendo, più in generale, la stessa idea
di condono edilizio idonea ad essere qualificata quale principio fondamentale
della materia;
-
l'art. 118 Cost., in quanto la disciplina del condono edilizio determinerebbe la
vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo locale, nonché la
necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo
del territorio che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale
impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a subire,
anziché governare, le destinazioni urbanistiche del territorio (così, in
particolare, i ricorsi della Regione Campania, della Regione Marche e della
Regione Toscana);
-
l'art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali per
l'esercizio della decretazione d'urgenza (così i ricorsi della Regione Campania
e della Regione Marche); difetterebbe inoltre il requisito, costituzionalmente
necessario, della omogeneità del contenuto del decreto-legge (così i ricorsi
della Regione Campania); infine, il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i
principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.;
-
l'art. 119 Cost., e l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali in
esso contemplata, in quanto il condono edilizio, disposto in vista di esigenze
finanziarie del bilancio statale, comporterebbe spese particolarmente ingenti e
di vario genere a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte di
una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che sarebbe
decisamente esigua;
-
l'art. 25 Cost., in quanto la reiterazione con cadenza novennale della sanatoria
edilizia, implicando “non solo la lesione del principio di legalità”, ma ledendo
“soprattutto la fiducia dei cittadini sulla effettiva capacità degli organi
pubblici di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti nella
disciplina urbanistica ed edilizia”, determinerebbe la violazione del principio
di tassatività e certezza delle norme penali (così i ricorsi della Regione
Marche);
-
l'art. 3 Cost., in quanto la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i
termini del condono, introdurrebbe un sistema discriminatorio a svantaggio di
coloro che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché privi del
titolo abilitativo, dovendo subire però le conseguenze in termini di degrado
urbanistico del condono, trattando in modo uguale situazioni diverse, ossia
quella di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e quella di chi ha
costruito abusivamente, e non consentendo “di riportare ad uguaglianza,
attraverso la sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi
illecitamente li ha compiuti”;
-
l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la reiterazione
del condono edilizio farebbe venir meno i caratteri di assoluta straordinarietà,
eccezionalità ed irripetibilità che soli, secondo la giurisprudenza
costituzionale, possono giustificare la sanatoria; nel caso in questione
mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti
situazioni, hanno portato la Corte costituzionale a ritenere giustificata la
sanatoria; sarebbero incisi numerosi principi costituzionali, senza però che sia
perseguito adeguatamente l'obiettivo della stessa disciplina impugnata;
-
l'art. 97 Cost., ed in particolare i principi di imparzialità dei pubblici
poteri e di buon andamento dell'amministrazione, che sarebbero frustrati dalla
inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di reprimere
l'abusivismo;
-
l'art. 9 e l'art. 117, terzo comma, Cost. (che sancisce la competenza regionale
in tema di valorizzazione dei beni ambientali), nonché il “principio
costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente tutelati”, in
quanto il valore costituzionale dell'ordinato assetto del territorio non
potrebbe “essere scambiato con valori puramente finanziari”, come invece avviene
nel caso del condono edilizio;
-
gli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria prevista dalla
disciplina impugnata inciderebbe negativamente nei confronti di valori
costituzionali che tutti i livelli di governo e in particolare le regioni hanno
il diritto-dovere di tutelare nella loro effettività, quali: i valori
paesistico-ambientali, il valore della salute, il valore del corretto e ordinato
svolgimento dell'attività imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del
diritto di proprietà (così i ricorsi della Regione Marche);
-
il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, nonché
l'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), che tale principio recepisce, e il
principio costituzionale che prescrive “la partecipazione regionale al
procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando queste
intervengano in materia di competenza concorrente”, desumibile dall'art. 11
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), dal momento che, in sede di adozione del
decreto-legge, le autonomie regionali non sono state consultate attraverso la
Conferenza Stato-Regioni;
-
il giudicato costituzionale, ed in particolare le sentenze di questa Corte n.
427 del 1995, n. 416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988 e n. 302 del
1988, con cui sarebbe stato “attribuito al regime di sanatoria […] carattere
episodico e delimitato temporalmente”, pena la illegittimità costituzionale
(così i ricorsi della Regione Campania);
-
l'art. 4, numero 12, e l'art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in riferimento
all'autonomia legislativa e amministrativa della Regione nella materia
urbanistica, in quanto le competenze regionali in detta materia potrebbero
essere legittimamente vincolate solo dalla Costituzione, dai principi generali
dell'ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali di grande riforma
economico-sociale, tra le quali non potrebbe certo essere annoverata la
previsione di un condono edilizio.
2. – Le ricorrenti hanno altresì proposto, in via subordinata, le seguenti
specifiche censure:
il comma 26, lettera a), dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nella parte in
cui subordina la sanabilità alla legge regionale nel caso degli abusi minori in
zone non vincolate, sottraendo viceversa alla decisione regionale gli abusi
maggiori e gli abusi minori in zone vincolate, violerebbe i principi di
eguaglianza e ragionevolezza, nonché gli
artt. 117 e 118 Cost.;
-
il comma 25, “in quanto non eccettua dal condono gli abusi per i quali il
procedimento sanzionatorio sia già iniziato”, violerebbe il principio di
ragionevolezza, poiché – una volta iniziato il procedimento sanzionatorio – il
condono edilizio non porterebbe alcun vantaggio al pubblico interesse, né in
termini di “uscita allo scoperto” di situazioni di illegalità, né in termini
economici, poiché le sanzioni urbanistiche sono essenzialmente di carattere
pecuniario;
-
i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b) e c), 37, 38, 40 e
l'Allegato 1, in quanto con disciplina dettagliata ed autoapplicativa
stabiliscono le modalità, i termini e le procedure relative al condono edilizio,
violerebbero l'art. 117 Cost., perché la competenza dello Stato a dettare norme
non cedevoli non sarebbe giustificata, nel caso di specie, né da materie
indicate dall'art. 117, secondo comma, né dall'attrazione di funzioni
amministrative allo Stato in base all'art. 118;
-
i commi 25 e 35 violerebbero il principio di ragionevolezza, in quanto la
disciplina del comma 25 estende il condono agli abusi compiuti sino a sei mesi
prima dell'entrata in vigore del decreto-legge impugnato (mentre nel caso dei
due precedenti condoni il termine era rispettivamente di un anno e di
diciassette mesi) e ciò renderebbe particolarmente difficile distinguere le
opere ultimate da quelle non ultimate, complicando notevolmente l'attività di
vigilanza amministrativa; la disciplina risulterebbe collegata al disposto del
comma 35, in forza del quale è sufficiente, ove l'opera abusiva non superi i 450
metri cubi, una autocertificazione per la prova dello “stato dei lavori”,
consentendo così di far passare per già costruite opere in corso di costruzione
o ancora da costruire;
-
il comma 25 violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte in cui
prevede un limite di volume (750 metri cubi) per ogni singola richiesta di
sanatoria, senza però precisare che non sono ammesse più richieste riferite alla
medesima area;
-
il comma 37 violerebbe il principio di ragionevolezza, dal momento che sarebbe
“palese” il contrasto con tale principio di una norma che sana gli abusi in
virtù del solo decorso del tempo con un meccanismo di “silenzio-assenso”, nonché
gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo dei
Comuni sull'ammissibilità delle domande di condono, ledendo altresì le
competenze regionali in materia di governo del territorio;
-
i commi da 14 a 20 ed il comma 24, che disciplinano la sanatoria degli abusi
commessi sulle aree di proprietà statale, facendola dipendere unicamente dalla
volontà e dalla decisione dello Stato proprietario, senza dare alcuna rilevanza
a quanto in merito stabilito dal legislatore regionale, violerebbero l'art. 117
Cost., che affida alle Regioni la competenza a disciplinare l'ammissibilità
urbanistica degli interventi anche sulle aree di proprietà dello Stato, nonché
gli artt. 118 e 119, perché la decisione sulla ammissibilità della sanatoria
viene riservata al soggetto proprietario dell'area, senza possibilità di
contraddittorio con gli enti locali interessati e in assenza di una previa
intesa con le Regioni;
-
il comma 5, il quale affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un
ruolo di coordinamento per l'applicazione della normativa sul condono,
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., perché non vi sarebbe alcuna esigenza
unitaria in grado di giustificare l'attribuzione ad un organo statale di tale
funzione, in una materia, come il “governo del territorio”, attribuita alla
competenza regionale;
-
il comma 6 violerebbe l'art. 118 Cost., perché in una materia regionale
determinerebbe la avocazione di funzioni amministrative al centro senza
prevedere, come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003, l'intesa con la
Regione interessata, nonché l'art. 119 Cost., il quale non ammette finanziamenti
vincolati alla realizzazione di interventi scelti dal Ministro;
-
i commi 9 e 10 violerebbero gli artt. 118 e 119 Cost. per ragioni analoghe a
quelle appena richiamate.
3. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna (quest'ultima con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004) chiedono inoltre l'applicazione dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ritenendo sussistenti le condizioni ivi previste perché la Corte possa sospendere in via cautelare l'esecuzione della normativa impugnata.
4. – Le Regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna e Campania hanno impugnato l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003,
così come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge 24 novembre
2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi:
1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 (reg. ric. n. 6 del 2004); 1, 2, 3, 5,
6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n. 8 del 2004); 1, 3, 5, 14-20; 25-43;
49-ter (reg. ric. n. 10 del 2004); 1, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38,
40 e l'Allegato 1 (reg. ric. n. 11 del 2004); 1, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28,
32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1 (reg. ric. n. 12 del 2004); 1, 2, 3, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1 (reg. ric. n. 13 del 2004); 1,
2, 3, 5, 14-20; 25-50 (reg. ric. n. 14 del 2004). Le Regioni Marche e Campania
hanno impugnato anche l'art. 32 citato nel suo complesso.
Le ricorrenti ripropongono sostanzialmente le medesime censure già sollevate nei
confronti dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario, con le
seguenti precisazioni e aggiunte.
L'art. 77 Cost. sarebbe violato anche dalla legge n. 326 del 2003, dal momento
che la carenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la decretazione
d'urgenza si ripercuoterebbe, quale vizio in procedendo, anche nei confronti
della legge di conversione.
La Regione Marche lamenta la violazione dell'art. 79 Cost., in quanto il
provvedimento normativo impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera e
propria amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento aggravato
previsto dalla citata disposizione costituzionale
L'art. 3 Cost. è invocato, nel ricorso della Regione Lazio, anche in quanto la
disciplina impugnata violerebbe il principio di eguaglianza a causa della
perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi della legge
conseguente alla immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché dell'aumento
della pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di reperire le
risorse finanziarie volte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Sempre secondo la Regione Lazio, il principio di ragionevolezza, sancito dal
medesimo art. 3 Cost., sarebbe violato anche perché dalla normativa risultante
dalle modifiche operate in sede di conversione e derivante dalle abrogazioni
disposte dalla legge finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che
sarebbe rimasto soltanto il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i
fondi per la riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti
evidentemente insufficienti dalle Regioni, ciò che renderebbe palese “la
irragionevolezza e la scarsa attendibilità del meccanismo congegnato attraverso
le varie disposizioni di cui all'art. 32, per realizzare finalità di reale e
credibile intento di riqualificazione del territorio”; inoltre, la modifica
dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985 renderebbe applicabile il condono anche
alla pratiche restate inevase sotto l'egida di precedenti condoni, con il
risultato di realizzare l'effetto di un «condono 'open'».
Per quel che concerne le singole disposizioni contenute nell'art. 32 del d.l. n.
269 del 2003, così come risultante dalla conversione ad opera della legge n. 326
del 2003, le Regioni ricorrenti ribadiscono le censure già proposte nei
confronti del testo originario del decreto-legge, evidenziando, tuttavia, alcuni
profili nuovi di impugnazione connessi con le modifiche normative introdotte
dalla legge di conversione.
Il comma 25 dell'art. 32 viene censurato in quanto, prevedendo un limite massimo
per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari a 3000 metri cubi,
violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., poiché non preciserebbe che non
sono ammesse più richieste riferite alla medesima area; viene peraltro mantenuta
ferma la censura rivolta al medesimo comma 25 nella versione originaria del d.l.
n. 269 del 2003, in quanto gli emendamenti introdotti in sede di conversione
opererebbero soltanto pro futuro.
Dei commi 9 e 10 si ribadisce il contrasto con l'art. 118 Cost., nonostante che
il comma 9, nel testo risultante a seguito della conversione, preveda l'intesa
con la Conferenza unificata, in quanto risulterebbe comunque riconosciuta una
priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione approvati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Nei ricorsi suddetti si propone, infine, censura avverso il comma 49-ter,
introdotto in sede di conversione, il quale, determinando l'accentramento della
competenza concernente le demolizioni in capo al prefetto, violerebbe gli artt.
117, terzo comma, e 118 Cost.; ciò in quanto tale norma non esprimerebbe un
principio fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze
unitarie, in quanto l'amministrazione statale non sarebbe adeguata allo
svolgimento di tale funzione, non disponendo nemmeno dei dati per effettuare il
controllo degli interventi edilizi.
5. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna chiedono inoltre, anche nei confronti dell'art. 32 come risultante dalle modifiche operate in sede di conversione, l'applicazione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003, ritenendo sussistenti le condizioni ivi previste perché la Corte possa sospendere in via cautelare l'esecuzione della normativa impugnata.
6. – La Regione Basilicata ha impugnato, con un unico ricorso, l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, sia nel testo originario che nel testo risultante dalla legge di conversione, esponendo censure rivolte in generale nei confronti dell'intero art. 32, e sostanzialmente corrispondenti, nel merito, a quelle più sopra richiamate.
7. – La Regione Toscana, con il ricorso n. 10 del 2004, ha impugnato anche
l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito della legge di
conversione n. 326 del 2003, mentre la Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n.
13 del 2004, ha impugnato anche l'art. 21, nonché i commi 21 e 22 dell'art. 32.
Tali ultime disposizioni, congiuntamente al comma 23, risultano impugnate
altresì dalla Regione Campania, con entrambi i propri ricorsi (n. 76 del 2003 e
n. 14 del 2004).
Per ragioni di omogeneità di materia, tali questioni di costituzionalità
verranno trattate separatamente da quelle concernenti la disciplina del condono
edilizio di cui all'art. 32 sollevate con i medesimi ricorsi e appena
illustrate, per essere definite con distinte decisioni di questa Corte.
8. – In considerazione dell'identità della materia, nonché dei profili di illegittimità costituzionale fatti valere, i ricorsi, per la parte relativa all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, sia nel testo originario, che in quello risultante dalla conversione ad opera della legge n. 326 del 2003, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.
9. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza dell'11 maggio 2004 e allegata alla presente sentenza, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, dal CODACONS e dal World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS.
10. – Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione Lazio, in quanto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato e non presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr., da ultimo, la sentenza n. 333 del 2000).
11. – Il ricorso della Regione Basilicata si rivolge genericamente nei confronti dell'intero art. 32, pur motivando soltanto in relazione al condono edilizio. È possibile tuttavia – non essendo specificamente indicati i commi dell'articolo nei cui confronti vengono rivolte le doglianze – interpretare il ricorso come rivolto esclusivamente nei confronti delle disposizioni che disciplinano il condono edilizio (cfr., ad esempio, sentenza n. 15 del 2004). Analogamente è da dirsi in relazione ai ricorsi delle Regioni Marche e Campania, nella parte in cui si rivolgono all'art. 32 nella sua interezza.
12. – Inammissibili, invece, devono essere ritenute le censure rivolte dalla
Regione Campania specificamente nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e
50 del d.l. n. 269 del 2003 e dei medesimi commi, nonché dei commi 49-bis e
49-quater, del testo dell'art. 32 convertito dalla legge n. 326 del 2003, in
quanto non sorrette da alcuna delle argomentazioni in diritto rinvenibili nei
ricorsi. Ciò a prescindere dal fatto che la medesima Regione Campania, nel
ricorso n. 14 del 2004 avverso il testo del decreto-legge così come convertito
in legge dalla legge n. 326 del 2003, impugna erroneamente i commi 48 e 49,
soppressi in sede di conversione in legge.
Ancora, va esclusa l'ammissibilità delle censure sollevate dalla Regione Marche,
con i ricorsi n. 81 del 2003 e n. 8 del 2004, in relazione ai parametri
costituiti dagli artt. 32, 41 e 42 Cost., in quanto non viene fornita alcuna
motivazione autonoma rispetto agli altri profili di doglianza.
Del pari inammissibile è la censura proposta dalla Regione Campania, con i
ricorsi n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004, in riferimento al parametro dell'art.
114 Cost., anch'essa non motivata in alcun modo.
Il rilievo di incostituzionalità di cui alla sopra indicata lettera h) – fondato
sulla violazione dell'art. 97 Cost., in quanto i principi di imparzialità dei
pubblici poteri e di buon andamento dell'amministrazione sarebbero frustrati
dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di
reprimere l'abusivismo – deve invece essere dichiarato inammissibile perché
eccessivamente generico.
Quanto alla censura concernente il comma 10 dell'art. 32, formulata in entrambi
i ricorsi della Regione Marche e nel ricorso della Regione Toscana avverso il
testo del d.l. n. 269 del 2003, ne va dichiarata l'inammissibilità con
riferimento al ricorso n. 8 del 2004 della Regione Marche per carenza di
qualunque autonoma motivazione, mentre le modifiche apportate dalla legge di
conversione debbono ritenersi satisfattive delle doglianze prospettate delle
ricorrenti in relazione al testo originario del decreto-legge, consentendo – in
assenza di un'attuazione medio tempore della norma impugnata – di dichiarare la
cessazione della materia del contendere (cfr., da ultimo, ordinanza n. 137 del
2004).
13. – Numerose tra le questioni proposte dalle Regioni ricorrenti fanno
riferimento a parametri differenti da quelli specificamente concernenti il
riparto di competenze tra le stesse e lo Stato. Non possono essere ritenute
ammissibili le censure relative ad aspetti che non siano potenzialmente idonei
“a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni
o Province autonome ricorrenti” (sentenza n. 303 del 2003; cfr., inoltre, le
sentenze n. 353 del 2001, n. 503 del 2000, n. 408 del 1998, n. 87 del 1996).
Alla luce di tale criterio deve essere dichiarata l'inammissibilità della
questione di cui alla sopra indicata lettera f), secondo la quale la disciplina
impugnata violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di
eguaglianza, perché discriminerebbe tra cittadini rispettosi della legalità e
cittadini che non lo siano, in sfavore dei primi.
È del tutto evidente, infatti,
che tale vizio non sarebbe in grado di incidere in alcun modo sulla sfera di
autonomia delle ricorrenti. Per le medesime ragioni è inammissibile anche la
censura di cui alla sopra indicata lettera e), secondo la quale la disciplina
impugnata violerebbe l'art. 25 Cost. e, in particolare, i principi di legalità, tassatività e certezza delle norme penali.
14. – Vanno disattese, invece, le eccezioni di inammissibilità formulate
dall'Avvocatura dello Stato nei confronti delle censure di cui alle sopra
indicate lettere d) e t), secondo le quali le Regioni non sarebbero legittimate
a ricorrere avverso la disciplina impugnata, in quanto pretenderebbero di far
valere competenze non solo proprie, ma anche degli enti locali.
Infatti, la stretta connessione, in particolare in materia urbanistica e in tema
di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle
autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia
potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali.
Ciò al di là del fatto che il nuovo quarto comma dell'art. 123 Cost. ha
configurato il Consiglio delle autonomie locali come organo necessario della
Regione e che l'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 (così come
sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge n. 131 del 2003), ha attribuito
proprio a tale organo un potere di proposta alla Giunta regionale relativo al
promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale in via diretta contro le
leggi dello Stato.
15. – Nel periodo intercorrente tra l'approvazione della legge di conversione n.
326 del 2003 e la proposizione dei ricorsi nei confronti di quest'ultima, è
intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), che ha
abrogato i commi 6, 9 e 24 dell'art. 32 in questione.
Tale sopravvenienza
normativa, in considerazione del tenore delle censure rivolte avverso le
disposizioni menzionate, deve essere ritenuta satisfattiva delle pretese
regionali. Conseguentemente, anche alla luce della evidente inattuazione medio
tempore di tali disposizioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere riguardo alle predette censure.
16. – A questo punto è possibile passare ad esaminare i profili di merito delle rimanenti censure prospettate dalle Regioni ricorrenti, tenendo conto che i riferimenti che si faranno di seguito alle disposizioni oggetto del giudizio devono intendersi relativi, salvo diversa esplicita indicazione, al testo dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 quale convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003.
17. – In via preliminare appare opportuno evidenziare alcune caratteristiche
generali di questo nuovo condono edilizio.
Malgrado la titolazione dell'art. 32 sia “Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di
repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali”, l'oggetto fondamentale di
tale disposizione è la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio
esteso all'intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale
rispetto all'istituto a carattere generale e permanente del “permesso di
costruire in sanatoria”, disciplinato dagli
artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), ancorato a presupposti in parte diversi e comunque sottoposto
a condizioni assai più restrittive.
Si tratta, peraltro, di un condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai
precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta:
ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle
norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell'art.
32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei “capi IV e V della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni”, disponendo che tale normativa, come
ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica “alle opere abusive”
cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa tecnica
normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del condono
edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il
nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo
straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni.
Resta, in particolare, la caratteristica fondamentale di mantenere collegato il
condono penale con la sanatoria amministrativa: l'integrale pagamento
dell'oblazione, oltre a costituire il presupposto per l'estinzione dei reati
edilizi, estingue anche i relativi procedimenti di esecuzione delle sanzioni
amministrative (cfr. art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) e
costituisce uno dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo in
sanatoria (commi 32 e 37 dell'art. 32 in questione); ancora, l'oblazione
interamente corrisposta costituisce condizione perché la sanatoria renda
inapplicabili le sanzioni amministrative, “ivi comprese le pene pecuniarie e le
sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte
sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti” (cfr. art. 38,
quarto comma, della legge n. 47 del 1985).
Ciò non esclude, peraltro, che – ove sia stata effettuata l'oblazione – pur in
presenza di diniego di sanatoria, si estinguano i reati edilizi e le sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro siano “ridotte
in misura corrispondente all'oblazione versata” (art. 39 della legge n. 47 del
1985).
Rispetto ai precedenti, l'attuale condono risulta per alcuni profili più
ristretto, dal momento che il comma 25, relativamente alle nuove costruzioni
residenziali, pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi ai volumi sanabili,
e definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e
Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del
condono (comma 27), che si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33
della legge n. 47 del 1985. A fianco di tali previsioni, viene disciplinata
analiticamente la possibilità di sanare opere abusive edificate su aree di
proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale o su aree gravate da
diritti di uso civico (commi da 14 a 20).
Il richiamo all'intero capo IV della legge n. 47 del 1985 rende applicabile
anche al presente condono la sospensione dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali disposta dall'art. 44 della legge n. 47 del 1985, con effetto
dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini
fissati per la presentazione delle domande di sanatoria [stabilito, come è noto,
originariamente al 31 marzo 2004, quindi differito al 31 luglio 2004 dal
decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 (Proroga di termini in materia edilizia),
convertito in legge ad opera della legge 28 maggio 2004 n. 141 (Conversione in
legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in
materia edilizia)].
La regolare e tempestiva presentazione di tale domanda al Comune competente,
nonché il versamento dell'oblazione, “sospende il procedimento penale e quello
per le sanzioni amministrative” (art. 38, primo comma, della legge n. 47 del
1985).
Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove non vi siano motivi ostativi
(art. 35 della legge n. 47 del 1985), ma il comma 37 dell'art. 32 del d.l. n.
269 del 2003 dispone che il decorso di 24 mesi dalla consegna della
documentazione, senza che l'amministrazione abbia adottato un provvedimento
negativo, integra un'ipotesi di silenzio-assenso, che equivale al rilascio del
titolo abilitativo in sanatoria.
Da notare, infine, che permane l'atipicità dell'oblazione delineata da questa
legislazione (e destinata all'erario statale, ai sensi dell'art. 34, primo
comma, della legge n. 47 del 1985), che differisce sotto più profili
dall'istituto disciplinato in generale dagli artt. 162 e 162-bis del codice
penale, e la cui quantificazione è determinata o forfetariamente o in misura
rapportata alla tipologia dell'abuso, alla qualità degli immobili e alla
superficie della costruzione abusivamente realizzata (si veda, al riguardo, la
sentenza n. 369 del 1988).
Quanto al ruolo riconosciuto in questa legislazione alle autonomie territoriali,
i Comuni, principali titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica
nonché dei poteri gestionali, ivi compreso – come accennato – il “permesso di
costruire in sanatoria”, sono tenuti da questa legislazione a rilasciare il
titolo abilitativo in sanatoria (artt. 31 e 35, quattordicesimo comma, della
legge n. 47 del 1985), anche per le opere edilizie contrastanti con i loro atti
di pianificazione. A seguito della sanatoria sono altresì vincolati a rilasciare
“il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati
da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica” (art. 35, diciottesimo
comma, della legge n. 47 del 1985).
Tutto ciò comporta, come già ricordato, prima la sospensione del procedimento
relativo alle sanzioni amministrative, poi l'estinzione dei relativi
procedimenti di esecuzione, e infine, ove si giunga al rilascio del titolo in
sanatoria, la loro inapplicabilità. Al tempo stesso, questo condono
straordinario di fatto esclude, o comunque limita fortemente, la possibilità per
i Comuni di rilasciare l'ordinario “permesso di costruire in sanatoria”.
Per quel che concerne i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono
affrontare, sia per lo svolgimento delle procedure amministrative sia per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e in genere per gli interventi di
riqualificazione delle aree interessate dalle opere abusive, l'art. 32 prevede
il ricorso a quattro diverse forme di introiti. La legge regiona