Comuni al bivio per la gestione del servizio di distribuzione del gas.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4943 del 7 novembre, ha pronunciato parole definitive sulla scadenza dei contratti relativi al servizio di distribuzione del gas che, da decreto Letta del 2000 in poi, sono stati oggetto di una infinita querelle in relazione alla possibilità di riscatto anticipato, di concessione di proroghe e di date di scadenza dei rapporti in essere.
Riepilogando i precedenti, sulla base di controverse pronunce giurisprudenziali di primo grado ma, principalmente, di un confuso intervento legislativo (legge n. 239 del 2004) e di una stravagante circolare ministeriale (n. 2356 del 10 novembre 2004), il termine di scadenza dei contratti di distribuzione del gas, fissato dalla legge al 31 dicembre 2005, era diventato un termine mobile che, a seconda delle interpretazioni più o meno interessate, veniva dilazionato al 2008 o agli anni successivi fino, secondo talune società di gestione, addirittura al 2012.

Il T.A.R. di Brescia era invece orientato (per tutte la sentenza n. 111 del 2005) a riconoscere non solo la facoltà di riscatto anticipata del servizio (in presenza di una previsione contrattuale in tal senso), ma altresì alla scadenza automatica dei contratti in essere alla fine del 2005. Mentre le proroghe, limitate comunque al biennio 2006 e 2007, erano riservate alla discrezionalità del comune concedente. Sul punto si è sviluppato un abbondante (e costoso) contenzioso al quale oggi il Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia amministrativa, pare abbia trovato una soluzione.

I giudici di Palazzo Spada, infatti, annullando solo parzialmente la citata sentenza del T.A.R. Brescia, ha chiarito la situazione che ora può essere riassunta nei seguenti termini:

a) il periodo transitorio per la gestione affidata senza gara pubblica a società (anche a partecipazione pubblica) è confermato al 31 dicembre 2005;
b) tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2007 in presenza di determinati presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dall’articolo 15, comma 7, del decreto Letta; la proroga deve essere concessa salvo casi eccezionali e straordinari che il Comune deve adeguatamente motivare (capovolgendo, sul punto, l’orientamento del T.A.R. Brescia, pur salvaguardandone i principi); la mancata proroga è equiparata al riscatto anticipato;
c) il termine del 31 dicembre 2007 è ultimativo e improrogabile;
d) l’eventuale proroga di un ulteriore anno per motivi di pubblico interesse, prevista dalla legge del 2004, è possibile (con dilazione quindi del termine di cessazione del servizio al 31 dicembre 2008), ma solo con idonea motivazione e con deliberazione assunta entro il 13 marzo 2005;
e) la scadenza al 31 dicembre 2012 è riservata esclusivamente ai contratti in essere che in origine siano stati affidati mediante gara pubblica.

Si apre dunque un periodo critico per tutti i Comuni nei quali il servizio di distribuzione del gas metano è gestito da soggetti affidatari senza gara (che sono praticamente la totalità dei casi almeno dove il gestore è una società a partecipazione pubblica, circostanza che non fa alcuna differenza rispetto a società totalmente private).
Entrano in crisi i rapporti contrattuali che, nel periodo transitorio (successivamente al 31 dicembre 2000), sono stati prorogati oltre la data del 31 dicembre 2007, su sollecitazione degli attuali gestori, sollecitazioni legittime ma che oggi si rivelano non accoglibili.
Inoltre i Comuni devono attrezzarsi per organizzare le gare pubbliche per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione, almeno un anno prima della scadenza, dedicando quindi il 2006 a tale adempimento, anche per rendersi conto con necessario anticipo dell’onerosità da riconoscere ai gestori uscenti e da accollare a quelli entranti.