Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159
(G.U. n. 229 del 2
ottobre 2007 )
Art. 19. Misure in materia di pagamenti della P.A.
1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
b) le parole: "e le società a prevalente partecipazione pubblica," sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.".D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere
aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Legge 24 novembre 2006, n. 286
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria
(G.U. n. 277 del 28 novembre 2006)
comma 9. Nel titolo II, capo I, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».