Soppresso l'obbligo del visto dell'Ordine professionale sulle parcelle per le spese tecniche relative a lavori pubblici finanziati con mutuo della Cassa depositi e prestiti.
Come noto l'articolo 13, comma 3.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), prevedeva l'obbligo del visto di conformità sulle parcelle da liquidare ai tecnici liberi professionisti incaricati delle prestazioni relative ai lavori pubblici, da parte dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza, qualora gli stessi lavori fossero finanziati con mutuo della Cassa depositi e prestiti.
Dal 1° settembre 1999, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999, tale obbligo è venuto meno in quanto l'articolo 7, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo ha abrogato esplicitamente la disposizione del 1983.
Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131
Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
Art. 13
1. Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di
ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella
misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme
particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43. Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da
consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio
successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti
locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del
prestito. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985
deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.
(comma così modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre
1984, n. 887)
1.1. Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti
approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo
dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.
(comma da coordinare con la disciplina dell'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio
1994, n. 109).
3. L'importo delle perizie suppletive e di variante ai
progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non può superare il 30
per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il
finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo
suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella
misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti
il quadro economico, compresa la revisione prezzi.
(comma così sostituito dall'articolo 9 del
decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, poi abrogato dall'articolo 123, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77).
3.1. Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali
in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di
credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente
ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.
(comma abrogato dall'articolo 7, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, a far data dal 1° settembre 1999)
3.2. Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284
Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59
Art. 7 (Disposizioni finali e abrogazioni di norme)
1. Sono abrogate le norme del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136. Le disponibilità finanziarie della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, accertate al 31 dicembre 1999, sono devolute al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti. Il fondo di riserva della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertato al 31 dicembre 1999, confluisce nel fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti. Tutte le attività e le passività della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei fondi trasferiti alle regioni dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di quelli da destinare ai programmi finanziati direttamente dal CER anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 63 dello stesso decreto legislativo e di quelli di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti. Le eventuali risorse disponibili sono impiegate nelle forme ed ai tassi da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio a della programmazione economica, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto legislativo e in particolare sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni:
a) libro I, tranne gli articoli 3, 4 e 5; libro II, parte I, titolo I, titolo V, parte II, parte III; libro III, del regio decreto 2 gennaio 1913, n 453;
b) regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442;
c) articolo 13, comma 3.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
d) articoli 4 e 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197;
e) all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "e rendiconto separato".
3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità diapplicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.