RIEPILOGO DELLE IPOTESI DI TRATTATIVA PRIVATA DI CUI
ALL'ART. 24 LEGGE N. 109 DEL 1994, COORDINATE CON QUELLE PREVIGENTI


solo fino a 300.000 Euro

articolo 9, decreto legislativo n. 406 del 1991

articolo 41, R.D. n. 827 del 1924, richiamato dall’art. 24, lett. a), legge n. 109 del 1994

comma 1

lett. a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili in una precedente procedura di aggiudicazione con gara di evidenza pubblica (1) num. 1 quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
  lett. b) lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una reddittività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo num. 2 per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte (2)
  lett. c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi num. 6 in genere in ogni caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme delle gare di evidenza pubblica (3)

comma 2

lett. a) in mancanza di offerte o di un’offerta appropriata a seguito di gara di evidenza pubblica, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano modificate num. 1 quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
  lett. b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d’esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato num. 3 quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti (2)
  lett. c) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle stazioni appaltanti num. 5 quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione
  lett. d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all’esecuzione dell’opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per l’amministrazione oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale num. 6 in genere in ogni caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme delle gare di evidenza pubblica (3)
  lett. e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione, purché tali lavori siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di evidenza pubblica  

(nessuna possibilità)

anche oltre i 300.000 Euro

articolo 9, decreto legislativo n. 406 del 1991

art. 24, lett. b), legge n. 109 del 1994

comma 2

lett. c) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle stazioni appaltanti (4) nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti

(1) se le offerte irregolari hanno portato alla dichiarazione di gara deserta
(2) ipotesi molto limitate nel settore dei lavori pubblici
(3) con obbligo di specifica e puntuale motivazione
(4) con le condizioni aggiuntive di cui all’articolo 24, lettera b), della legge n. 109 del 1994


RIEPILOGO DEI CASI DI AMMISSIBILITA' DELLA TRATTATIVA PRIVATA

  ipotesi di trattativa privata

importi in Euro

fino a
200.000

fino a
300.000

oltre
300.000

a nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato (art. 41 R.D. n. 827 del 1924) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte      
    quando l’urgenza dei lavori sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione      
    in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme del pubblico incanto o dell’appalto-concorso      
   

di cui: in economia

     
b ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal responsabile del procedimento, rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento      
   

di cui: in economia

     
c restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge n. 1089 del 1939      
   

di cui: in economia

     

 

ammissibile ............
non ammissibile